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Incarto n. |
Lugano EC/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 19 giugno 2006 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
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PI 1
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in tema di opposizione a precetto esecutivo;
viste le osservazioni:
- 7 luglio 2006 di PI 1, __________;
- 11 luglio 2006 PI 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 26 giugno 2006 di non concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 7/12 aprile 2006 dell’CO 1PI 1RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 6'536.70 oltre interessi al 5% dal 07.04.2006, indicando quale titolo di credito: “Fattura di fr. 941.50 del 10.01.2005 e riconoscimento di debito del 26.01.2005 + fattura del 20.09.2005 (indirizzata anche alla Pretura di fr. 5'595.20).
B. Così richiesto dalla creditrice, il 30 maggio 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per il pagamento di fr. 6'745.30. Ciò è avvenuto perché il precetto esecutivo sarebbe cresciuto in giudicato per mancata tempestiva opposizione.
C. Con scritto 7 giugno 2006 PI 1 ha argomentato di aver interposto opposizione al precetto esecutivo lo stesso giorno della notifica, sebbene sull’esemplare destinato al creditore l’opposizione non figuri. L’escussa ha rilevato che ciò sarebbe avvenuto perché la carta carbone non sarebbe stata correttamente posizionata. L’opposizione quindi in luogo di figurare sull’esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore figurerebbe a retro dell’esemplare per il debitore.
D. A sostegno della sua tesi, l’escussa ha prodotto l’esemplare del precetto esecutivo in suo possesso, dal quale emerge effettivamente che l’opposizione da lei interposta a fronte dell’esemplare del precetto a lei destinato è stata riprodotta a retro dello stesso mediante l’utilizzo di carta carbone. La debitrice ha pure prodotto lo scritto 6 giugno 2006, mediante il quale il responsabile dell’ufficio postale di __________ ha dichiarato che l’esemplare del PE n. __________ destinato al creditore non riporta l’opposizione fatta dall’escussa in quanto “la carta carbone non è stata posizionata correttamente e di conseguenza la parte inerente l’opposizione risulta compilata solo sulla copia del debitore”.
E. Preso atto dello scritto del 7 giugno 2006 della debitrice e della documentazione prodotta, con provvedimento 8 giugno 2006 l’CO 1 ha iscritto l'opposizione dell'escussa e ha annullato l’avviso di pignoramento del 30 maggio 2006.
F. Con tempestivo ricorso 19 giugno 2006 l’__________ RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 8 giugno 2006 dell’Ufficio, atteso che sarebbe inverosimile che l’opposizione figuri solo sulla copia destinata alla debitrice del precetto esecutivo.
G. Delle osservazioni di PI 1 e dell’CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Se l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF).
Il contenuto dell'opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l'opposizione non ha avuto luogo, se ne fa menzione (art. 76 cpv. 1 LEF).
L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione.
2. La prova dell'avvenuta tempestiva opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).
3. Nel caso concreto il funzionario postale che ha notificato il precetto esecutivo all'escussa è stato in grado di ricordare che quest’ultima ha immediatamente interposto opposizione e che l’esemplare del PE destinato al creditore non riporta l’opposizione solo perché “la carta carbone non è stata posizionata correttamente e di conseguenza la parte inerente l’opposizione risulta compilata solo sulla copia del debitore”. Questa dichiarazione del 6 giugno 2006 del responsabile dell’ufficio postale di __________, persona del tutto estranea alla vicenda esecutiva, non lascia a questo riguardo alcun dubbio. Poco importa quindi che l’opposizione che figura sull’esemplare del precetto esecutivo per il debitore, non sia stata riportata sull’esemplare per il creditore (Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 74 con rif. ivi). PI 1 ha pertanto portato la prova che le spettava, ossia di aver interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo n. __________. L’CO 1 ha pertanto agito correttamente respingendo la domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata dalla ricorrente, avendo la debitrice interposto opposizione al precetto esecutivo nei termini di legge, opposizione che rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF).
4. Il ricorso di __________ RI 1 è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1, 76 cpv. 1, 78 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 19 giugno 2006 di __________ RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________ RI 1, __________;
- __________ RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario