Incarto n.
15.2005.99

Lugano

26 ottobre 2005

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 22 agosto 2005 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di fallimento del 18 agosto 2005 emessa nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

 PI 1  

rappr. da RA 1 

 

viste le osservazioni 1° settembre 2005 di PI 1 e 5 settembre 2005 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che la ricorrente contesta la procedura esecutiva, affermando di aver interposto opposizione;

 

                                         che essa non ha però prodotto nessun documento a dimostrazione della sua affermazione;

 

                                         che essa, d’altronde, non trova riscontri né nelle osservazioni 5 settembre 2005 dell’CO 1 né nell’incarto;

 

                                         che l’8 settembre 2005, questa Camera, per scritto, ha invitato la ricorrente a indicare le circostanze in cui ha avuto conoscenza del precetto esecutivo e ha interposto opposizione, nonché a produrre eventuali documenti idonei a sostanziare le sue risposte;

 

                                         che essa non ha ritirato l’invio raccomandato nel termine di giacenza postale;

 

                                         che lo scritto è comunque da considerare notificato alla scadenza di detto termine, siccome la ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni di questa Camera, che aveva adito lei stessa;

 

                                         che la prova dell’avvenuta opposizione spetta all’escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 74);

 

                                         che in concreto la ricorrente non ha portato questa prova;

 

                                         che essa non allega altre censure suscettibili d’inficiare la validità della comminatoria di fallimento;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 74, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 22 agosto 2005 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – RA 1, __________

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario