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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 15 dicembre 2006 di
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1. IS 1 2. IS 2
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica dei precetti esecutivi in via edittale nelle esecuzioni n. __________ (__________) __________ e __________ (__________), con contestuale domanda di restituzione del termine d’opposizione;
preso atto che con decisione 28 dicembre 2006, l’CO 1 ha annullato le notifiche impugnate, allestendo duplicati dei precetti esecutivi, sui quali è stata indicata quale data di notifica con opposizione il 7 dicembre 2006;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24b cpv. 1 LPR; art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 15 dicembre 2006 di IS 1, __________, e IS 2, __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
– IS 1, __________;
– IS 2, __________;
– __________, __________, __________;
– __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.