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Incarto n. |
Lugano EC/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 13 novembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica del precetto esecutivo nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
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PI 1 __________ rappr. da __________ __________ e __________ __________, __________
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viste le osservazioni 16 novembre 2006 e 8 gennaio 2007 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 16 novembre 2006 di concessione dell’effetto sospensivo parziale;
accertata la regolare iscrizione di PI 1 e la rappresentanza legale (con firma individuale) da parte di __________ N__________, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro __________ __________ per l’incasso di fr. 2'850'000.00 oltre interessi al 5% dal 30.12.2004, indicando quale titolo di credito: “Garante su investimento”.
B. Il PE è stato emesso il 2 agosto 2006 ed è stato notificato alla moglie dell’escusso, signora __________, l’8 agosto 2006. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.
C. Il 5 settembre 2006 il creditore ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione. L’11 settembre 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.
D. Il 22 settembre 2006 l’escusso ha presentato istanza di restituzione del termine per interporre opposizione sostenendo che solo alla ricezione dell’avviso di pignoramento ha saputo dell’esecuzione perché all’estero per lavoro dal 26 luglio 2006 al 12 settembre 2006, che la moglie non era legittimata a ricevere precetti esecutivi e che inoltre quest’ultima non gli avrebbe consegnato il precetto e nemmeno gli avrebbe comunicato l’avvenuta notifica.
E. Con pronunciato 6 novembre 2006 (15.__________) l’Autorità di vigilanza ha respinto l’istanza perché nel caso concreto, il precetto esecutivo è stato correttamente notificato alla moglie dell’escusso.
F. Con ricorso 13 novembre 2006 RI 1 postula la declaratoria di nullità della notifica del precetto esecutivo n. __________.
L’escusso sostiene di aver saputo solo il 13 settembre 2006, giorno in cui ha ricevuto l’avviso di pignoramento, dell’esecuzione promossa contro di lui con precetto esecutivo di data 2 agosto 2006, notificato alla moglie l’8 agosto successivo. Egli infatti sarebbe stato all’estero per lavoro dal 26 luglio 2006 al 12 settembre 2006. La moglie, che non era legittimata a ricevere precetti esecutivi, ha sempre sostenuto che il precetto esecutivo le era stato consegnato nell’abitazione: solo il 13 novembre 2006 sarebbe emerso che il precetto è stato notificato alla stessa presso l’ufficio postale, sebbene ella non avesse né la chiave né la procura per ritirare la posta dalla casella postale del marito. Non essendo il precetto stato consegnato presso l’abitazione del debitore (art. 64 cpv. 1 LEF), ma all’ufficio postale dopo aver messo l’invito di ritiro nella casella postale del marito di cui la moglie non aveva la chiave per l’apertura e neppure disponeva di procura per il ritiro della posta, la notifica sarebbe nulla.
Il precetto esecutivo destinato al debitore inoltre non sarebbe mai pervenuto a quest’ultimo, che disporrebbe unicamente di una copia dell’esemplare destinato al creditore, consegnatagli dall’Ufficio.
G. Unitamente al ricorso RI 1 produce la dichiarazione 14 novembre 2006 dell’Ufficio postale di __________ dalla quale emerge che la signora __________, quando il marito era assente, si recava regolarmente allo sportello postale per ritirare la corrispondenza. Il ricorrente non avrebbe mai reclamato riguardo a tale comportamento dell’Ufficio postale che per questo motivo l’8 agosto 2006 ha consegnato alla signora __________ il precetto esecutivo.
H. Con osservazioni preliminari 16 novembre 2006 l’CO 1 ha argomentato che il ricorso sarebbe tardivo in quanto l’avviso di pignoramento è stato ricevuto dal debitore il 13 settembre 2006.
I. Con osservazioni 4 dicembre 2006 PI 1 ha chiesto la reiezione del gravame con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.
L’indicazione quali luoghi della notifica dell’abitazione e del luogo in cui il debitore esercita abitualmente la propria attività professionale non ha carattere esclusivo: è infatti ammesso che gli atti esecutivi possono essere notificati ovunque, ad esempio anche presso l’Ufficio postale, a condizione che l’agente notificatore sia in grado di identificare il proprio interlocutore come persona autorizzata a ricevere l’atto (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 14 ad art. 64 con riferimenti).
Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (cfr. CEF 14 giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).
2. A prescindere da qualsiasi considerazione sulla ricevibilità del ricorso, nel caso concreto il precetto esecutivo è stato notificato a __________, moglie dell’escusso, presso l’Ufficio postale di __________ perché in assenza del marito ella si recava regolarmente allo sportello postale per ritirare la corrispondenza, che le veniva prontamente consegnata senza che il ricorrente mai avesse reclamato al riguardo (cfr. dichiarazione 14 novembre 2006 dell’Ufficio postale di __________, doc. F). Non essendo per legge necessario che la moglie disponga di un’autorizzazione a rappresentare il marito nell’ambito della notifica di un atto esecutivo, la notifica avvenuta presso l’Ufficio postale l’8 agosto 2006 risulta pertanto corretta, indipendentemente dal fatto che – a detta dell’escusso – l’atto non gli sia stato trasmesso (cfr. DTF 71 III 74; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 64).
3. Il ricorrente ha saputo dell’esecuzione il 13 settembre 2006, quando ha ricevuto l’avviso di pignoramento. Solo il 13 novembre 2006 egli avrebbe però avuto conoscenza del fatto che il precetto è stato notificato alla moglie all’ufficio postale.
Visto l’esito, può rimanere irrisolta la questione della tempestività del ricorso di data 13 novembre 2006, pur non senza rilevare che la stessa appare almeno dubbia in considerazione del principio secondo cui in ambito di notifica sostitutiva nelle mani di un membro dell’economia domestica, salvo circostanze particolari, l’escusso risponde della colpa di quest’ultimo (cfr. CEF 6 novembre 2006 tra le stesse parti [15.06.109] consid. n. 4 con riferimenti).
4. Il ricorso 13 novembre 2006 di RI 1 è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 64 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 13 novembre 2006 di RI 1, __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________ RA 1, __________;
- __________ __________ e __________ __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.