Incarto n.
15.2006.48

Lugano

24 aprile 2006

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull’istanza 4 aprile 2006 di

 

 

 IS 1  

 

nell’ambito della procedura fallimentare

 

 

PI 1 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto in fatto e

considerando in diritto

 

 

che la liquidazione del fallimento PI 1 è aperta dal 7 gennaio 2002;

 

che il 31 marzo 2005, questa Camera ha concesso all’istante un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 per chiudere il fallimento (inc. 15.04.215), preso atto che gli rimaneva ancora da chiudere la pratica d’incasso di un credito di fr. 100'114,10 diretto contro la società T__________, la quale è stata dichiarata fallita il 3 febbraio 2005, decidere con la delegazione dei creditori dell’inoltro di una denuncia penale contro gli organi della fallita e del modo di realizzazione delle azioni di F__________., e depositare lo stato di riparto, ciò che l’istante aveva ipotizzato di poter fare entro la fine del 2005;

 

che così come richiesto da questa Camera il 9 marzo 2006, IS 1, il 4 aprile 2006, ha chiesto un’“ultima” proroga fino al 31 dicembre 2006, facendo riferimento alla sua circolare 29 marzo 2006 con cui ha comunicato ai creditori l’avviso d’incanto riferito alla vendita delle azioni della F__________, prevista per il 28 aprile 2006, e la messa in cessione, ai sensi dell’art. 260 LEF, delle pretese di responsabilità contro gli organi della società, nei confronti dei quali la massa aveva presentato un esposto penale il 9 febbraio 2006;

 

che l’istante ha precisato di aver insinuato il credito della fallita nel fallimento di T__________, ma di non aspettarsene un dividendo;

 

che giusta l’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo prorogare tale termine in caso di bisogno;

 

che in concreto, l’istante, dopo l’intervento di questa Camera, si è attivato per procedere alla realizzazione degli ultimi attivi della massa;

 

che l’istante sarà quindi a breve in grado di procedere alle operazioni finali del fallimento, ossia di depositare lo stato di riparto, avvisarne i creditori, allestire gli attestati di carenza di beni e procedere al pagamento dei dividendi, allestire la relazione finale, presentare al Pretore che ha pronunciato il fallimento istanza di chiusura del fallimento, pubblicare la relativa sentenza sul FUC e sul FUSC e depositare l’incarto all’__________ (cfr. foglio informativo allegato alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle amministrazioni fallimentari speciali);

 

che occorre ricordare all’istante che prima del deposito dello stato di riparto (definitivo o provvisorio se la questione della cessione delle pretese contestate della massa dovesse dare luogo a ritardi), egli dovrà chiedere a questa Camera la determinazione dei propri onorari e di quelli della delegazione dei creditori ai sensi dell’art. 84 RUF (in virtù rinvio dell’art. 97 RUF) qualora chiedano una rimunerazione speciale giusta l’art. 47 OTLEF;

 

che visto quanto precede, occorre concedere all’istante un’ultima proroga fino al 31 dicembre 2006.

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

 

 

decreta:                     

                                   1.   L’istanza 4 aprile di IS 1 tendente alla proroga del termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF per la liquidazione del fallimento di PI 1, __________, è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al          31 dicembre 2006.

 

 

                                   2.   Intimazione a IS 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario