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Incarto n. |
Lugano EC/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2006 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da
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PI 1 PI 2 esecuzione n. __________ |
viste le osservazioni preliminari 9 ottobre 2006 e le osservazioni 30 ottobre 2006 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 ottobre 2006 di non concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 27 settembre 2006 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di RI 1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 3’934.50, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore (AI) fr. 1’875.00
Cassa pensione fr. 2’550.00
Totale mensile fr. 4’425.00
Minimo di esistenza:
Minimo base fr. 1’100.00
Locazione fr. 1’280.00
AVS fr. 94.45
Cassa malati fr. 484.60
Franchigia cassa malati fr. 25.00
10% spese mediche fr. 50.00
Imposte arretrate fr. 900.00
Totale deduzioni fr. 3’934.50
Lo stesso giorno l’Ufficio ha quindi notificato il pignoramento alla cassa pensione __________, indicando che a RI 1 devono essere versati fr. 2'060.00 mensili mentre l’eccedenza deve essere trasmessa allo stesso Ufficio.
B. Con tempestivo ricorso 6 ottobre 2006 RI 1 insorge contro il pignoramento. Egli chiede innanzitutto “la cancellazione del debito” e l’annullamento delle due esecuzioni a seguito della sua disagiata situazione finanziaria. Il ricorrente asserisce che dalla notificazione del pignoramento alla Cassa pensione emergerebbe che non gli rimarrebbero fr. 2'060.-- bensì solo fr. 1'100.--, importo insufficiente per il vitto e per il pagamento delle varie fatture mensili.RI 1 evidenzia che il suo minimo di esistenza assomma a fr. 3'934.-- come determinato dall’Ufficio, atteso che tale importo corrisponde alle sue reali uscite. Egli chiede che non gli venga pignorata la tredicesima mensilità in quanto nel corso del mese di dicembre avrà parecchie fatture da pagare.
Il ricorrente postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.
C. Con osservazioni preliminari 9 ottobre 2006 e con osservazioni 30 ottobre 2006 l’CO 1 postula la reiezione del gravame, con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
D. Con scritto 9 novembre 2006 RI 1 comunica che, come si evince dal conteggio delle prestazioni della cassa pensione per il mese di novembre 2006 quest’ultima gli avrebbe versato solo fr. 1'514.00 (in luogo di fr. 2'060.00). Questo sulla base del seguente conteggio:
Pensione fr. 3'096.00 %
Riversamento alla ex moglie fr. 546.00 %
Riversamento a __________ fr. 1'036.00
Residuo fr. 1'514.00
Il ricorrente chiede pertanto la retrocessione di quanto trattenuto in eccesso.
Considerato
in diritto:
1. Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).
La richiesta del ricorrente di “cancellare” i debiti posti a fondamento delle due esecuzioni e di “annullare” le stesse a seguito della sua disagiata situazione finanziaria, concerne quindi una questione sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tale richiesta deve essere pertanto formulata direttamente ai creditori.
2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3. Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili; la tredicesima, se percepita, fa parte del salario e va anch'essa presa in considerazione nel calcolo di un’eccedenza pignorabile. Essa non può tuttavia venir staggita pro rata, ma va pignorata quale reddito futuro, valendo il suo pignoramento unicamente al momento del versamento da parte del datore di lavoro (DTF 71 III 61; Von der Mühll, op. cit., n. 4 ad art. 93). Ne consegue che la richiesta del ricorrente di non pignorare la tredicesima mensilità in quanto nel corso del mese di dicembre avrà delle non meglio precisate fatture da pagare, deve essere respinta.
4. A differenza di quanto evidenziato dal ricorrente, nella notificazione di pignoramento di salario del 27 settembre 2006 (doc. 4), l’Ufficio ha chiaramente indicato alla cassa pensione che al dipendente devono essere versati fr. 2'060.00 mensili. Ne consegue quindi che RI 1 dispone mensilmente, per poter far fronte al proprio minimo esistenziale, di fr. 3'935.00 (fr. 2'060.00 versati dalla cassa pensione e fr. 1'875.00 quale rendita dell’AI) e non di soli fr. 1'100.00, come da lui asserito nell’atto ricorsuale. L’Ufficio si è pertanto correttamente determinato .
5. Il ricorso 6 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
6. Dal conteggio delle prestazioni per il mese di novembre 2006 della cassa pensione dei dipendenti dello Stato emerge che all’escusso sono stati versati fr. 1'514.00 in luogo di fr. 2'060.00, come stabilito nel verbale di pignoramento e come comunicato alla cassa pensione con provvedimento del 27 settembre 2006. Per questo motivo è ordinato all’Ufficio di retrocedere a Renato Bernasconi l’importo di fr. 546.00 versatogli in eccedenza dalla cassa pensione dell’escusso per il mese di novembre 2006.
7. RI 1 chiede l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.
L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio.
A prescindere dai presupposti indicati dalla Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria
(Lag, RL 3.1.1.7), la necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. L’assistenza di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17 LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10, cons. 2c; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 20a). Ne consegue che – salvo casi particolari - un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato rispettivamente di un pensionato o di un invalido non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia.
Nel caso di specie, al di là del fatto che il ricorso non presentava possibilità di esisto favorevole, lo stesso è stato presentato dall’escusso personalmente. Già per questo motivo difetta il presupposto della necessità oggettiva di un legale. La questione del gratuito patrocinio non si pone e la richiesta in tal senso va respinta.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 19, 22 LEF; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 6 ottobre 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2. E’ fatto ordine all’CO 1 di retrocedere a RI 1 l’importo di fr. 546.00 versatogli in eccedenza dalla cassa pensione dell’escusso per il mese di novembre 2006.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
5. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- RA 1, __________;RA 1
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.