Incarto n.
15.2006.121

Lugano

12 marzo 2007

EC/sc/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 30 ottobre 2006 di

 

 

 RI 1 

rappr. da:   RA 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

 

 

 PI 1  

rappr. da:  RA 2 

 

 

in tema di pignoramento e di emissione di attestato di carenza beni;

 

viste le osservazioni:

- 16 novembre 2006 di PI 1, __________;

- 21 novembre 2006 dell’CO 1;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Nel verbale interno per le operazioni di pignoramento dell’11 agosto 2006 l’CO 1 ha accertato che la debitrice percepisce una rendita AVS dalla Cassa federale di compensazione SAD di fr. 1557.-- mensili mentre il marito riceve una rendita AVS dalla stessa cassa di compensazione di fr. 1668.-- mensili oltre ad una rendita di fr. 5'312.35 dalla SUVA. Considerato che la debitrice ha dichiarato di non possedere beni da sottoporre a pignoramento e di non svolgere attività lucrativa e avuto riguardo alla circostanza che la rendita dell’AVS è impignorabile, il 19 settembre 2006 l’Ufficio ha emesso a favore della creditrice un attestato di carenza beni per complessivi fr. 7'941.30.

 

 

 

                                     B.      Con scritto 3 ottobre 2006 RI 1 ha chiesto di riconvocare l’escussa, atteso che il marito sarebbe al beneficio di una rendita pensionistica della Confederazione e che, non vivendo i coniugi __________ nel regime matrimoniale della separazione dei beni, alla moglie spetterebbe una partecipazione del 50% a tale rendita.

 

 

 

                                     C.      Con provvedimento del 20 ottobre 2006 l’Ufficio ha comunicato alla creditrice che le rendite del marito dell’escussa non possono essere pignorate in quanto non versate a favore di quest’ultima.

 

 

 

                                     D.      Con tempestivo ricorso 30 ottobre 2006 RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 20 ottobre 2006 e la retrocessione dell’incarto all’CO 1 affinché effettui ulteriori accertamenti sulla situazione finanziaria dell’escussa e del marito.

                                               La ricorrente presume che l’Ufficio non abbia assunto informazioni in merito alla sostanza e a tutti i redditi della debitrice e del marito, atteso che essa non avrebbe mai ricevuto i dati di verifica. Per questo motivo, nel caso in cui tale ipotesi fosse corretta, RI 1 postula di retrocedere l’incarto all’Ufficio affinché proceda all’assunzione delle informazioni mancanti.

                                               La creditrice evidenzia che il marito dell’escussa sarebbe al beneficio della pensione quale funzionario della Confederazione e percepirebbe rendite dall’AVS e dalla SUVA. Inoltre i coniugi __________ beneficerebbero di un diritto di usufrutto sulla particella n. __________ di __________, che apporterebbe loro un reddito. Vivendo poi nel regime della partecipazione agli acquisti, la debitrice vanterebbe un credito sugli acquisti del marito, credito che dovrebbe essere pignorato.

                                               Rileva inoltre che il coniuge che provvede al governo della casa ha diritto di ricevere dall’altro una congrua somma di cui possa disporre liberamente (art. 164 cpv. 1 CC): considerato come l’importo dovuto ad un coniuge conformemente all’art. 164 cpv. 1 CC possa essere pignorato, la procedente chiede che l’ufficio, dopo aver determinato a quanto assomma tale importo nella concreta fattispecie, proceda al pignoramento dello stesso.

 

 

 

                                         E.  Con osservazioni 16 novembre 2006 PI 1 si oppone al gravame evidenziando che il proprio marito non riceve alcuna pensione, ma, unitamente all’AVS, una rendita dell’assicurazione militare federale.

                                              L’osservante evidenzia che dall’usufrutto della particella n. __________ di __________, coltivata a vigna, essa non ricaverebbe reddito alcuno in considerazione degli elevati costi di manutenzione di un vigneto.

                                              Per l’escussa la partecipazione agli acquisti del coniuge è un diritto che esiste solo in occasione dello scioglimento del regime matrimoniale e non quando, come in concreto, i coniugi sono regolarmente sposati.

                                              Di conseguenza, l’osservante contesta di poter vantare nei confronti del marito pretese ai sensi dell’art. 164 CC: essa sarebbe infatti da tempo malata ed il suo stato di salute pregiudicherebbe in modo integrale la sua facoltà di contribuire al mantenimento coniugale.

                                              Inoltre, pretese conformemente all’art. 164 CC potrebbero essere pignorate solo nella misura in cui non sono assolutamente necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia e solo a favore di “quei creditori che hanno fornito prestazioni necessarie al mantenimento della famiglia ai sensi dell’art. 163 CC”. In concreto se anche si ammettesse l’esistenza di tali pretese di PI 1 nei confronti del marito, esse non potrebbero essere pignorate, atteso che sono assolutamente necessarie al mantenimento della famiglia e che la procedente non sarebbe una creditrice che ha fornito delle prestazioni di questo tipo.

 

 

 

                                         F.  Delle osservazioni 21 novembre 2006 dell’CO 1, pure postulanti la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

                                     1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

 

                                     2.      Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

 

 

 

                                      3.      In merito alle singole censure rivolte dalla ricorrente al verbale di pignoramento allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue.

 

                                     a.      Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (DTF 116 III 78 e 114 III 15 Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 79, n. 247).

                                               Per l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEFuna rendita percepita giusta l’art. 20 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è impignorabile. A seguito di questa impignorabilità quando, come nel caso di specie, la parte escussa percepisce unicamente una rendita dell’AVS, si rivela del tutto superflua la determinazione delle fonti di reddito del suo coniuge.

 

 

                                      b.      Per l’art. 93 cpv. 1 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità che non sono impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia (art. 93 cpv. 1 LEF).

 

                                               ll concetto di usufrutto nel senso dell’art. 93 LEF è più ampio di quello inteso agli art. 745 e segg. CC e comprende in generale il diritto d’uso (“Nutzung”) di un capitale, che per un motivo qualsiasi è sottratto al potere di disposizione del beneficiario (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 6 ad art. 93 e rif. ivi; Gilliéron, Commentaire de la LP, 2000, n. 46 ad art. 93 e riferimenti). Conformemente all’art. 93 cpv. 1 LEF l’ufficio di esecuzione deve dunque dedurre da simili proventi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Vonder Mühll, op. cit., n. 6 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 93). Questo importo viene calcolato conformemente alle regole sviluppate in base all’art. 93 LEF (cfr. DTF 94 III 15-16; Gilliéron, op. cit., n. 14-15 ad art. 103). Nel caso di specie l’escussa beneficia unitamente al marito di un diritto di usufrutto vita natural durante gravante la particella n. __________ di __________ e iscritto a registro fondiario con data __________ 1992 (dg. n. __________). PI 1 ha argomentato che dall’usufrutto della menzionata particella, coltivata a vigna, essa non ricaverebbe reddito alcuno e ciò in considerazione degli elevati costi di manutenzione di un vigneto. Con tale argomentazione PI 1 ha espressamente ammesso che questo diritto di usufrutto non è assolutamente necessario al proprio sostentamento: da questa ammissione dell’escussa l’Ufficio non può distanziarsi e quindi dovrà procedere al pignoramento a favore di RI 1 del diritto di usufrutto spettante all’escussa sulla part. n. __________ di __________. A seguito del pignoramento del diritto di usufrutto, l’attestato di carenza beni emesso il 19 settembre 2006 va conseguentemente annullato.

 

 

                                     c.      A mente della ricorrente vivendo nel regime della partecipazione agli acquisti, la debitrice vanterebbe un credito sugli acquisti del marito, credito che dovrebbe essere pignorato.

 

                                               Secondo l'art. 196 CC il regime ordinario della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge. Per l’art. 197 cpv. 2 n. 1 e 2 CC gli acquisti di un coniuge comprendono tra l'altro il guadagno del suo lavoro e le prestazioni di istituti di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale. Per l'art. 215 CC in caso di scioglimento, ossia nelle ipotesi previste all’art. 204 CC, a ciascun coniuge rispettivamente ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. Prima dello scioglimento però il coniuge non vanta alcun credito sugli acquisti dell’altro. Potendo portare il pignoramento unicamente su dei crediti esistenti, siano essi esigibili o non ancora esigibili, ma non su delle semplici aspettative (cfr. de Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 7 ad art. 95a con riferimenti), la richiesta formulata dalla creditrice non può venir accolta.

 

 

                                      d.      RI 1 sostiene che l’Ufficio deve pignorare quanto il marito deve versare all’escussa conformemente all’art. 164 cpv. 1 CC.

 

                                              Per l’art. 164 cpv. 1 CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente. La pretesa risultante dall’art. 164 CC non è pignorabile come tale; pignorabile è invece la singola prestazione, sempreché il pignoramento si fondi su di un debito in relazione con i bisogni personali estesi del coniuge (DTF 115 III 103, 107 con riferimenti; DTF 114 III 78, 82, 86 e segg; Hasenböhler / Opel, Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 3° edizione, Basilea/Ginevra/ Monaco 2006, n. 20 ad art. 164;  Vonder Mühll, op. cit., n. 10 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 56 ad art. 93). Come i debiti contratti prima del matrimonio (DTF 114 III 78, 82; DTF 115 III 107; Hasenböhler / Opel, op. cit., n. 20 ad art. 164; Vonder Mühll, op. cit., n. 10 ad art. 93) e i debiti per alimenti dovuti dal coniuge escusso a terzi beneficiari (DTF 115 III 103, 107; Hasenböhler / Opel, op. cit., n. 20 ad art. 164; Vonder Mühll, op. cit., n. 10 ad art. 93), anche debiti come quelli in discussione e riferiti ad una parcella per l’allestimento di tre brevetti notarili nell’ambito della successione di __________, madre di creditrice e debitrice (informazione tratta dall’elenco dei dati anagrafici “Movpop”), non rappresentano debiti che possano essere messi in relazione con bisogni personali dell’escussa. Per questo motivo l’Ufficio ha correttamente operato, omettendo di determinare e, se del caso, di poi pignorare un eventuale credito di PI 1 nei confronti del coniuge, in base all’obbligo di quest’ultimo di versare alla moglie una somma a libera disposizione.

 

 

 

                                     4.      La ricorrente chiede pure la retrocessione dell’incarto all’Ufficio affinché effettui ulteriori accertamenti sui redditi e sulla sostanza dell’escussa e del marito.

 

                                     a.      PI 1 percepisce unicamente una rendita impignorabile dell’AVS. Inoltre l’esecuzione n. __________ è diretta solo contro quest’ultima e non anche contro il di lei marito. Ne consegue che nella fattispecie si rivela superfluo determinare le fonti di reddito (cfr. considerando 3a) e la sostanza del coniuge dell’escussa.

 

 

                                     b.      Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

 

 

                                     c.      L’ufficio di esecuzione deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ricerche atte ad individuare altre entrate o beni pignorabili ove non vi siano indizi concreti in tale senso, ma unicamente delle asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91 LEF)

 

 

                                      d.      Nel caso di specie in sede di pignoramento PI 1 ha dichiarato di percepire una rendita AVS di fr. 1557.00 mensili e di non possedere beni da sottoporre a pignoramento. In merito alle entrate del marito, l’escussa ha riferito che egli riceve una rendita AVS di fr. 1668.00 e una rendita dalla SUVA di fr. 5312.35 mensili. A sostegno di quanto dichiarato, PI 1 ha pure consegnato all’Ufficio copia degli avvisi di accredito bancario. In sede di pignoramento l’Ufficio ha reso attenta l’escussa delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione. In assenza di indizi concreti su altre entrate dell’escussa e sull’esistenza di beni pignorabili, l’operato dell’Ufficio è quindi stato corretto e non è ravvisabile nessuna violazione dei propri doveri nell’esecuzione del pignoramento a carico di PI 1. Se la creditrice ritiene contrarie al vero le dichiarazioni dell’escussa, potrà trovare eventuale tutela nelle sedi cui rinvia l’art. 91 LEF, sfuggendo tale questione al potere di cognizione di questa Camera.

 

 

 

                                      5.      Il ricorso 30 ottobre 2006 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

                                               Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 91, 92, 93 LEF; 164, 196, 197 cpv. 2, 204, 215, 745 e seg. CC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2  OTLEF;

 

 

pronuncia:

 

 

                                      1.      Il ricorso 30 ottobre 2006 di RI 1__________, è parzialmente accolto. Di conseguenza:

 

                                      1.1.   E’ annullato l’attestato di carenza beni emesso il 19 settembre 2006 nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 contro PI 1.

 

 

                                      1.2.   E’ fatto ordine all’CO 1 di pignorare nell’esecuzione n. __________ il diritto di usufrutto spettante a PI 1 sulla part. n. __________ di __________.

 

                                      2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                      3.      Intimazione a:

                                              - __________ RA 1, __________;

                                              - __________ RA 2, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.