Incarto n.
15.2006.16

Lugano

24 aprile 2006

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 10 gennaio 2006 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l¿operato dell¿CO 1 nell¿esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PI 1

 

 

 

in tema di notifica di precetto esecutivo;

 

 

viste le osservazioni:

- 25 gennaio 2006 di PI 1, __________;

- 9 febbraio 2006 dell¿CO 1;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

 

                                          A.    Con PE n. __________ dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di fr. 2'000.00 oltre accessori.

 

 

 

                                          B.    Il PE n__________ è stato emesso il 4 gennaio 2006 ed è stato notificato al figlio dell¿escusso, in Via ____________________ a __________, il 5 gennaio 2006. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.

 

 

 

                                          C.    Con ricorso 10/19 gennaio 2006 RI 1 postula la nullità del precetto esecutivo argomentando che egli non era presente quando il precetto esecutivo è stato notificato al figlio e che inoltre non avrebbe sottoscritto nulla a favore della procedente.

 

 

 

                                          D.    Delle osservazioni di PI 1 e dell¿CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

                                      1. 

 

                                           a) A norma dell¿art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto esecutivo.

                                               Il precetto contiene:

                                               1.  le indicazioni della domanda d¿esecuzione;

                                               2.  l¿ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

                                                3.  l¿avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

                                               4.  la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.

 

 

b)  Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

 

 

                                          c)  Il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).

 

 

                                          d)  Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona il cui sviluppo fisico e psichico dia l'impressione della maturità e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

 

 

                                          e) Nel caso concreto RI 1 ed il figlio, la cui capacità di ricevere atti esecutivi non è stata messa in dubbio, risiedono entrambi in __________ a __________. Ne consegue dunque che la notificazione del precetto esecutivo in esame al figlio dell¿escusso, nel luogo dove anche quest¿ultimo risiede, è stata corretta.

 

 

 

                                          2.   Questa Camera non è invece competente per pronunciarsi sulla censura ¿ di merito ¿ fondata sull¿allegazione secondo cui l¿escusso non sarebbe debitore di PI 1.

 

 

 

                                          3.   Il ricorso 10/19 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

                                              Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 64, 69, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso 10/19 gennaio 2006 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                          3.    Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                          4.    Intimazione:

                                                 - RI 1, __________;

                                                 - PI 1, __________;

                                                 Comunicazione all¿CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario