Incarto n.
15.2006.69

15.2006.77

Lugano

21 settembre 2006

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sui ricorsi 16 maggio e 9 giugno 2006 di

 

 

 RI 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’ambito di diverse esecuzioni promosse contro la ricorrente da

 

 

1. PI 1  (esecuzione n° 1'069'060)

2. PI 2 

     rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona (per le esecuzioni n° __________)

     e da RA 2  (per l’esecuzione n° 1'089'092)

3. PI 3  (esecuzione n° 1'113'101)

     rappr. da RA 3 

4. PI 4  (esecuzioni n° __________ e 1'141’297)

     rappr. dall’RA 4 

 

 

 

viste le osservazioni dell’CO 1 dell’8 giugno 2006 (inc. 15.06.69) e del 27 giugno 2006 (inc. 15.06.77);

ritenuto

 

 

in fatto:                       

                                  A.   Contro la ricorrente sono attualmente pendenti diverse esecuzioni che formano i gruppi n° __________ (es. n° __________, __________ e __________), n° __________ (es. n° __________ e __________) e n° __________ (es. n° __________ e __________).

 

                                  B.   Il 18 marzo 2005, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escussa a favore del primo gruppo di esecuzioni per l’importo eccedente il minimo di esistenza, stabilito in fr. 3'177.-- secondo il seguente calcolo:

 

                                         Introiti debitrice                                  fr.  3'877,65

 

                                         minimo base                                     fr.  1'100.--

                                         locazione                                          fr.  1'300.--

                                         cassa malati                                     fr.     361,80

                                         trasferte + diversi                              fr.     415,20

                                         Totale                                                fr.  3'177.--

 

                                  C.   Il 9 agosto 2005, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escussa a favore del secondo gruppo di esecuzioni per l’importo eccedente il minimo di esistenza, stabilito anche in questo caso in fr. 3'177.--. Il pignoramento ha cominciato dalla scadenza annua del precedente pignoramento a favore del primo gruppo, ossia dal mese di aprile 2006. Il 27 aprile 2006, l’Ufficio ha incassato dalla datrice di lavoro dell’escussa, la F__________, un importo di fr. 2'662,10.

 

                                  D.   Il 15 maggio 2006, l’Ufficio ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escussa a favore del terzo gruppo per l’importo eccedente il minimo di esistenza, stabilito questa volta in fr. 2’040,60.-- secondo il seguente calcolo:

 

                                         Introiti debitrice                                 

                                         stipendio (netto)                                fr.  2'500.--

                                         rendita di vedovanza                         fr.     890.--

                                         totale                                                 fr. 3'390.--

 

 

 

 

 

 

                                         minimo base                                     fr.  1'100.--

                                         locazione                                          fr.  1'300.--

                                         cassa malati                                     fr.     330,60

                                         diversi                                               fr.     200.--

                                         ./. rendita vedovanza                        fr.     890.--

                                         Totale                                                fr.  2'040,60

 

                                         Il medesimo giorno, l’Ufficio ha notificato alla F__________ la nuova eccedenza pignorabile, precisando che la stessa aveva effetto immediato. Il nuovo calcolo ha anche determinato la revisione del pignoramento eseguito a favore del secondo gruppo di esecuzioni (art. 93 cpv. 3 LEF).

 

                                  E.   Con un (primo) ricorso del 16 maggio 2006 (inc. 15.06.69), RI 1 si è aggravata contro il pignoramento dell’importo di fr. 2'662,10 incassato il 27 aprile 2006. La ricorrente spiega che, in seguito a un grave incidente della circolazione avvenuto il 31 luglio 2005, è rimasta – e lo è tuttora – inabile al lavoro al 100%. Durante la sua degenza, la sua datrice di lavoro avrebbe abusivamente decurtato il suo stipendio di fr. 1'560.--, corrispondente a 78 giorni di ospedalizzazione, mentre avrebbe dovuto corrisponderlo per intero durante i primi sei mesi d’inabilità lavorativa. Inoltre, il suo stipendio sarebbe stato ulteriormente decurtato del 20% a far tempo dal 1° febbraio 2006, sicché per il mese di marzo 2006 RI 1 ha percepito un salario di soli fr. 2'323.--. A suo giudizio, l’importo di fr. 2'662,10 incassato il 27 aprile 2006 dovrebbe quindi esserle restituito, tanto più che il pignoramento è scaduto il 18 marzo 2006 e che tale importo corrisponderebbe a un rimborso di premi LPP pagati dopo il terzo mese d’inabilità lavorativa, che la ricorrente ritiene impignorabili ai sensi degli art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF e 39 LPP.

 

                                         RI 1 contesta inoltre il nuovo calcolo del minimo di esistenza allestito il 15 maggio 2006, allegando che:

                                         –  il suo stipendio netto attuale è di fr. 2'300.-- circa,

                                         –  l’affitto ammonta a fr. 1'309.--, oltre le spese di fr. 100.-- per il parcheggio e un conguaglio mensile di fr. 70-80.--;

                                         –  i premi della cassa malati sono di fr. 366.--;

                                         –  le spese diverse sono superiori a fr. 200.--, già tenuto conto del suo bisogno di aiuto domiciliare, pari a fr. 250.-- al mese;

                                         –  la rendita AVS di fr. 890.-- non è computabile perché assolutamente impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF.

 

                                         Infine, la ricorrente chiede che il comportamento di tre funzionari dell’CO 1 in occasione del pignoramento 15 maggio 2006 sia sanzionato secondo la legge.

 

                                  F.   Il 23 maggio 2006, questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, limitatamente alle esecuzioni facenti parte dei due ultimi gruppi, nel senso che la ripartizione dell’importo di fr. 2'662,10 versato sul conto dell’Ufficio il 27 aprile 2006 è stata sospesa, come pure il pignoramento eseguito il 15 maggio 2006, impregiudicata la validità del precedente pignoramento del 9 agosto 2005 eseguito a favore del secondo gruppo.

 

                                  G.   Il pignoramento dei redditi della ricorrente eseguito il 18 marzo 2005 a favore del primo gruppo di esecuzioni è terminato il 18 aprile 2006. Durante il periodo di pignoramento, l’Ufficio ha incassato per conto della debitrice fr. 1'912,95, con cui ha saldato le esecuzioni n° __________ e __________. Il 30 maggio 2006, l’Ufficio ha emesso gli attestati di carenza di beni per le rimanenti esecuzioni del gruppo.

 

                                  H.   Con un (secondo) ricorso del 9 giugno 2006 (inc. 15.06.77), RI 1 si è aggravata contro quest’ultimo provvedimento, ribadendo la sua (precedente e informale) richiesta di sospensione di tutte le esecuzioni con riferimento all’art. 61 LEF.

 

                                    I.   Il 14 giugno 2006, è stato concesso effetto sospensivo al secondo ricorso.

 

                                  L.   Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

 

 

Considerando

 

in diritto:                        

                                   1.   Giusta l’art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore, l’ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato.

 

                               1.1.   Stabilire se sono riunite le condizioni per la concessione di una sospensione dell’esecuzione è questione di opportunità, che l’Ufficio deve risolvere in base a criteri di umanità e/o di praticità. Il solo fatto che l’escusso sia gravemente malato non è in sé sufficiente a giustificare una sospensione, essa deve inoltre essere giustificata in considerazione delle circostanze concrete della fattispecie (cfr. Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 1, 2 e 8 ad art. 61). Secondo dottrina e giurisprudenza, l’esecuzione deve in particolare essere sospesa per il tempo necessario all’escusso a nominarsi un rappresentante nonché nell’ipotesi in cui la malattia gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa e ciò ha causato la sua insolvibilità (cfr. DTF 105 III 104 s.; 74 III 39; CEF 22 ottobre 2002 [15.02.119]; 6 agosto 2004 [15.04.23]; Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 61; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 61). Visto il tenore della legge, sono ipotizzabili anche altri casi di sospensione (cfr. Foëx/Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 61).

 

                               1.2.   Nel caso in esame, a prescindere dalla questione di sapere se lo stato di salute attuale della ricorrente possa essere considerato quale “grave malattia” ai sensi dell’art. 61 LEF, va rilevato come RI 1 non abbia indicato le circostanze particolari che giustificherebbero una sospensione delle esecuzioni a suo carico. D’altra parte, l’escussa risulta rappresentata dalla figlia e la sua insolvibilità non è consecutiva all’infortunio, avvenuto il 31 luglio 2005, dal momento che i debiti posti in esecuzione sono tutti anteriori a tale data e la diminuzione delle sue entrate non è principalmente dovuta alle conseguenze dell’infortunio ma ad una riduzione (del 30%) del suo tempo di lavoro, effettiva già da gennaio 2005 (cfr. atto ricorsuale ad 1).

 

                               1.3.   Il ricorso 27 giugno 2006 (inc. 15.06.77) va quindi respinto, così come la richiesta di cui al punto 8 del ricorso 8 giugno 2006 (inc. 15.06.69) (ancorché non oggetto di una specifica domanda).

 

 

                                   2.   La ricorrente rileva a ragione che il (primo) pignoramento dei redditi della ricorrente eseguito il 18 marzo 2005 a favore del primo gruppo di esecuzioni è terminato il 18 aprile 2006 (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF). L’Ufficio non lo contesta e ha del resto correttamente ripartito tra i creditori del primo gruppo soltanto gli importi incassati prima del 18 aprile 2006. L’importo di fr. 2'662,10, versato il 27 aprile 2006, è invece stato accreditato a favore del secondo e del terzo gruppo, che scadono il 9 agosto 2006, rispettivamente il 15 maggio 2007.

 

 

                                   3.   Le censure relative alle decurtazioni di salario asseritamente abusive operate dalla datrice di lavoro sono irrilevanti in questa sede, poiché il pignoramento verte unicamente sull’(eventuale) importo eccedente il minimo di esistenza; orbene, le decurtazioni di salario riducono nella stessa proporzione l’importo pignorabile. In altre parole, l’escussa non ne può subire alcun danno dal punto di vista esecutivo. L’unica domanda – peraltro non esplicitamente formulata dalla ricorrente – che ci si potrebbe porre è quella di sapere se il salario da essa percepito sia stato eventualmente inferiore, per uno o più mesi, al suo minimo di esistenza, di modo che tutto o parte dell’importo di fr. 2'662,10 incassato dall’Ufficio il 27 aprile 2006 dovrebbe esserle restituito (cfr. Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 35 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 50 ad art. 93). La risposta è negativa. In effetti, la F__________ ha versato alla ricorrente per i mesi da luglio 2005 ad aprile 2006 (10 mesi) fr. 27'975,90, ossia in media mensile fr. 2'797,60. Tenuto conto della rendita AVS di fr. 899.-- che essa percepisce dal 1° giugno 1989 (cfr. doc. allegati allo scritto 9 agosto 2006) e che l’Ufficio non aveva considerato in occasione dei primi due pignoramenti (mentre avrebbe dovuto farlo, cfr. infra cons. 5.3), i redditi mensili medi della ricorrente durante il periodo considerato (ossia fr. 3'696,60) hanno superato il minimo di esistenza – rimasto incontestato – calcolato dall’Ufficio (fr. 3'177.--).

 

 

                                   4.   La ricorrente pretende però che l’importo di fr. 2'662,10 corrisponde a premi LPP pagati dopo il terzo mese d’inabilità lavorativa, che sarebbero impignorabili ai sensi degli art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF e 39 LPP.

 

                               4.1.   In realtà, si evince dal foglio paga di aprile 2006 (doc. J allegato al ricorso) che tale importo corrisponde, dopo deduzione del minimo di esistenza di fr. 3'177.-- e di una trattenuta generica (“deduzioni varie”) di fr. 123.--, alla somma del salario lordo di aprile 2006 (pari a fr. 3'042,55), alla restituzione di trattenute AVS/AD/LAINF per un ammontare di fr. 749,50 (= fr. 498,40 + 98,70 + 152,40) e a un “conguaglio C.P.” di fr. 2'170,05. Secondo le spiegazioni della datrice di lavoro (scritto 26 luglio 2006), corroborate da documenti (conteggi 4 e 11 aprile 2006 di Helsana e fogli paga per i mesi da agosto 2005 a luglio 2006), il motivo della restituzione delle trattenute AVS/AD/LAINF sta nel fatto che Helsana, nel quadro dell’assicurazione-infortuni non professionali, ha versato le indennità giornaliere dovute per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2006 solo nell’aprile dello stesso anno, mentre la datrice di lavoro aveva già dedotto i premi AVS/AD/LAINF dai salari dei mesi da gennaio a marzo 2006. Orbene, le indennità di perdita di guadagno non sono soggette al prelievo di oneri sociali (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, 2 cpv. 1 LADI nonché 22 cpv. 2 e 115 cpv. 1 OAINF), motivo per il quale a livello contabile gli oneri sociali relativi alla differenza tra le indennità giornaliere versate (fr. 12'912.--) e il salario lordo di aprile 2006 (fr. 3'042,55) sono stati aggiunti al salario netto dello stesso mese. Il “conguaglio C.P.” corrisponde invece a un rimborso dei premi LPP trattenuti durante i primi mesi d’incapacità lavorativa (ossia dal 1° agosto 2005 al 31 marzo 2006), in quanto il contratto di previdenza professionale prevede l’esonero del pagamento dei premi in caso d’incapacità lavorativa superiore a 3 mesi.

 

                               4.2.   Dalle considerazioni che precedono si può quindi dedurre che l’importo di fr. 2'662,10 versato all’Ufficio il 27 aprile 2006 è da considerare interamente quale salario, che lo si voglia qualificare come un elemento del salario del mese di aprile 2006 oppure come un rimborso di premi delle assicurazioni sociali (poiché un simile rimborso costituisce in fin dei conti un versamento di elementi di salario in precedenza trattenuti provvisoriamente dalla datrice di lavoro). L’importo di fr. 2'662,10 è pertanto pignorabile ai sensi dell’art. 93 LEF, nella misura in cui – com’è stato il caso nell’aprile 2006 – supera il minimo di esistenza della ricorrente. Gli art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF e 39 LPP non sono applicabili, poiché si limitano a prescrivere l’impignorabilità delle prestazioni previdenziali non ancora esigibili e non reggono la questione dei premi.

 

 

                                   5.   Le censure ricorsuali mosse contro il nuovo calcolo del minimo di esistenza allestito il 15 maggio 2006 danno luogo alle considerazioni seguenti:

 

                               5.1.   L’importo esatto dello stipendio attuale della ricorrente è irrilevante nella presente procedura, siccome il pignoramento verte sull’eccedenza dopo deduzione del minimo di esistenza (cfr. pure supra cons. 3). Per il medesimo motivo, anche la deduzione di fr. 20.-- al giorno delle indennità giornaliere dell’assicurazione infortunio e il recente licenziamento della ricorrente (cfr. scritto 15 agosto [recte: settembre] 2006 e gli allegati F, K e L) non hanno rilevanza ai fini del calcolo del minimo di esistenza: toccano infatti i redditi e non le spese dell’escussa. Con la fine del contratto di lavoro cambia d’altronde solo l’oggetto del pignoramento: le indennità giornaliere dell’assicurazione disoccupazione si sostituiscono al salario e alle indennità dell’assicurazione infortunio.

 

                               5.2.   È principio giurisprudenziale consolidato che solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93).

 

                                  a)   Così come invitata da questa Camera, la ricorrente ha prodotto il 15 agosto 2006 la prova del pagamento regolare del canone locatizio mensile, pari a fr. 1'309.-- (doc. A), e delle spese accessorie, che si possono valutare in fr. 80.-- al mese (cfr. doc. B e C). In parziale modifica del provvedimento impugnato, si può pertanto computare nel calcolo del minimo di esistenza, a titolo di spese di locazione, un importo di fr. 1'389.-- (invece di fr. 1'300.--), non senza ricordare alla ricorrente che essa avrebbe dovuto produrre la prova dei suoi pagamenti all’Ufficio, e ciò già al momento dell’esecuzione del pignoramento. Le spese mensili di fr. 100.-- per la locazione di un parcheggio non possono invece essere riconosciute, da una parte perché il contratto risulta intestato alla figlia, avv. RA 1 (doc. D), e dall’altra perché la ricorrente non ha comunque dimostrato il carattere indispensabile del parcheggio per lei, ciò che presuppone che l’impignorabilità (ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 1 o 3 LEF) del veicolo da cui dipende la necessità di parcheggio sia stata provata (cfr. DTF 117 III 22; 104 III 73; 97 III 52; STF 21 settembre 2004 [7B.161/2004], cons. 5; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 171 ss., p. 51).

 

                                  b)   Per quanto concerne i premi della cassa malati occorre ricordare che può essere computato nel minimo di esistenza solo il premio per l’assicurazione di base secondo la LAMal nonché le spese mediche e farmaceutiche indispensabili non coperte da un’assicurazione, in particolare la franchigia e le partecipazioni ai costi della cassa malati (cfr. DTF 129 III 244 s.; CEF 21 giugno 2006 [15.05.139], cons. 3a; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 e 145 ad art. 93). In concreto, la ricorrente ha dimostrato di aver effettivamente pagato nel 2006, con l’accordo di Helsana, un premio mensile di fr. 330,60 (tranne per gennaio) (cfr. doc. E allegato allo scritto 15 agosto 2006), sebbene il contratto prevedesse un premio di fr. 355,50. La decisione dell’Ufficio va pertanto confermata su questo punto. Non occorre poi, a questo stadio della procedura, computare le spese di franchigia e di partecipazione ai costi della cassa malati, perché la ricorrente le contesta, sostenendo che tutte le spese devono essere assunte dall’assicurazione infortuni (cfr. doc. J allegato allo scritto 15 agosto 2006). Semmai dovesse pagarle nel futuro, l’escussa potrà sempre chiedere all’Ufficio una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF).

 

                                  c)   Tra le spese legate alla salute ai sensi del punto 2.8 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 (FUC 2001/2, p. 74 ss.), si possono anche annoverare le spese di aiuto domiciliare qualora siano indispensabili e non coperte da assicurazione. La ricorrente non ha tuttavia provato di pagare effettivamente e regolarmente le spese connesse all’aiuto domiciliare di cui beneficia, che ammonterebbero a suo dire a fr. 250.-- al mese. Anzi, il richiamo del Servizio Cure a domicilio del Luganese (SCUDO), allegato allo scritto 15 agosto 2006 quale doc. H, dimostra il contrario. Qualora necessitasse tuttora di aiuto domiciliare, RI 1 potrà sempre, per il futuro, chiedere all’Ufficio di tenere conto delle relative spese nell’ambito del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), alla condizione di produrre ogni mese la prova del loro effettivo pagamento.

 

                                  d)   Al di là della tardività dell’allegazione, i premi dell’assicurazione contratta con __________ non sembrano indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF – in ogni caso la ricorrente non lo ha dimostrato –, dato che si tratta apparentemente di un contratto di assicurazione del rimborso di un prestito concesso da __________ (cfr. doc. M allegato allo scritto 15 agosto 2006).

 

                               5.3.   Secondo costante giurisprudenza e dottrina, nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF), fermo restando che potranno essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se, e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (cfr. DTF 104 III 38; CEF 22 gennaio 1999 [15.98.142], cons. 3c, Rep. 1999, n. 88bis (1); Ochsner, op. cit., n. 159 ad art. 92; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., Lugano 2002, n. 39; von der Mühll, op. cit., n. 18 ad art. 93). Nel caso concreto, la deduzione della rendita AVS di vedovanza dal minimo di esistenza è quindi corretta. A causa del divieto della “reformatio in peius” (art. 22 LPR), questa Camera terrà conto dell’importo computato dall’Ufficio (fr. 890.--) e non di quello effettivamente percepito dall’assicurata (fr. 899.--).

 

                               5.4.   In definitiva, il pignoramento 15 maggio 2006 deve essere riformato nel senso che il minimo di esistenza della ricorrente va stabilito in fr. 2’129,60.--, secondo il seguente calcolo:

                                         Minimo base                                     fr.  1'100.--

                                         Locazione                                         fr.  1'389.--

                                         Cassa malati                                    fr.     330,60

                                         Diversi                                               fr.     200.--

                                         ./. rendita vedovanza                        fr.     890.--

                                         Totale                                                fr.  2'129,60

 

 

                                   6.   La domanda tendente a sanzionare i funzionari che hanno eseguito il pignoramento del 15 maggio 2006 non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione sull’apertura di una procedura disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) (CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).

 

 

                                   7.   Ne conseguono il parziale accoglimento del ricorso 16 maggio 2006 e la reiezione del ricorso 9 giugno 2006.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

richiamati gli art. 17, 20a, 61, 93 LEF, 11 cpv. 4 LALEF, 61 e 62 OTLEF;

 

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 9 giugno 2006 (inc. 15.06.77) di RI 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Il ricorso 16 maggio 2006 (inc. 15.06.69) di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

 

                               2.1.   La decisione di pignoramento del 15 maggio 2006 è modificata nel senso che il minimo di esistenza di RI 1 è determinato in fr. 2’129,60.-- invece di fr. 2’040,60.--.

 

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

 

 

 

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. RA 1, __________;

                                         – PI 1, __________;

                                         – RA 2, __________;

                                         – PI 3, __________;

                                         – RA 4, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario