Incarto n.
15.2006.136

Lugano

20 marzo 2007

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 18 dicembre 2006 di

 

 

RI 1 

patrocinata dallo  PA 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 6 dicembre 2006 con cui ha rifiutato di sporgere querela penale ex art. 323 CP nei confronti di

 

 

 PI 2  (I)

patrocinata dallo  PA 1 Lugano

 

nella procedura di pignoramento provvisorio n. 1'084’798 giusta l’art. 39 CL

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                      

                                  A.   Il 31 gennaio 2005, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24 giugno 2004 con cui il Tribunale di ____________________ ha confermato il decreto 10 giugno 2004 ordinante il sequestro conservativo dei beni di PI 1 a concorrenza di

                                         € 650'000'000.-- pari a fr. 986'960'000.--. Quale provvedimento conservativo la seconda Camera civile ha ordinato all’CO 1 di procedere in favore di PI 2 al “pignoramento provvisorio” ai sensi dell’art. 83 LEF di tutti i beni di PI 1 a concorrenza della predetta somma, in particolare di tutti i beni e crediti di cui al pignoramento provvisorio n. __________ dell’CO 1.

 

                                  B.   Il 4 febbraio 2005, l’CO 1, conformemente alle indicazioni della seconda Camera civile, ha notificato a PI 1 e a numerosi terzi (banche, fiduciarie, avvocati) un avviso di pignoramento provvisorio relativo a tutti i beni della debitrice situati in Svizzera. La procedura si è poi fermata in seguito all’inoltro di diversi ricorsi (cfr. CEF 15.05.33-36) ed è ripresa solo il 9 novembre 2005, dopo che il Tribunale federale, con sentenza 12 ottobre 2005 (7B.114/2005) aveva confermato la validità dei suddetti provvedimenti.

 

                                  C.   Il 21 febbraio 2006, l’CO 1 ha spedito in via rogatoriale un primo avviso di pignoramento al domicilio di Biassono (I) di PI 1, citandola per il 9 maggio 2006, con copia ai suoi patrocinatori svizzeri (studio legale Bolla Bonzanigo & Associati). La citazione è stata ritirata dalla debitrice il 14 marzo 2006. L’8 maggio 2006, nel comunicare all’Ufficio la sentenza 4 maggio 2006 della suprema Corte di cassazione italiana che annullava la sentenza di condanna penale della loro cliente, i suddetti patrocinatori hanno chiesto “una pausa di riflessione” e un rinvio dell’interrogatorio dopo la prima metà di settembre 2006.

 

                                  D.   Lo stesso giorno, l’Ufficio ha accolto la domanda di rinvio e ha citato la debitrice, sempre in via rogatoriale, con un nuovo avviso di pignoramento (di data 29 maggio 2006) per il 17 agosto 2006, con copia per conoscenza ai suoi patrocinatori svizzeri. Con scritto 17 luglio 2006, PI 1 ha ribadito l’impossibilità per lei di presentarsi prima della seconda metà di settembre.

 

                                  E.   Il 9 agosto 2006, l’Ufficio ha accettato di aggiornare nuovamente l’interrogatorio al 19 settembre 2006, con uno scritto che quella volta è stato spedito alla debitrice per raccomandata, con copia per conoscenza ai suoi patrocinatori svizzeri. La raccomandata non è stata ritirata e PI 1 non si è presentata al pignoramento del 19 settembre 2006, né nessuno per lei.

                                  F.   Il 24 ottobre 2006, RI 1 ha invitato l’Ufficio a sporgere denuncia penale contro PI 1 per violazione dell’art. 323 CP.

 

                                  G.   Il 6 dicembre 2006, l’Ufficio ha comunicato alla procedente di non intendere sporgere denuncia penale contro PI 1, “in quanto la stessa è domiciliata all’estero”.

 

                                  H.   Con il ricorso in esame, RI 1 contesta il provvedimento dell’Ufficio, che considera contrario agli art. 39 CL, 91 LEF, 323 n. 1 CP (inosservanza da parte del debitore dell’obbligo di assistere al pignoramento o di farsi rappresentare) e 181 CPP. Per la ricorrente, il fatto che la debitrice abbia il domicilio all’estero non ostacola l’applicazione dell’art. 323 CP, il quale sanziona un comportamento omissivo, che in quanto tale è reputato commesso nel luogo in cui il debitore avrebbe dovuto agire, in concreto la sede dell’CO 1.

 

                                    I.   Nelle sue osservazioni, l’CO 1 si è rimesso alla decisione della Camera.

 

Considerando

 

in diritto:

                                   1.   Giusta l’art. 181 CPP, ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato che, nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi. L’ufficio di esecuzione deve informare il Procuratore pubblico unicamente quando, nel corso di un procedimento esecutivo, insorge un ragionevole sospetto dell’esistenza di un reato penale (CEF 3 ottobre 2000 [15.00.112], cons. 4).

 

                                   2.   Secondo l’art. 323 n. 1 CP, è punito con la multa il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresen­tare ad un pignoramento o a una compilazione d’inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 1 LEF). Non essendo un re­ato punibile a querela di parte, l’Ufficio è tenuto di denunciare al Ministero pubblico (cfr. art. 67 s. CPP) i debitori che omettono di presenziare al pignoramento senza farsi rappresentare.

 

                               2.1.   Uno dei presupposti dell’art. 323 n. 1 CP è che il debitore sia stato avvisato del pignoramento “nelle forme di legge” e ne abbia avuto effettiva conoscenza, così come delle conseguenze penali in caso d’inosservanza (cfr. ad es. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 5 ad art. 323).

                                  a)   Quando il debitore è domiciliato all’estero, come nella fattispecie, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 3 LEF). Siccome la Svizzera si è sempre opposta alla notifica postale diretta (tranne che nelle relazioni con l’Austria), si ritiene, in considerazione del principio di reciprocità, che gli atti svizzeri non devono, in linea di massima, essere notificati all’estero in via postale. Tuttavia, dopo che alcuni Stati parti alla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), tra cui l’Italia, hanno indicato, in occasione della seduta della Commissione speciale dell’Aia di ottobre/novembre 2003, che non avrebbero (più) invocato il principio della reciprocità nei confronti degli Stati che, come la Svizzera, l’autorità centrale federale competente ai sensi della CLA65 – l’Ufficio federale di giustizia – considera ora che la notifica di atti svizzeri per via postale, ordinaria oppure tramite una società concessionaria (DHL, FEDEX, ecc.), sia possibile in questi Stati in virtù dell’art. 10a lett. b CLA65 [cfr. http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/wegleitungen/alternativ_art10a.html; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, Appendice 2000/2004, nota 232, n. 8 ad art. 122, p. 174 s.; Jaques, Appunti sulla notifica di atti giudiziari all'estero e dall'estero in materia civile e commerciale (segnatamente nella prassi ticinese), RtiD I-2006, 792].

 

                                  b)   Nel caso di specie, il rinvio dell’interrogatorio notificato per racco­mandata il 9 agosto 2006 (cfr. supra ad E) è pertanto in sé va­lido. Sennonché PI 1 non ha ritirato la racco­mandata e non vi è prova certa che abbia avuto conoscenza del contenuto. Certo che copia dello scritto è stata inviata per cono­scenza anche ai suoi patrocinatori svizzeri ed è pacifico che gli stessi, già l’11 dicembre 2002, avevano confermato che la cliente aveva eletto domicilio presso di loro “per le notifiche ai fini processuali e procedurali” e successivamente hanno sempre accettato le notifiche destinate alla stessa. Ma rimproverare a PI 1 di aver disatteso la convocazione dell’Ufficio del 9 agosto 2006 vorrebbe dire – almeno nell’ottica di questo ricorso – ammettere un obbligo formale dei patrocina­tori di trasmettere la citazione alla cliente: ciò che non può essere affermato, al di là di ogni considerazione sui doveri professionali dell’avvocato. D’altra parte, non si può considerare che PI 1 abbia disatteso le citazioni 21 febbraio e 29 maggio 2006 (supra ad C e D), dato che l’Ufficio ha accettato di rinviare gli interrogatori. Non sussiste pertanto prova inconfutabile che PI 1 sia stata avvisata del pignoramento “nelle forme di legge”.

 

                               2.2.   In queste condizioni, la decisione dell’Ufficio deve essere confermata, ancorché per un altro motivo: in assenza di prova certa della notifica dell’avviso di pignoramento – prova che spetterebbe all’Ufficio – sembra evidente che PI 1 non possa essere imputata un’infrazione all’art.

                                         323 n. 1 CP: non si giustifica pertanto una denuncia al Ministero pubblico, riservato il diritto della ricorrente di procedere in tal senso in nome proprio (art. 67 cpv. 1 CPP).

                                         Non è quindi necessario esaminare l’applicabilità dell’avv. 323 CP al debitore domiciliato all’estero.

 

                                   3.   In applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, si è rinunciato a comunicare il ricorso a PI 1 e si prescinde dal notificarle la presente sentenza.

 

                                   4.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, 323 n. 1 CP, 181 CPP, 61 e 62 OTLEF;

 

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 18 dicembre 2006 di RI 1, __________ (I), è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione allo Studio legale RA 1, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.