Incarto n.
15.2006.108

Lugano

25 ottobre 2006

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 21 agosto 2006 di

 

 

RI 1

patrocinato da PA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 20 giugno 2006 nell’ambito delle diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da

 

 

PI 1

rappr. daRA 1, __________

es. n. __________, __________, __________

PI 2

rappr. RA 1

es. n. __________, __________, __________

PI 3

es. n. __________;

 

viste le osservazioni:

-     4 settembre 2006 dello PI 2, __________, e della PI 1, __________;

-     11 settembre 2006 dell’CO 1, __________;

 

esaminati atti e documenti;

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Il 20 giugno 2006 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera ha determinato in fr. 5'351.00 il minimo vitale di __________, moglie dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:

 

                                              Importi di base                                 fr.         1’250.00

                                              Figli minorenni                                  fr.            850.00

                                              Affitto                                                 fr.         1'700.00

                                              Riscaldamento                                 fr.           100.00

                                              AVS                                                   fr.           112.00

                                              Cassa malati                                    fr.           365.00

                                              Cure odontotecniche per i figli       fr.           285.00

                                              Assicurazioni Div.+Leasing auto   fr.           589.00

                                              Diversi                                               fr.           100.00

                                              Totale                                                fr.         5'351.00

 

 

                                     B.      Lo stesso giorno l’Ufficio ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di RI 1, __________, nell’ambito delle diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti, stabilendo una trattenuta mensile di fr. 1’751.--, determinata come segue:

 

                                              Introiti:                      

                                              Debitore AI                                       fr.           4'515.00

                                              Rentenanstalt                                   fr.           6’205.00

                                              Totale mensile                                 fr.         10'720.00

 

                                              Minimo di esistenza:

                                              Minimo base                                     fr.             1’100.00

                                              Riscaldamento                                 fr.                150.00

                                              Locazione                                         fr.             1'625.00

                                              AVS                                                   fr.                111.00

                                              Cassa malati                                    fr.                332.00

                                              Alimenti                                             fr.             5'351.00

                                              Assicurazioni                                    fr.                150.00

                                              Diversi - part. medicamenti     fr.    150.00

                                              Totale deduzioni                               fr.             8'969.00

                                              Eccedenza mensile pignorabile     fr.             1'751.00

 

                                     C.      Con tempestivo ricorso 21 agosto 2006 RI 1 insorge contro il conteggio del suo minimo vitale, postulando l’accertamento dell’inesistenza di un’eccedenza pignorabile e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                              Il ricorrente rileva che nel calcolo del suo minimo di esistenza l’Ufficio ha conteggiato in modo del tutto ingiustificato soli fr. 5'351.00 a titolo di alimenti versati alla moglie ed ai figli, in luogo dell’importo di fr. 6'500.00 stabilito dal Pretore. Il ricorrente contesta poi che il minimo vitale della moglie assommi a soli fr. 5'351.00, atteso che non sarebbero state considerate spese documentate per oltre fr. 1'000.00 mensili e neppure sarebbe stato considerato l’onere fiscale complessivo della moglie di fr. 4'000.00 annui.

                                              RI 1 evidenzia che versando fr. 6'500.00 alla moglie ed essendo pignorati fr. 1'751.00, gli rimarrebbero fr. 2'469.00 mensili, che salirebbero a fr. 3'317.00 considerando un versamento alla moglie di soli fr. 5'351.00. Rimanendo a sua disposizione in entrambe le ipotesi menzionate un importo inferiore alla somma di  fr. 4'515.00 versatagli dall’AI, in concreto sarebbe violato l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF.

                                              A mente del ricorrente nella determinazione del proprio minimo vitale deve essere conteggiato anche l’importo del leasing dell’autovettura da lui utilizzata, in quanto, malgrado egli sia invalido e non eserciti alcuna attività, tale mezzo gli necessiterebbe per esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli e per occuparsi convenientemente di loro.

                                              Non essendo in grado di sopperire alle spese della lite e avendo la procedura di ricorso probabilità di esito favorevole, il ricorrente postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1.

 

 

                                     D.      Delle osservazioni dellaPI 1, dello PI 2, e dell’CO 1, tutte postulanti la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

                                     E.      Sulle osservazioni di PI 3 si rinvia al considerando 1 che segue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                      1.      Le osservazioni 4 settembre 2006 di PI 3, in quanto non redatte in lingua italiana (cfr. art. 7 cpv. 2 LPR per rinvio dell’art. 9 cpv. 4 LPR), sono irricevibili. In considerazione dell’esito del ricorso e del principio di celerità, la fissazione di un termine ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LPR si rivela comunque inutile.

 

 

                                     2.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

                                      3.      In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al verbale di pignoramento allestito dall’Ufficio va rilevato.

 

 

                                      3.1.   Dalla giurisprudenza federale si evince che solo quanto veramente necessario al sostentamento del creditore di alimenti può essere preso in considerazione nella determinazione del minimo vitale del debitore degli stessi (cfr. ad es. DTF 89 III 67 cons. 1; 107 III 77, cons. 1). Nell'applicazione dell'art. 93 LEF le autorità di esecuzione non sono, in linea di principio, vincolate dalla decisione emanata dal giudice riguardo agli alimenti dovuti dal debitore ai membri della sua famiglia. Esse si attengono generalmente all'importo fissato dal giudice, tranne quando il creditore degli alimenti non ha bisogno dell'intero contributo posto a carico del debitore. La libertà di apprezzamento delle autorità esecutive è in ogni caso illimitata quando il giudice non ha fissato il contributo alimentare, ma si è limitato ad omologare una convenzione stipulata dal debitore con il coniuge (DTF 130 III 46). Infatti, la base del computo degli alimenti nel minimo di esistenza va ricercata nell’art. 93 cpv. 1 LEF, che dichiara impignorabile quanto assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Quindi, logicamente, soltanto la parte degli alimenti corrispondente al minimo di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF può essere considerata. Non si vedono d’altronde motivi per privilegiare i membri della famiglia dell’escusso che vivono fuori dalla comunione domestica rispetto a quelli che vivono con l’escusso: in entrambi i casi, il fabbisogno vitale va calcolato secondo la Tabella dei minimi di esistenza. I costi supplementari connessi alla separazione vanno considerati tramite il computo di un minimo di base più elevato (fr. 1'250.-- [cifra I.2] invece di fr. 1'100.-- [cifra I.1]). 

                                               Infine va ricordato che il criterio sul quale deve fondarsi il giudice civile chiamato a pronunciare su alimenti chiesti con istanza di misure a tutela dell’unione coniugale non è (solo) il fabbisogno vitale del creditore d’alimenti: l’intero reddito della famiglia va infatti ripartito tra i coniugi – di regola per metà –, dopo copertura del loro fabbisogno, che si calcola secondo regole in parte diverse da quelle del diritto esecutivo (ad es. si tiene conto dell’onere fiscale e, per determinare il fabbisogno dei figli minorenni, delle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo), sotto riserva dei casi di situazione economica molto agiata, in cui il sostentamento conveniente viene determinato in base al (precedente) tenore di vita della comunione domestica (cfr. Epiney-Colombo, Prime esperienze nel nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, p. 5 ss.). L’ufficio di esecuzione non può quindi essere vincolato dalla decisione del giudice civile, tanto meno in casi come quello in esame in cui il giudice del merito ha omologato la convenzione pattuita tra i coniugi.

 

 

3.2    L’Ufficio ha quindi correttamente proceduto, in via preliminare, alla determinazione del minimo di esistenza di moglie e figli dell’escusso. A tal riguardo il ricorrente ha contestato il conteggio dell’Ufficio, sostenendo che quest’ultimo non avrebbe considerato spese documentate per oltre fr. 1'000.00 mensili e non avrebbe considerato l’onere fiscale complessivo della moglie quantificabile in fr. 4'000.00 annui.

 

                                3.2.1      Per quanto riguarda il prospettato conteggio di spese non meglio specificate e delle imposte a carico della moglie nella determinazione del minimo vitale di quest’ultima, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

                                               Tale indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                               E’ di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di fr. 4'000.00 annuali per le imposte e di 1'000.00 per non meglio specificate spese mensili della moglie, importi che il ricorrente neppure pretende essere dovuti a creditori privilegiati, non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a Confederazione, Cantone, Comune e a terzi creditori.

                                               Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

 

 

                                     3.3.   Nel conteggio del minimo vitale della moglie dell’escusso, alla voce “assicurazioni diverse + leasing auto”, l’Ufficio ha conteggiato costi complessivi mensili di fr. 589.00 per l’assicurazione responsabilità civile privata, l’assicurazione stabili riferita alla casa di vacanza di proprietà dei figli, l’assicurazione mobilia domestica, l’assicurazione e il leasing dell’auto posseduta dalla moglie.

 

3.3.1   E’ di tutta evidenza che le deduzioni conteggiate dall’ufficio nella determinazione del minimo vitale della moglie dell’escusso per i costi delle assicurazioni responsabilità civile, economia domestica e stabili per una casa di vacanza dei figli, non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati (confronta cons. 3.2.1.), nulla giustifica di concedere alle compagnie di assicurazione dei privilegi per il pagamento di polizze assicurative riferite ad assicurazioni non obbligatorie.

 

                                3.3.2.     È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).

                                              Nel caso in esame, come emerge dal verbale di pignoramento, la moglie del debitore non esercita alcuna attività lucrativa. Di conseguenza l’Ufficio non avrebbe dovuto riconoscere alcun importo a titolo di spese connesse all’utilizzo di un’autovettura.

 

                                     3.4.   Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il minimo di esistenza di __________ assomma a fr. 4'762.00 e non a fr. 5'351.00, come stabilito dall’CO 1, e ciò sulla base del seguente conteggio:

 

                                              Importo di base                                fr.         1’250.00

                                              Figli minorenni                                  fr.            850.00

                                              Affitto                                                 fr.         1'700.00

                                              Riscaldamento                                 fr.             100.00

                                              AVS                                                   fr.             112.00

                                              Cassa malati                                    fr.             365.00

                                              Cure odontotecniche per i figli       fr.             285.00

                                              Diversi                                               fr.             100.00

                                              Minimo d’esistenza                          fr.         4'762.00

 

                                     3.5.   RI 1 è al beneficio di una rendita di invalidità e, perlomeno da quanto emerge dagli atti di causa, non esercita alcuna attività lucrativa. Per questo motivo non gli può essere riconosciuto alcun importo a titolo di spese connesse all’uso di un’autovettura. Questo anche se egli fosse riuscito a dimostrare la necessità dell’auto per esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli e per occuparsi convenientemente di loro, poiché spese di questo genere non rientrano fra quelle riconosciute in base agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

 

 

                                      3.6.   Per l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 50 della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità è impignorabile.

 

                                3.6.1.     Le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili –come nel caso di specie–, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile in base all’art. 93 LEF come il salario che sostituisce (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p. 174).

 

                                3.6.2.     Nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili conformemente all’art. 92 LEF, che quelli limitatamente pignorabili in base all’art. 93 LEF (Ammon/Walther, op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre tale rendita il debitore possa ancora beneficiare del minimo di esistenza (DTF 104 III 40 cons. 1).

 

                                 3.6.3.     Dalle precedenti considerazioni emerge che l’Ufficio, ha operato correttamente, computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla rendita versata dalla cassa pensione anche la rendita AI. L’importo pignorato di fr. 1'751.00 è pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa pensione, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile conformemente all’art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AI, impignorabile sulla base dell’art. 92 LEF.

 

 

                                     3.7.   Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso (cfr. consid. 4.2.1.). Per questo motivo la deduzione di fr. 150.00 mensili operata dall’Ufficio alla voce assicurazioni non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale (cfr. consid. 4.3.1.).

 

                                     3.8.   Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

 

3.8.1.     Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.).

 

               Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41; 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II. 1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

        Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.). Se il debitore vive in casa propria, in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2).

 

                                3.8.2.     In concreto non vi è dubbio che il costo per l'alloggio occupato ora dal solo ricorrente appare sproporzionato e non corrispondente al costo di un appartamento per una persona sola a __________ o in un Comune viciniore. L’Ufficio avrebbe pertanto dovuto assegnare all’escusso un termine adeguato per la ricerca di un appartamento più consono alle sue possibilità economiche, con la comminatoria che decorso tale termine gli verranno riconosciuti unicamente i costi di un canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete.

 

 

                                      4.      Sebbene le singole poste di reddito e di minimo esistenziale possono essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente, l'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius, che concerne l'esito finale del ricorso.

                                               La scrivente Camera non può pertanto procedere a modificare il calcolo del minimo vitale dell’escusso conformemente a quanto evidenziato ai precedenti considerandi 3.3.1., 3.3.2., 3.4., 3.7 oppure ad assegnare a RI 1 un termine adeguato per la ricerca di un nuovo appartamento (cfr. consid. 3.8.2.), ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR. È tuttavia richiamata la facoltà di riconsiderazione – d’ufficio o su istanza – riconosciuta all’Ufficio di esecuzione dall’art. 93 cpv. 3 LEF. In occasione di ulteriori pignoramenti, se ve ne fossero, l'Ufficio dovrà comunque tener conto delle considerazioni espresse in questa sentenza.

 

 

                                      5.      Per tutti questi motivi, il ricorso dev’essere respinto.

                                               Vista la reiezione del ricorso, peraltro ampiamente prevedibile essendo lo stesso sprovvisto di probabilità di esito favorevole, la domanda per la concessione dell'effetto sospensivo, comunque presentata solo il 12 ottobre 2006, è divenuta priva d'oggetto.

 

 

                                     6.      RI 1 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1, __________, asserendo di essere indigente e pretendendo che il ricorso ha probabilità di esito favorevole.

    

 

                                     6.1.   L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio.

                                              Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative seguenti:

                                               –     il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

                                               –     la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

                                               –     per il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia:

                                                       –   la persona richiedente non è in grado di procedere con

                                                           atti propri, o

                                                       –   la designazione di un patrocinatore è necessaria alla

                                                           corretta tutela dei suoi interessi, oppure;

                                                       –   la causa presenta difficoltà particolari.

                                              La necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.

 

 

                                      6.2.   L’assistenza di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17 LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10, cons. 2c; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 20a). Ne consegue che – salvo casi particolari - un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato rispettivamente di un pensionato o di un invalido non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia. Nel caso di specie, inoltre il ricorso dell’escusso non presentava la benché minima possibilità di esisto favorevole. La richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio presentata da RI 1 deve così essere respinta.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92, 92 cpv. 1 n. 9a, 93, 93 cpv. 3 LEF.; 7 cpv. 2 e 5, 9 cpv. 4, 19, 22 LPR; 50 LAI; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia:

 

                                           1.    Il ricorso 21 agosto 2006 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                           2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                           3.    L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

 

                                           4.    Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                           5.    Intimazione a:

                                                  -__________ PA 1, __________;

                                                  -RA 1, __________;

                                                  -PI 3, __________.

 

                                                  Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario