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Incarto n. |
Lugano EC/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 26 novembre 2006 di
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RI 1 RI 2
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro i ricorrenti da
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PI 1
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viste le osservazioni 6 febbraio 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ e n. __________ dell’CO 1 del 22 giugno 2005 PI 1 procede contro RI 1 e contro RI 2 per l’incasso di fr. 11'089.-- oltre accessori.
Ai precetti esecutivi gli escussi hanno interposto tempestive opposizioni, poi ritirate all’udienza di rigetto.
B. Il 3 marzo 2006 la creditrice ha chiesto la prosecuzione delle esecuzioni per un credito di fr. 9'539.-- e il 5 aprile 2006 l’Ufficio ha pignorato presso gli escussi vari beni mobili.
C. Il 20 novembre 2006 la procedente ha chiesto la vendita di quanto pignorato a copertura di un credito ora ridottosi a fr. 5'499.25 oltre accessori.
D. Il 23 novembre 2006 l’Ufficio ha comunicato agli escussi la domanda di vendita.
E. Con tempestivi ricorsi presentati con atto unico il 26 novembre 2006, RI 1 e RI 2 chiedono l’annullamento della comunicazione della domanda di vendita e dell’intera procedura di vendita dei beni pignorati, atteso che essi avrebbero ridotto il debito da oltre fr. 15'000.-- a fr. 5'650.-- effettuanto regolari versamenti.
F. Delle osservazioni 6 febbraio 2007 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1.
a. Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali ed in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.
b. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6);
c. I ricorsi 26 novembre 2006 di RI 1 e di RI 2, presentati in un atto unico, in quanto sviluppano allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore, possono essere congiunti.
2. Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF). Effettuato il pignoramento, una volta ricevuta la domanda di vendita, l’Ufficio avvisa il debitore che il creditore ha domandato la realizzazione (art. 120 LEF), e vi procede nei modi e nelle forme previste agli articoli 122 segg. LEF.
3. Nel caso di specie i ricorrenti argomentano che essi hanno effettuato a favore della creditrice dei versamenti regolari riducendo così il debito a fr. 5'650.--. A prescindere dal fatto che gli avvenuti pagamenti sono stati considerati dalla procedente che, a fronte di un precetto esecutivo emesso per l’incasso di fr. 11'089.--, ha chiesto la vendita per fr. 5'499.25, va rilevato che l'Ufficio di esecuzione non è tenuto a esaminare l'esistenza e l’ammontare del credito in esecuzione. Infatti il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, essendo un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 1 seg. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2), ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. L'escusso è pertanto nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).
4. Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito ad opera dell’Ufficio il 5 aprile 2006 e il 20 novembre 2006 la creditrice ha presentato -conformemente all’art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall’avvenuto pignoramento- la domanda di realizzazione. L’Ufficio, dando seguito alla richiesta e comunicando agli escussi il 23 novembre 2006 la ricezione di tale domanda, ha operato correttamente, atteso che in assenza di pagamento integrale del credito posto in esecuzione, la creditrice ben poteva domandare la realizzazione di quanto pignorato.
In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’CO 1. I ricorsi sono di conseguenza respinti.
5. A titolo abbondanziale va ricordato ai ricorrenti che in virtù dell’art. 123 cpv. 1 LEF se essi rendono verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il debito e si impegnano a versare congrui e regolari acconti all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo il pagamento della prima rata, potrà differire la realizzazione dei beni pignorati di dodici mesi al massimo.
6. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 19, 116 cpv. 1, 120, 121, 123 cpv. 1, 124 cpv. 1 LEF; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 26 novembre 2006 di RI 1, __________, e RI 2, __________, sono congiunte.
2. Il ricorso 26 novembre 2006 di RI 1, __________, è respinto.
2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Il ricorso 26 novembre 2006 di RI 2, __________, è respinto.
3.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- RI 2, __________;
- PI 1, __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro le presenti decisioni -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.