Incarto n.
15.2006.140

Lugano

4 giugno 2007

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2006 di

 

 

RI 1

rappr. dall’__________ __________, __________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica dei precetti esecutivi nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da

 

 

PI 1

es. n. __________

__________, __________

es. n. __________

rappr. da RA 2

 

 

viste le osservazioni:

- 10 gennaio 2007 della Posta Svizzera, __________;

- 17 gennaio 2007 di PI 1 e di __________, __________;

- 28 dicembre 2006 e 15 gennaio 2007 dell’CO 1;

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 29 dicembre 2006 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto:

 

 

 

                                      A.      Con precetti esecutivi n. __________ e n. __________ del 22 settembre 2006 dell’CO 1 PI 1 rispettivamente __________ procedono contro RI 1 per l’incasso di un loro credito.

                                              Dai precetti esecutivi risulta che essi sono stati notificati all’escusso il 25 settembre 2006. Ai precetti non è stata interposta opposizione.

 

 

 

                                      B.      Avendo chiesto i creditori il proseguimento delle esecuzioni, il 15 dicembre 2007 l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento.

 

 

 

C.           Con ricorso 27 dicembre 2006 RI 1 postula, in via principale, di annullare i precetti esecutivi e, in via subordinata, di considerare tempestive le opposizioni da lui interposte il 27 dicembre 2006. Egli chiede poi di conseguentemente annullare gli avvisi di pignoramento.

Sostiene che, contrariamente a quanto indicato, i precetti non sarebbero stati notificati a lui bensì a sua suocera, signora __________: per questo motivo gli stessi, non indicando in modo corretto la persona alla quale sono stati notificati, sarebbero nulli.

                                              La suocera poi non vivrebbe in comunione domestica con il ricorrente ma da sola: anche per questo motivo essi andrebbero annullati.

                                              RI 1 evidenzia che la suocera gli avrebbe consegnato i precetti esecutivi solo il 21 dicembre 2006 quando, così sollecitato dal proprio legale, egli le chiese se avesse ricevuto degli atti esecutivi a lui diretti. Per questo motivo quindi un eventuale termine di opposizione inizierebbe a decorrere solo il 22 dicembre 2006 e le opposizioni da lui interposte unitamente al ricorso sarebbero tempestive.

 

 

 

                                     D.      Unitamente al ricorso RI 1 ha prodotto uno scritto nel quale __________ dichiara che il 25 settembre 2006 il postino le ha consegnato i due precetti esecutivi che lei ha messo in un cassetto e che ha consegnato al genero solo il 21 dicembre 2006. La signora __________ precisa poi di non vivere in comunione domestica con la figlia e con il genero ma di vivere da sola.

 

 

 

                                      E.      Unitamente alle osservazioni 10 gennaio 2007, la Posta Svizzera ha prodotto la dichiarazione del funzionario __________, che ha notificato i PE in oggetto, in cui questi dichiara di essersi recato in via __________ per intimare i precetti all’escusso, di aver suonato il campanello e di aver scritto il nome di RI 1 su entrambi gli atti esecutivi mentre attendeva che qualcuno arrivasse. Ad un certo punto si è aperta la porta ed è giunta una signora, di cui egli non conosce il nome, alla quale ha consegnato i precetti.

 

 

 

                                     F.      Delle osservazioni 17 gennaio 2007 dei procedenti, 28 dicembre 2006 e 15 gennaio 2007 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

                                      G.      Il 14 maggio 2007 il ricorrente ha trasmesso all’autorità di vigilanza un’ulteriore scritto di __________, nel quale quest’ultima dichiara di vivere “in un appartamento con entrata e campanello separato”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

 

                                      1.

 

                                      a.      Per l'art. 72 LEF la notificazione di un precetto esecutivo è fatta dall'ufficiale, da un impiegato dell'ufficio o per posta (cpv. 1), ritenuto che all'atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare, su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta (cpv. 2). Giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

 

 

b.      Il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).

 

 

c.      Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (cfr. CEF 14 giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

 

 

 

                                     2.     

 

                                     a.      Mentre l'art. 64 LEF stabilisce dove e a chi si devono notificare gli atti esecutivi e come si deve procedere se l'escusso non è reperibile, l'art. 72 LEF disciplina per mezzo di chi e in quale forma va operata la notifica ordinaria di un precetto esecutivo (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 72).

 

 

                                     b.      La forma qualificata di notificazione -espressamente imposta dal legislatore all'art. 72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo (oltre che per la comminatoria di fallimento, art. 161 cpv. 1 LEF)- esige l'atto formale della consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 11-13 ad art. 72). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la dazione (DTF 120 III 118 s.; Georges Vonder Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).

 

 

 

                                      3.      Nel caso concreto dev’essere innanzitutto rilevato, come emerge dalla dichiarazione 10 gennaio 2007 della Posta Svizzera e dalla dichiarazione non datata di __________, allegata al ricorso, che il funzionario postale che ha notificato i PE ha commesso un errore indicando sui PE destinati al ricorrente che essi gli sono stati notificati di persona, quando invece sono stati notificati a sua suocera, signora __________. Sebbene __________ e RI 1 risiedano entrambi in Via __________, dalle dichiarazioni della suocera (cfr. considerandi D e G), sulla cui veridicità non vi è motivo di dubitare, emerge che quest’ultima non vive in comunione domestica con il genero e la figlia, ma da sola in un proprio appartamento. Nel caso concreto quindi la suocera dell'escusso, che non convive nella stessa economia domestica con quest’ultimo, non può essere considerata quale persona adulta della sua famiglia ai sensi dell'art. 64 cpv. 1, 2. periodo LEF. Perciò sia le formalità dell’art. 72 cpv. 2 LEF della consegna effettiva ad opera del notificante che quelle dell’64 cpv. 1 LEF della consegna ad un membro della famiglia dell’escusso sono state disattese e pertanto la notifica dei precetti non è avvenuta correttamente.

 

 

 

 

                                     4.     

 

                                     a.      In linea di principio la carenza formale di un atto ne determina solo la sua impugnabilità, la sanzione della nullità entrando in linea di conto solo ove la gravità del provvedimento e i suoi effetti non consentano altro rimedio (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 e 8 s. ad art. 22).

                                              Una notificazione è nulla solo nel caso in cui la notificazione al debitore così come l’attestazione di notifica mancano oppure allorquando in seguito a notificazione errata l’atto non è pervenuto nelle mani del debitore (Amonn/Walther, op. cit. § 12 n. 27/28 p. 95).

 

 

                                     b.      Nel caso di specie le carenze commesse nella notifica dei precetti sono state sanate dal fatto che il ricorrente ha comunque ricevuto gli atti esecutivi qui in discussione. La violazione dei prescritti imperativi dedotti dai combinati art. 64 cpv. 1 e 72 cpv. 2 LEF non consente la determinazione oggettiva del momento della notificazione. In mancanza di altri elementi utili all'accertamento, non resta che situare al 21 dicembre 2006, come affermato dal ricorrente e confermato dalla persona a cui i precetti sono stati effettivamente consegnati, il momento della conoscenza del contenuto dei precetti esecutivi da parte di RI 1. Ai precetti esecutivi irritualmente notificati il 21 dicembre 2006 l’escusso ha poi interposto tempestive opposizioni il 27 dicembre 2007. Ne consegue che per l'art. 78 cpv. 1 LEF la tempestività delle opposizioni (art. 74 cpv. 1 LEF) rende premature le domande di prosecuzione delle esecuzioni, per cui gli avvisi di pignoramento del 15 dicembre 2007 vanno dichiarati nulli.

 

 

 

                                      5.      L’CO 1 considererà i PE n. __________ e n. __________ come validamente notificati il 21 dicembre 2006, iscriverà le opposizioni di RI 1 in data 27 dicembre 2007 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data.

 

 

 

 

 

                                     6.      Il ricorso 27 dicembre 2006 di RI 1 è quindi accolto nella sua richiesta subordinata.

                                              Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 64, 72, 74 cpv. 1, 78 cpv. 1 e 161 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

 

pronuncia:                

 

 

                                     1.      Il ricorso 27 dicembre 2006 di RI 1, __________, è accolto nella sua richiesta subordinata.

 

 

                                     1.1    E’ accertato che la notifica del precetto esecutivo n. __________ e del precetto esecutivo n. __________, entrambi emessi il 22 settembre 2006, è avvenuta il 27 dicembre 2006.

 

                                     1.2.   E’ accertato che le opposizioni interposte da RI 1 ai PE n. __________ e n. __________ del 22 settembre 2006 dell’CO 1 sono tempestive.

 

                                     1.3.   Di conseguenza l’CO 1 iscriverà le opposizioni di RI 1 ai PE n. __________ e n. __________ del 22 settembre 2006 in data 27 dicembre 2006.

 

                                     1.4.   Sono annullati gli avvisi di pignoramento 15 dicembre 2006 emessi nelle esecuzioni n. __________ e n. __________.

 

 

                                     2.       Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     3.       Intimazione a:

                                               - __________ __________, __________;

                                               - __________ RA 2, __________.

                                               Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.