Incarto n.
15.2006.133

Lugano

15 giugno 2007

EC/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 4 dicembre 2006 di

 

 

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

 

PI 1

rappr. da __________ __________ e __________ __________, __________

 

viste le osservazioni 5 dicembre 2006 dell’CO 1;

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 7 dicembre 2006 di non concessione dell’effetto sospensivo;

 

accertata la regolare iscrizione di PI 1 e la rappresentanza legale (con firma individuale) da parte di __________ N__________, __________;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1__________ per l’incasso di fr. 2'850'000.00 oltre interessi al 5% dal 30.12.2004, indicando quale titolo di credito: “Garante su investimento”.

 

 

                                  B.   Il PE è stato emesso il 2 agosto 2006 ed è stato notificato alla moglie dell’escusso, signora __________, l’8 agosto 2006. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.

 

 

                                  C.   Il 5 settembre 2006 il creditore ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione comunicando all’Ufficio l’esistenza di due polizze vita, una presso la __________ e l’altra presso la __________, e di una villa a __________. L’11 settembre 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

 

 

                                  D.   Il 21 settembre 2006 l’CO 1 ha pignorato il credito vantato dal debitore nei confronti della __________ dipendente dalla polizza vita n. __________ e la particella n. __________ RFD di __________, attribuendole un valore di stima di fr. 1'200'000.00. Il verbale di pignoramento è stato notificato alle parti il 21 novembre 2006.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso 4 dicembre 2006 RI 1__________ evidenzia che il verbale di pignoramento deve indicare l’ora in cui lo stesso è avvenuto (art. 112 cpv. 1 LEF): egli chiede pertanto di ordinare all’CO 1 di inserire nel verbale l’ora del pignoramento. Il ricorrente chiede pure di ordinare all’Ufficio di nominare un perito con il compito di stimare la particella n. __________ RFD di __________.

                                         L’escusso chiede infine di annullare il pignoramento del suo credito nei confronti della __________ dipendente dalla polizza vita n. __________, atteso che la stessa non esisterebbe più oramai da parecchio tempo.

 

 

                                  F.   Delle osservazioni 5 dicembre 2006 dell’CO 1, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

                                  G.   Con provvedimento 7 dicembre 2006 l’CO 1 ha assegnato a RI 1__________ un termine di 10 giorni per versare l’importo di fr. 4'000.00 quale acconto per far allestire una perizia dell’immobile pignorato.

 

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                   1.  

 

                                   a.   Il verbale di pignoramento enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l’ammontare del credito, il giorno e l’ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi (art. 112 cpv. 1 LEF).

                                         Se il verbale non menziona l’ora del pignoramento, l’atto esecutivo non è nullo (DTF 31 I 156; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 112; Jent-Sorensen, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 112), ma se contro lo stesso viene interposto ricorso a causa di una questa  omissione, l’Ufficio deve procedere a completarlo con l’indicazione mancante (DTF 31 I 156; Jent-Sorensen, op. cit., n. 3 ad art. 112).

 

                                  b.   Nel caso di specie nel verbale di data 21 settembre 2006, l’Ufficio ha omesso di menzionare l’ora in cui il pignoramento è avvenuto. Per questo motivo è dunque fatto ordine allo stesso di procedere in tal senso.

 

 

                                   2.

 

                                   a.   RI 1__________ ha chiesto la nomina di un perito con il compito di stimare la particella n. __________ RFD di __________.

 

                                  b.   Per l'art. 9 cpv. 2 RFF ogni interessato può chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese occorrenti. L'ordine di nuova stima costituisce un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n. 50).

 

                                   c.   Nel caso di specie a seguito di quanto richiesto con il ricorso, con provvedimento 7 dicembre 2006, l’CO 1 si è determinato conformemente all'art. 9 cpv. 2 RFF assegnando a RI 1__________ un termine per versare l’acconto delle presumibili spese per l’allestimento di una perizia dell’immobile pignorato. Per questo motivo quindi la richiesta contenuta nell’atto ricorsuale, a cui è stato dato seguito dello stesso Ufficio di esecuzione, è ora divenuta priva di oggetto.

 

                                     

                                   3.  

 

                                   a.   Secondo un principio generale del diritto, una delle condizioni di ricevibilità di un mezzo d'impugnazione è l'esistenza di un interesse degno di protezione al ricorso (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 58 ad cap. 13; Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna 2001, n. 2993). In virtù del principio dell'economia processuale, il giudice deve di regola esaminare d'ufficio l'ossequio delle condizioni di ricevibilità (cfr. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 2975). La

 

                                  b.   Anche in ambito di ricorso LEF, la questione dell’esistenza di gravame va esaminata d'ufficio (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ad art. 17). I criteri validi per la ricevibilità del ricorso dell’art. 17 LEF sono quelli della procedura amministrativa federale, ossia l'esistenza di un interesse degno di protezione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 36 e 38 ad art. 17).

 

                                   c.   In concreto l’escusso non può essere pregiudicato nei propri interessi dal fatto che l’Ufficio ha pignorato anche una polizza vita che non esisterebbe più. RI 1__________ non è quindi legittimato ad interporre ricorso nella misura in cui si avvale di tale argomentazione.

 

 

                                   4.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 4 dicembre 2006 di RI 1__________ è parzialmente accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 112 cpv. 1 LEF; 9 cpv. 2 RFF ; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 4 dicembre 2006 di RI 1, __________, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

                               1.1.   E’ fatto ordine all’CO 1 di indicare nel verbale di pignoramento nell’esecuzione n. __________ l’ora in cui il pignoramento è avvenuto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________ RA 1, __________;

                                         - __________ __________ e __________ __________, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.