Incarto n.
15.2006.17

Lugano

6 aprile 2006

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sull¿istanza 23 gennaio 2006 di restituzione del termine per interporre opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF) di

 

 

 

RI 1

 

 

 

 

nell¿ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ del 21 novembre/20 dicembre 2005 dell¿CO 1, fatto spiccare contro di lui dallo

 

 

 

PI 1

rappr. dal RA 1

 

 

 

viste le osservazioni:

- 31 gennaio 2006 delloPI 1, __________;

- 9 febbraio 2006 dell¿CO 1;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                          A.    Con PE n. __________ dell¿CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l¿incasso di fr. 2'701.20 oltre accessori.

 

 

 

                                          B.    Il PE __________ è stato emesso il 21 novembre 2005 ed è stato notificato alla convivente dell¿escusso, in Via __________ a __________, il 20 dicembre 2005. Al precetto esecutivo non è stata ritualmente interposta opposizione.

 

 

 

                                          C.    Il 16 gennaio 2006 RI 1 ha dichiarato all¿Ufficio di interporre opposizione al precetto, non riconoscendo ¿per un caso così importante, la firma della mia convivente¿.

 

 

 

                                          D.    Con scritto del 19 gennaio 2006 l¿Ufficio ha comunicato all¿escusso di respingere l¿opposizione perché tardiva. Nello stesso tempo egli ha informato RI 1 della possibilità, conformemente all¿art. 33 cpv. 4 LEF, di chiedere all¿autorità di vigilanza la restituzione del termine per interporre opposizione.

 

 

 

E.    Il 23 gennaio 2006 RI 1 ha presentato all¿Autorità di vigilanza un¿istanza di restituzione del termine per interporre opposizione, argomentando di essere stato assente dal domicilio per lavoro per un lungo periodo.

 

 

 

                                          F.     Delle osservazioni 31 gennaio 2006 dello PI 1 e 9 febbraio 2006 CO 1, si dirà per quanto necessario in seguito.

 

 

Considerato:

 

 

 

in diritto:

 

 

 

                                      1. 

 

                                      a)      A norma dell¿art. 69 LEF, ricevuta la domanda di esecuzione, l¿ufficio stende il precetto esecutivo.

                                               Il precetto contiene:

                                               1.  le indicazioni della domanda d¿esecuzione;

                                               2.  l¿ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d¿esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

                                                3.  l¿avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all¿ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

                                               4.  la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l¿esecuzione seguirà il suo corso.

 

 

b)  Giusta l¿art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

 

 

                                          c)  Il precetto esecutivo è atto esecutivo nel senso dell¿art. 64 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs¿ und Konkursrechts, 2003, § 12 n. 11 p. 92).

 

 

                                          d)  Per "persona adulta della sua famiglia" si intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l'impressione della maturità, e che vive nella stessa economia domestica dell'escusso, seppur senza esercitare l'autorità domestica (cfr. CEF 14 giugno 2005 [15.05.62]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-24 ad art. 64; pure Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 s. ad art. 64).

 

 

                                         e)  Nel caso concreto, il precetto esecutivo è stato notificato a __________, convivente dell¿escusso. La notifica risulta pertanto corretta (cfr. DTF 71 III 74; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 64).

 

 

 

2.   Per l¿art. 74 cpv. 1 LEF se l¿escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all¿ufficio d¿esecuzione. Secondo l¿art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l¿opposizione.

                                                               In virtù dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all¿autorità di vigilanza o all¿autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell¿impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l¿autorità competente l¿atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l¿istanza di restituzione del termine può essere accolta se l¿omissione dell¿atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell¿escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

 

 

 

                                         3.   Sennonché l¿esistenza stessa dell¿istituto della notifica sostitutiva nelle mani di un membro dell¿economia domestica (art. 64 cpv. 1 LEF) esclude che si possa considerare l¿asserita assenza di comunicazione del precetto esecutivo al destinatario quale motivo di restituzione del termine di opposizione. Salvo circostanze particolari, l¿escusso risponde della colpa del membro della sua economia domestica o del suo impiegato che ha omesso di trasmettergli tempestivamente il precetto esecutivo e/o di interporre opposizione, e ciò per non averlo correttamente istruito sul comportamento da adottare in caso di notifica di un atto esecutivo (CEF 12 agosto 2005 [15.05.80], cons. 3; cfr. pure decisione 21 febbraio 2003 del Tribunale cantonale vodese, in BlSchK 2004, 99, cons. II i.f.).

                                              Infatti, la relazione tra escusso e ausiliario deve essere considerata come un caso di rappresentanza legale, ossia, in concreto, dall¿art. 64 cpv. 1 LEF. Orbene, questa norma non prevede restrizioni al potere dei membri della famiglia dell¿escusso e dei suoi impiegati di ricevere atti esecutivi per conto suo. Gli atti e le omissioni dell¿ausiliario devono quindi sempre essere considerati come se fossero della parte. Nella misura in cui il comportamento dell¿ausiliario, è imputabile a colpa di chi non ha agito nel termine stabilito ai sensi dell¿art. 33 cpv. 4 LEF, il termine scaduto non deve essere restituito. Questa regola è del resto esplicitamente enunciata nell¿ipotesi in cui l¿inosservanza del termine è dovuta a colpa di un mandatario scelto dall¿escusso (cfr. Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 21 ad art. 33; DTF 119 II 87 cons. 2a; 114 Ib 70, cons. 2c [decisioni relative all¿art. 35 OG]). Eccezioni sono ammesse solo nel caso di un conflitto d¿interessi tra ausiliario ed escusso, ossia quando l¿ausiliario è pure il creditore procedente o quando la legge esige una notifica personale al destinatario dell¿atto (cfr. Erard, op. cit., n. 26 ad art. 64). Per il resto, l¿esigenza di sicurezza del diritto e di prevedibilità delle notifiche richiedono che il debitore non possa discolparsi allegando carenze imputabili esclusivamente ai membri della sua economia domestica o ai suoi impiegati. Se ne ha subito un danno, egli potrà rivalersi sull¿ausiliario.

 

 

 

                                         4.   Nel caso concreto, la convivente dell¿escusso ha chiaramente commesso una colpa nell¿omettere di comunicare all¿escusso la ricezione del precetto esecutivo e d¿interporre opposizione. Per i suddetti motivi, tale colpa va imputata al ricorrente. Non si giustifica pertanto la restituzione del termine di opposizione.

 

 

 

                                          5.   L¿istanza 23 gennaio 2006 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre opposizione di RI 1 dev¿essere così respinta.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

richiamati gli art. 33 cpv. 1 e 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1; 61 e 62 OTLEF,

 

 

pronuncia:

 

                                          1.     L¿istanza 23 gennaio 2006 di RI 1 __________, è respinta.

 

                                          2.     Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

                                          3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.

 

                                         4.     Intimazione:

                                                 - RI 1, __________;

                                                 - RA 1, __________.

                                                 Comunicazione all¿CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           Il segretario