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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 27 aprile 2006 di
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione del sequestro n° __________, l’avviso di pignoramento 3 gennaio 2006 e il pignoramento 30 gennaio 2006 avvenuti nell’esecuzione n° __________ a convalida del sequestro promossa contro il ricorrente da
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PI 1
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letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 24 giugno 2005, il Pretore __________, ha decretato a favore dell’avv. PI 1, il sequestro (n° __________) del fondo part. n° __________ RFD di __________, a concorrenza di un credito di fr. 711'248,10 oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2001 per onorari professionali vantato dal sequestrante contro RI 1, domiciliato a __________ (I). Lo stesso giorno, l’CO 1 ha dichiarato il sequestro infruttuoso, in quanto il fondo da sequestrare non risultava proprietà del debitore. Il 1° luglio 2005, il Segretario assessore della medesima Pretura ha confermato il decreto di sequestro, precisando che l’oggetto del sequestro era la “particella no. __________ RFD __________, intestata alla A__________, società di cui è proprietario il debitore RI 1”. Il medesimo giorno, l’CO 1 ha proceduto al sequestro del fondo e all’annotazione a registro fondiario di una restrizione del diritto di disporne.
B. L’11 luglio 2005, l’CO 1 ha emesso un precetto esecutivo (n° __________) a convalida del sequestro. Tale atto, unitamente al decreto e al verbale di sequestro, sono stati notificati a RI 1 tramite commissione rogatoria del 9 agosto 2005 rivolta al Tribunale di V__________.
C. Il 3 gennaio 2006, l’Ufficio, sempre nella stessa procedura, ha emesso l’avviso di pignoramento e l’ha notificato all’escusso – a quanto sembra – con invio postale. Il pignoramento è stato eseguito il 30 gennaio 2006. Il 6 marzo, l’Ufficio ha notificato l’avviso e il verbale di pignoramento tramite commissione rogatoria al Tribunale di V__________.
D. Con ricorso del 27 aprile 2006, RI 1 chiede l’annullamento del sequestro e di tutti gli atti esecutivi emessi nell’esecuzione n° __________. Afferma di essere venuto casualmente a conoscenza, solo il 20 aprile 2006, degli atti notificatigli dal Tribunale di V__________ al suo indirizzo di __________, mentre si trovava a __________ in Spagna. Subordinatamente, il ricorrente dichiara d’interporre opposizione all’accennato precetto esecutivo.
E. Nelle sue osservazioni, il procedente, dopo aver sollevato tutta una serie di eccezioni d’ordine (incompetenza dell’autorità adita, inimpugnabilità dell’avviso di pignoramento, irricevibilità e tardività dell’opposizione, tardività del ricorso contro l’esecuzione del sequestro), ritiene il ricorso infondato nel merito, dal momento che sia il verbale di sequestro che il precetto esecutivo sono stati regolarmente notificati nelle mani di tale signora __________ D__________ (malgrado li abbia respinti) alla quale, secondo lo stesso ricorrente, è stato poi validamente notificato il verbale di pignoramento.
F. Delle osservazioni dell’CO 1 si dirà se necessario nei successivi considerandi.
considerando
in diritto:
1. Per costante giurisprudenza di questa Camera e richiamato l’art. 32 cpv. 2 LEF, gli atti ricorsuali indirizzati all’Ufficio anziché all’autorità di vigilanza sono da trasmettere senza indugio a quest’ultima – come è stato il caso nella fattispecie – e la data alla quale è stata adita l’autorità incompetente è ritenuta determinante per il calcolo del termine di ricorso. La regola non soffre eccezioni quando il ricorso è presentato da un mandatario professionale. Nel caso concreto, l’atto ricorsuale 27 aprile 2006 è quindi ricevibile malgrado sia stato indirizzato all’CO 1 invece che all’autorità di vigilanza. La relativa censura in ordine del resistente va pertanto respinta.
2. L’avviso di pignoramento (art. 90 LEF), nella misura in cui costituisce un’azione determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da un organo d’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico e che permette la prosecuzione dell’esecuzione con effetti verso l’esterno (cfr. DTF 116 III 93 cons. 1, CEF 17 settembre 2001 [15.01.254], cons. 2.4b; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 46 ad art. 17; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 10 ad art. 17), è un provvedimento suscettibile di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (cfr. ad es. implicitamente DTF 130 III 396 ss.). Non può essere invece seguita l’opinione contraria di Erard (op. cit., n. 15 ad art. 17) - evocata dal procedente - fondata su una decisione del Tribunale federale (DTF 116 III 91) in cui non viene affermata l’inimpugnabilità dell’avviso di pignoramento. Tale atto esecutivo non è infatti un semplice avviso informativo ma contiene un’ingiunzione al debitore – con comminatoria di natura penale- di assistere all’esecuzione del pignoramento e d’informare l’Ufficio sulla sua situazione patrimoniale (art. 91 LEF), nonché un divieto (anticipato) di disporre dei beni pignorabili (art. 96 LEF) (cfr. modulo n° 5).
Nel caso di specie, la censura ricorsuale diretta contro l’avviso di pignoramento (di cui viene chiesto l’annullamento quale conseguenza dell’asserita nullità del precetto esecutivo) è di conseguenza ricevibile.
3. Producendo senza commento la dichiarazione 26 aprile 2006 dell’CO 1 secondo cui “il sig. __________, in data 24.4.2006, ha visionato l’incarto completo nell’esecuzione n. __________ a carico del sig. RI 1, __________ (Creditore: PI 1, __________)” (doc. C), il ricorrente riconosce implicitamente di aver avuto conoscenza effettiva e completa di tutti gli atti esecutivi di cui lamenta l’irregolare notifica, in particolare dato che il lic.iur. Zumino era al beneficio di una procura (versata agli atti dell’ufficio) sottoscritta in suo favore dall’escusso in data 24 aprile 2006 con esplicito riferimento all’esecuzione di cui qui si tratta. Orbene, contrariamente a quanto afferma il ricorrente l’atto esecutivo irritualmente notificato non è necessariamente nullo. Infatti, per costante giurisprudenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 103, cons. 1b, 120 III 118 s., cons. 2; 110 III 11, cons. 2) e per dottrina (cfr. ad es. Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 ad art. 72; Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 ad art. 72; Erard, op. cit., n. 2 ad art. 34), un simile atto è nullo solo qualora l'escusso non ne abbia mai avuto conoscenza. Se invece, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme alla legge, l’atto esecutivo è comunque giunto a conoscenza dell'escusso, esso produce i suoi effetti da quel momento (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110 III 11, cons. 2; CEF 11 luglio 2003 [15.03.86], RtiD 2004 II 723 ss, n. 76c). Nel caso concreto, sono pertanto validi sia il decreto e il verbale di sequestro che il precetto esecutivo, l’avviso e il verbale di pignoramento.
4. Rimane da verificare se l’opposizione interposta dal ricorrente con l’atto ricorsuale è valida e tempestiva, posto che l’Ufficio, nelle sue osservazioni preliminari del 28 aprile 2006, ha puntualizzato che contro il precetto esecutivo impugnato, ritenuto validamente notificato al domicilio italiano dell’escusso, “non è stata interposta alcuna opposizione”.
4.1. Occorre anzitutto precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, l’opposizione può anche essere formulata in un atto di ricorso, visto che l’opposizione nella procedura esecutiva ordinaria non è vincolata a nessuna forma (cfr. art. 74 cpv. 1 LEF; Ruedin, op. cit., n. 8 ad art. 74).
4.2. Il resistente va invece seguito laddove sostiene che in concreto l’opposizione interposta con il ricorso è tardiva, il precetto esecutivo essendo stato validamente notificato già il 14 settembre 2005 nelle mani della signora D__________.
a) In effetti, si evince dagli atti rinviati dal Tribunale di V__________, regolarmente adito con domanda rogatoriale del 9 agosto 2005 in conformità dell’art. 5 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131) (cfr. STF 15 giugno 2005 [7B.31/2005], cons. 2.2.1; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 11 ad art. 66; Donzallaz, La notification internationale des actes de poursuites, e M. Gehri, Die Ediktalzustellung von Betreibungsurkunden bei Schuldern im Ausland, entrambi in: Festschrift für Karl Spühler, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2005, p. 63 s. ad 3b rispettivamente p. 91), che il precetto esecutivo è stato notificato in via postale al domicilio dell’escusso (__________) e, il 14 settembre 2005, è stato rifiutato dal destinatario, indicato nella persona della signora D__________. Orbene, un simile rifiuto, se ingiustificato, non pregiudica la comunicazione o la notifica (cfr. DTF 109 III 3, cons. 2b; Erard, n. 9 ad art. 34; Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 32 ad art. 64), reputata avvenuta al momento del rifiuto, e ciò anche in ambito internazionale (cfr. DTF 90 III 8; Jeanneret/Lembo, n. 27 ad art. 66; per quanto riguarda il diritto italiano, cfr. art. 140 CPCit.).
b) Il precetto esecutivo può tuttavia essere considerato notificato il 14 settembre 2005 solo se __________ D__________ era tenuta a prenderlo in consegna per conto dell’escusso. E così è. Risulta infatti dallo scritto 27 aprile 2006 del Comune di __________ (I), prodotto dallo stesso ricorrente (doc. B), che __________ D__________ è una sua dipendente e meglio la custode della sua abitazione (cfr. 2a relazione di notifica dell’avviso e del verbale di pignoramento allestita dal Tribunale di V__________ il 13 aprile 2006). Alla luce del diritto svizzero, il tentativo di notifica nelle sue mani era pertanto corretto (art. 64 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ma esso risulta valido anche dal profilo del diritto italiano – che appare in concreto determinante, siccome l’CO 1 aveva chiesto una notifica “secondo le forme di legge” (art. 5 lett. a CLA65) –, in primo luogo perché il Tribunale di V__________ ne ha attestato la regolarità con la “relata di notifica” del 12 settembre 2005 (corrispondente sostanzialmente all’attestazione di notifica di cui all’art. 6 CLA65), ciò che costituisce una prova ‑ salvo dimostrazione del contrario ‑ di regolare notifica (cfr. Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de la Haye du 15/11/1965, pubblicato dal Bureau Permanent de la Conférence de la Haye de droit international privé, 3a ed., Montréal 2006, n° 170 p. 66; STF 15 giugno 1999, cons. 2a in SJ 2000 I 92), prova che il ricorrente non è riuscito e nemmeno ha tentato di smentire; in secondo luogo perché la notifica nelle mani di un custode dell’abitazione del destinatario appare valida ai sensi dell’art. 139 cpv. 2 e 3 CPCit.
4.3. Poiché il precetto esecutivo è da considerare essere stato notificato all’escusso già il 14 settembre 2005, l’opposizione formulata nell’atto ricorsuale 27 aprile 2006 è manifestamente tardiva.
5. Il petitum n. 3 del ricorso chiede che sia dichiarata nulla l’esecuzione del sequestro, mentre –in contrasto peraltro con l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR- manca una corrispondente motivazione. Tuttavia, si dovesse considerare il ricorso rivolto anche contro l’esecuzione del sequestro, esso sarebbe tardivo: infatti, risulta che il relativo verbale è stato inviato per la notifica in Italia insieme al precetto esecutivo, valendo così per entrambi gli atti quanto qui considerato sub. 4.2 lett. b).
6. Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 22, 32, 64, 66, 90 LEF, art. 5, 6 CLA65, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 27 aprile 2006 di RI 1, I-__________, è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;
– avv. PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario