Incarto n.
15.2006.53

Lugano

17 luglio 2006

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Walser e Epiney-Colombo (quest’ultima in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 6 marzo 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento del 9 gennaio 2006 allestito a favore del (primo) gruppo delle esecuzioni promosse contro il ricorrente da

 

 

1. PI 1 (es. n° __________)

rappr. dall’RA 1

2. PI 2 (es. n° __________, __________)

 

viste le osservazioni 31 marzo 2006 dell’RA 1 e 10 aprile 2006 dell’CO 1;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                      

                                  A.   La PI 1 e il PI 2 procedono contro RI 1 per l’incasso di crediti fiscali di fr. 433,80, rispettivamente di fr. 1'648,95.

 

                                  B.   Il 9 gennaio 2006, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

                                         Introiti                                             

                                         AVS debitore                                     fr.     359.--

                                         Pensione debitore                             fr.     990.--

                                         Cassa pensione debitore                 fr.  1'333.--

                                         Totale debitore                                  fr.  2'682.--

                                         AVS moglie                                       fr.  1'297.--

                                         Totale coniugi                                   fr.  3'979.--

                                         Quotaparte debitore: fr. 2'682.--/3'979.-- = 67,40%

 

                                         Minimo esistenza comune

                                         minimo base                                     fr.  1'550.--

                                         locazione                                          fr.  1'200.--

                                         cassa malati                                     fr.     686.--

                                         Totale                                                fr.  3'436.--

                                         Quotaparte per l’escusso                 fr. 2'316.--  (67,40%)

 

                                         Eccedenza pignorabile:                    fr.     366.--

                                         (fr. 2'682.-- ./. fr. 2'316.--)

 

                                  C.   Il 1° febbraio 2006, l’Ufficio ha notificato il pignoramento alla Cassa pensione __________ (V__________, in seguito “V__________”) a __________ (D), corporazione di diritto pubblico germanica che risulta versare all’escusso una rendita di vecchiaia (“Altersrente”) di € 889,02 (pari a fr. 1'333.--). Per errore, l’importo da pignorare è stato indicato in fr. 318.--. Il 20 febbraio 2006, l’Ufficio ha nuovamente notificato la decisione di pignoramento, con l’indicazione dell’importo mensile corretto, ossia fr. 366.--.

 

                                  D.   Con ricorso 6 marzo 2006 RI 1 si è aggravato contro il pignoramento della rendita versata dal V__________, ritenendo che la stessa sia un’assicurazione statale obbligatoria simile all’AVS e non un’assicurazione volontaria. L’escusso ha pure contestato l’importo di fr. 1'200.-- computato a titolo di spese di affitto, rilevando come il canone di locazione della sua abitazione ammontasse a fr. 1'538.--/mese e dovesse essere aumentato a fr. 1'600.-- a partire dal mese di luglio.

 

                                  E.   Il 7 marzo 2006, nel comunicare il ricorso di RI 1 e la dichiarazione del V__________ secondo cui in assenza di una sentenza giudiziale di riconoscimento e di exequatur della decisione di pignoramento essa non avrebbe versato alcun importo all’Ufficio, quest’ultimo ha fissato un termine ai procedenti per confermare il pignoramento, in difetto di che esso sarebbe stato revocato. I procedenti hanno ribadito la loro domanda di prosecuzione dell’esecuzione.

 

                                  F.   Delle osservazioni dell’RA 1 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

 

 

Considerando

 

in diritto:                        

                                   1.   Visto che il pignoramento impugnato è stato notificato il 1° e il 20 febbraio 2006 oltre che alV__________ anche all’escusso in copia, ci si potrebbe chiedere se il ricorso, inoltrato il 6 marzo 2006, non sia tardivo ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LEF. In realtà, pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non è stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Questa Camera deve pertanto esaminare le censure del ricorrente senza riguardo alla loro tempestività.

 

 

                                   2.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

                                   3.   RI 1, nell’affermare che la rendita versata dal V__________ è, in Germania, una rendita dell’assicurazione statale obbligatoria simile all’AVS (e non un’assicurazione volontaria), sostiene implicitamente che la stessa è assolutamente impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF. In realtà, questa norma si riferisce esplicitamente solo alle rendite delle assicurazioni sociali svizzere. D’altronde, risulta dalla motivazione della loro assoluta impignorabilità (insufficienza del primo pilastro quanto alla copertura del minimo vitale dell’assicurato, cfr. FF 1991 III 55) che il legislatore non ha ipotizzato l’estensione della norma alle rendite delle assicurazioni sociali obbligatori estere. Esse sono quindi disciplinate esclusivamente dall’art. 93 LEF. La rendita versata dal V__________, così come quella corrisposta dall’Istituto dell’assicurazione federale degli impiegati (“Bundesversiche­rungsanstalt für Angestellte”) – pari a € 660,09 (fr. 990.--) al mese –, sono pertanto (relativamente) pignorabili, nella misura in cui, sommate con l’AVS svizzera, superano il minimo di esistenza dell’escusso (cfr. DTF 104 III 40 cons. 1; CEF 22 gennaio 1999 [15.1998.142], cons. 3c; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Bellinzona 2002, n. 38 s.; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 159 s. ad art. 92).

 

 

                                   4.   Il fatto che le rendite in questione siano versate da corporazioni di diritto pubblico straniere non consente di considerarle attivi situati all’estero, che l’Ufficio non sarebbe autorizzato a pignorare. In effetti, secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, i crediti non incorporati in cartevalori di cui l’escusso è titolare, se egli è domiciliato in Svizzera, sono da considerare situati in Svizzera e possono esservi pignorati o sequestrati, ancorché il terzo debitore abbia il domicilio o la sede all’estero (cfr. DTF 128 III 474, cons. 3.1; 91 III 84; Foëx, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 s. ad art. 89, con rif.). Se non esistono quindi ostacoli giuridici al pignoramento di rendite estere, possono però sussistere impedimenti di natura pratica quando il terzo debitore, come nella fattispecie, rifiuta di dare seguito all’ordine dell’ufficio di esecuzione.

 

                               4.1.   Infatti, l’attuazione all’estero di misure di esecuzione forzata interne (in concreto una decisione di pignoramento) è generalmente impossibile, poiché in tale ambito vige il principio di territorialità. Misure di questo tipo non vengono considerate quali decisioni giudiziarie emesse in ambito civile o commerciale, donde l’inapplicabilità delle convenzioni internazionali in materia di riconoscimento e di exequatur di sentenze estere (cfr. A. R. Markus, Drittschuldners Dilemna, in Festschrift für Franz Kellerhals, Berna 2005, p. 185 ss.; pure BlSchK 2005, 9 ss.). Non rimane allora al procedente altro che promuovere un’esecuzione contro il terzo debitore al suo domicilio all’estero (ciò che comunque è in principio escluso trattandosi, come nel caso di specie, dell’incasso di crediti fiscali), ma in tal caso il pignoramento ottenuto in Svizzera diventa inutile.

 

                               4.2.   A ben vedere, l’ufficio di esecuzione dispone comunque di un altro modo per ottenere, a favore dei creditori, il versamento di rendite estere: quello di diffidare l’escusso a versare nelle sue mani quanto percepito dal terzo debitore (alla stregua di quanto avviene in caso di pignoramento dei redditi di un debitore che esercita un’attività lavorativa indipendente), con la comminatoria delle sanzioni previste all’art. 169 CP.

 

                               4.3.   La censura ricorsuale fondata sull’asserita impignorabilità delle rendite estere va pertanto respinta.

 

 

                                   5.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 126, p. 40). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

                                         Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 130 p. 41), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 ss.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52 s.; Ochsner, op. cit., n. 117 ad art. 93).

 

                               5.1.   Nel caso in esame, il ricorrente afferma che il canone di locazione della casa in cui vive con la moglie ammonta a fr. 1'538.--/mese. Nella decisione impugnata, l’Ufficio ha tuttavia computato a questo titolo un importo ridotto di fr. 1'200.--, che ha ritenuto corrispondere al prezzo conforme all’uso locale per un’abitazione per due persone. Il ricorrente non critica questa valutazione, che pare del resto condivisibile. La decisione impugnata è per contro censurabile, laddove risulta immediatamente operante, in violazione della regola giurisprudenziale secondo cui la decurtazione non deve essere messa in atto prima della fine del termine contrattuale di disdetta, salvo che sia eccessivamente lungo, ciò che non è il caso nella fattispecie, il contratto di locazione, iniziato il 1° aprile 1996, prevedendo un termine di disdetta di 6 mesi dopo il 30 aprile 2001 (cfr. DTF 129 III 526 ss.). L’Ufficio ritiene tuttavia che l’escusso avrebbe dovuto da tempo adattare le sue spese locative alla sua situazione economica, siccome dal 1992 sono stati emessi nei suoi confronti ben 32 attestati di carenza di beni per un totale di fr. 460'385,20. Secondo la giurisprudenza federale, una riduzione con effetto immediato si giustifica però solo se l’escusso si è procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o durante il pignoramento immediatamente precedente (cfr. DTF 109 III 52 s.). Nel caso concreto, l’escusso ha concluso il contratto di locazione quasi 10 anni prima del pignoramento in esame, sicché non è dato il presupposto per una riduzione con effetto immediato. Il fatto poi che in un’esecuzione precedente (n° __________), sfociata il 17 novembre 2003 in un attestato carenza di beni, l’Ufficio abbia fondato il calcolo del minimo di esistenza su un canone di locazione ridotto a fr. 1'000.-- non è determinante, poiché, nemmeno in tale occasione, all’escusso non è stato impartito un termine per adattare le proprie spese locative. RI 1 non aveva del resto nessun interesse a contestare la decisione dell’Ufficio, dal momento che essa accertava l’impignorabilità dei suoi redditi in quanto inferiori al suo minimo di esistenza.

 

                               5.2.   Il contratto di locazione prevede un canone locatizio di fr. 1'500.-- “indicizzato”. Il ricorrente non ha prodotto, né all’Ufficio né con il ricorso, la prova che – come afferma – attualmente paga un affitto di fr. 1'538.--/mese e che dal 1° luglio 2006 pagherà fr. 1'600.--. L’incarto va pertanto retrocesso all’Ufficio per nuova decisione nel senso dei considerandi (art. 21 cpv. 4 LPR), decisione che emanerà dopo aver assunto la prova dell’effettivo pagamento e dell’ammontare del canone di locazione attuale dell’escusso.

 

                               5.3.   Per quanto riguarda le spese di un eventuale trasloco, l’escusso avrà la facoltà di chiedere la revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) dimostrando all’Ufficio le sue effettive necessità.

 

 

                                   6.   Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

richiamati gli art. 17, 20a, 92 cpv. 1 n. 9a, 93 LEF, 21 cpv. 4 LPR, 61 e 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 6 marzo 2006 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza, il verbale di pignoramento del 9 gennaio 2006 è annullato.

 

                               1.2.   L’Ufficio emanerà una nuova decisione di pignoramento che tenga conto, per i sei primi mesi, del canone di locazione effettivamente pagato dall’escusso, e che a partire dal settimo mese di pignoramento prenda in considerazione un canone locatizio mensile di fr. 1'200.--.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – RI 1, __________;

                                         – RA 1, __________;

                                         – PI 2, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario