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Incarto n. 15.2006.100 |
Lugano CJ/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sui ricorsi 24 luglio, rispettivamente 4 agosto 2006 di
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RI 1
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e di |
PI 1 rappr. dagli avv. __________ e __________, __________
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________, __________, __________ e __________ avvenuta il 14 luglio 2006 nei confronti di PI 1 sui suoi attivi presso RI 1 ad istanza di
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1. Confederazione Svizzera, Berna 2. Stato del Canton Ticino, Bellinzona 3. PI 4, __________ 4. PI 5, __________
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letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 14 luglio 2006, l’Ufficio esazione e condoni ha emesso nei confronti di PI 1, in parte a titolo personale e in parte quale responsabile solidale delle imposte sottratte dalla società __________, quattro richieste di garanzia ai sensi degli art. 169 LIFD e 248 LT a nome e per conto della Confederazione Svizzera, dello Stato del Canton Ticino e dei Comuni di PI 4 e di PI 5, a garanzia di crediti fiscali relativi agli anni dal 1994 al 2004, che ammontano a fr. 4'340'000.--, rispettivamente a fr. 6'488'000.--, fr. 2'138’000.-- e fr. 3'830'000.--, oltre interessi dal 15 luglio 2006.
Lo stesso giorno, l’Ufficio esazione e condoni ha emesso quattro decreti di sequestro ai sensi degli art. 170 LIFD e 249 LT, a garanzia dei suddetti crediti, indicando quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF e tra gli oggetti da sequestrare segnatamente “il credito vantato nei confronti RI 1, __________ (ed in tutte le sue succursali secondo la sentenza BlSchK 2000, pag. 142). In particolare il conto n. __________ presso RI 1 Singapore Branch, __________ del quale il debitore risulta essere l’intestatario e/o l’avente diritto economico”.
B. Sempre il 14 luglio 2006, l’CO 1 ha notificato i sequestri a RI 1, con la seguente diffida: “siete avvertiti che per essere valido ogni pagamento dovrà d’ora innanzi essere effettuato all’Ufficio sottoscritto; se è fatto al debitore escusso, il pagamento potrà essere chiesto una seconda volta. Se e in quanto il debito è esigibile, siete diffidati a pagarlo immediatamente presso l’Ufficio o a dichiarare subito se riconoscete il debito o se lo contestate e per quali motivi”.
C. Con ricorso 24 luglio 2006 (inc. 15.06.89), RI 1 ha chiesto la revoca dei sequestri “nella misura in cui essi si riferiscono a crediti di PI 1 nei confronti di filiali estere, in particolare a Singapore, della ricorrente, e/o a beni di cui PI 1 è avente diritto economico”. La banca contesta la competenza territoriale dell’CO 1, ritenendo che i crediti dell’escusso nei confronti di succursali estere siano localizzati nello Stato in cui la succursale ha la sede, e ciò per diversi motivi:
– i crediti contro la succursale sono retti dal diritto bancario dello Stato in cui è registrata (in particolare per quanto attiene all’organizzazione della succursale, al segreto bancario e alla protezione dei dati) e dalle condizioni generali del contratto;
– il luogo d’esecuzione si trova presso la sede della succursale;
– anche l’unico foro per litigi derivanti dalle relazioni contrattuali fra il cliente e la banca – se solvibile – si trova presso la sede della succursale.
Tale conclusione troverebbe conferma all’art. 50 cpv. 1 LEF. I sequestri in esame violerebbero pertanto il principio della territorialità e non potrebbero esplicare effetti all’estero in mancanza di un riconoscimento a Singapore. Questo principio – sottolinea la banca – è del resto stato sancito dall’Obergericht di Zurigo in una sentenza del 17 dicembre 2004. RI 1 si oppone d’altronde al sequestro dei beni di cui PI 1 è l’avente diritto economico, siccome le generalità dei titolari formali dei conti da sequestrare non sono state indicate nei decreti di sequestro.
D. Il 2 agosto 2006, il Presidente di questa Camera ha respinto la domanda ricorsuale volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo.
E. Con ricorso del 4 agosto 2006 (inc. 15.06.100), anche PI 1 è insorto contro l’esecuzione dei sequestri. Anzitutto, egli evidenzia come i suoi crediti incorporati in cartevalori (in particolare azioni e obbligazioni) depositate o detenute da succursali estere di RI 1 non sono sequestrabili, dal momento che sono oggetti mobili situati fuori dalla Svizzera. Per quanto concerne i suoi crediti non incorporati in cartevalori, il ricorrente sostiene che le diffide di cui all’art. 99 LEF non potevano essere notificate alla sede principale della banca in Svizzera, la quale non potrebbe essere considerata come debitrice dei crediti sequestrati. Dette intimazioni violerebbero inoltre la sovranità territoriale della Repubblica di Singapore. Il ricorrente pretende infatti che, dal punto di vista del diritto bancario, non sussisterebbe differenza sostanziale tra una succursale estera e una società figlia (filiale) giuridicamente autonoma, conclusione che poggia sulle seguenti considerazioni:
– il luogo di pagamento è situato all’estero;
– l’ordinamento giuridico-bancario di Singapore prevede un rigoroso segreto bancario, che implica un divieto di trasmettere informazioni riguardanti la clientela e le relazioni bancarie con quest’ultima alla sede principale svizzera;
– la stessa LEF, al suo art. 50 cpv. 1, si scosta da una visione prettamente civilistica a favore di un approccio economico-commerciale;
– non vi è motivo di dubitare che gli averi bancari presso la succursale estera possono essere oggetto di una procedura esecutiva da parte delle autorità di Singapore.
F. Sulle osservazioni 18 agosto 2006 dell’Ufficio esazione e condoni e 21 agosto 2006 dell’CO 1, si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerando
in diritto:
1. Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.
1.1. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2. I ricorsi di RI 1 e di PI 1 sono entrambi riferiti all’esecuzione di sequestri fiscali decretati a favore dei medesimi crediti, vertono sulla medesima relazione bancaria e sono motivati allo stesso modo. Le cause possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
2. È legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).
2.1. La legittimazione di PI 1 è pacifica poiché i provvedimenti impugnati vertono sul suo patrimonio.
2.2. La legittimazione di RI 1 merita invece un esame particolare.
a) Secondo la giurisprudenza federale (DTF 112 III 1 cons. 1d e implicitamente anche DTF 125 III 391), il terzo debitore è legittimato a ricorrere contro il sequestro per salvaguardare i diritti che la legge gli accorda. La sua legittimazione non è quindi sempre data (cfr. DTF 79 III 3), ma egli deve rendere verosimile che il sequestro pregiudica in modo rilevante i propri interessi di fatto (arrecando importanti disturbi alla sua attività economica, cfr. DTF 80 III 124 s., cons. 2, 96 III 109 cons. 1) o lede i propri diritti (ad esempio in caso di carente indicazione dell’importo massimo da sequestrare, cfr. DTF 103 III 37 s., cons. 1).
b) Nel caso di specie, ci si potrebbe chiedere se RI 1 abbia davvero un interesse autonomo a contestare i sequestri accanto al debitore (parte direttamente lesa). Questa Camera ammette la legittimazione indipendente della banca per quanto concerne la questione dell’estensione del suo obbligo d’informazione ai sensi dell’art. 91 cpv. 4 LEF (CEF 14 giugno 2005 [15.05.33], cons. 1). La banca non sembra invece poter fare valere alcun interesse degno di protezione a contestare il sequestro di conti di cui il debitore è l’avente diritto economico nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, anche il cliente ha interposto ricorso contro il sequestro, per di più senza sollevare tale contestazione (cfr. CEF 26 gennaio 2006 [15.05.115], cons. 2.2). La questione della legittimazione della banca può comunque essere lasciata aperta, perché le censure di RI 1 tendono all’accertamento della nullità dei sequestri, sia a causa dell’asserita incompetenza territoriale dell’CO 1 (cfr. infra cons. 3.1) sia per l’insufficiente designazione dei titolari dei conti da sequestrare (cfr. infra cons. 3.9), nullità che va accertata d’ufficio a prescindere dalla presenza di un’impugnazione (art. 22 cpv. 1 LEF).
3. Occorre esaminare in primo luogo la questione della nullità dei sequestri dei crediti del debitore nei confronti di succursali estere della banca, senza riguardo al fatto che essi siano incorporati o no in cartevalori.
3.1. A partire dalla riforma del diritto esecutivo entrata in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (e richiamati all’art. 275 LEF) (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio 2003 [15.2003.13]; 22 novembre 2001 [15.2001.286]; 6 marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 10 ss. ad art. 275).
Le autorità di esecuzione forzata devono comunque esaminare d’ufficio la propria competenza territoriale e rifiutare di dare seguito a un decreto di sequestro emanato da un’autorità territorialmente incompetente, dal momento che in tali ipotesi il decreto, rispettivamente il verbale di sequestro, sono in linea di principio nulli (cfr. DTF 129 III 203, c. 2.3; 118 III 9; 116 III 109, cons. 5a; 114 III 36, cons. 2; 112 III 117, cons. 2, con rif.; Stoffel/ Chabloz, op. cit., n. 36 ad art. 275; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 45 ad § 10 e n. 38 ad § 51; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 24 ad art. 275; contra: Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 275; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 5 ad art. 275), tranne nel caso (non verificatosi nella fattispecie) in cui il debitore è domiciliato all’estero (cfr. DTF 63 III 44 s.; CEF 12 novembre 2004 [15.04.153], cons. 2.1; 26 gennaio 2006 [15.05.115], cons. 1). La censura rientra pertanto tra quelle che possono essere esaminate d’ufficio, anche in assenza di un valido ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (art. 22 cpv. 1 LEF).
3.2. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l’ufficio di esecuzione, nel circondario del quale è situata la sede principale di una banca, è competente per sequestrare, rispettivamente pignorare, tutti i conti aperti presso le succursali estere della banca (DTF 128 III 473 ss.; STF del 14 febbraio 2001 [7B.28/2001], cons. 3). Contrariamente a quanto afferma PI 1, solo la prima delle decisioni citate è stata emanata in una fattispecie in cui il debitore era domiciliato all’estero (e si fonda sulla dottrina apparentemente unanime a quel momento, cfr. Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zurigo 1974, n. 2164; D. Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995, p. 266 ad G i.f.; Gassmann, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, tesi Zurigo 1998, p. 57), mentre la seconda sentenza federale si riferisce ad un caso simile a quello in esame, ossia concerne un debitore (sequestrato) domiciliato in Svizzera. Del resto, se si ammette il principio posto dal Tribunale federale nelle ipotesi in cui il debitore è domiciliato all’estero lo si deve accettare a maggior ragione nei casi in cui egli ha il domicilio in Svizzera, visto che nella seconda ipotesi la sovranità svizzera si esercita non solo sulla banca (la cui sede principale si trova per ipotesi in Svizzera) ma anche sul debitore. Secondo tale giurisprudenza, che è vincolante per le autorità di vigilanza cantonali, sia l’autorità fiscale sia l’ufficio di esecuzione erano territorialmente competenti, nel caso concreto, per decretare, rispettivamente per eseguire il sequestro di tutti i crediti di PI 1 non incorporati in titoli depositati all’estero.
3.3. Contro questa giurisprudenza, diversi autori – ma non tutti (Gasser, ZbJV 2003, p. 464; Naegeli/Vetter, Zur Anerkennung und Vollstreckung euro-internationaler Arrestbefehle in der Schweiz, AJP 2005, 1319; Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 55 ad art. 275; Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit économique, ZZZ 2005, p. 346 ad 4.1; Ochsner, Exécution du séquestre, JdT 2006 II 85) – hanno espresso dubbi e critiche (Lembo, Le séquestre des comptes des succursales requis au siège de la banque : une porte ouverte au séquestre investigatoire ?, AJP 2003, p. 804 e seg. ad 4 e p. 806; Zondler, Schweizer Arrest auf Vermögenswerte im Ausland ?, PJA 2005, p. 573 e segg.; I. Meier, Internationales Zivilprozessrecht und Zwangsvollstreckungsrecht, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, p. 211 e seg.; Jeandin/Lombardini, Le séquestre en Suisse d’avoirs bancaires à l’étranger: fiction ou réalité ?, AJP 2006, p. 967 e segg. ; Jeanneret/de Both, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, SJ 2006 II 181-182; T. Audétat, Die Internationale Forderungspfändung nach schweizerischem Recht, tesi Berna 2007, p. 149), basandosi su argomenti in gran parte ripresi dai ricorrenti. Essi richiamano inoltre a sostegno della loro tesi una decisione dell’Obergericht di Zurigo del 17 dicembre 2004 (NR040060; doc. G allegato al ricorso di PI 1 e www.arrestpraxis.ch/media/downloads/ og_ zh_ 171204.pdf). Occorre da ultimo menzionare, quand’anche emanata in un contesto diverso, una sentenza del 13 settembre 2006 (BV.2006.35), con cui il Tribunale federale penale ha annullato il sequestro (penale) di conti bancari aperti presso una banca svizzera (probabilmente gli stessi di quelli oggetto del sequestro in esame), nella misura in cui erano gestiti dalle sue succursali estere, in quanto il provvedimento è stato ritenuto lesivo della sovranità nazionale degli Stati in cui erano attive le succursali.
Poiché non risulta che il Tribunale federale abbia avuto modo di prendere posizione sulle recenti critiche alla sua giurisprudenza, appare opportuno esaminarle in questa sede, ancorché limitatamente all’ipotesi verificatasi nel caso concreto, ovvero al sequestro di un credito diretto contro una succursale estera di una banca svizzera, quando il debitore contro cui il sequestro è diretto è domiciliato in Svizzera.
3.4. La banca ricorrente pretende anzitutto che i provvedimenti impugnati violerebbero il principio della territorialità, secondo cui uno Stato non può esercitare poteri costrittivi sul territorio di un altro Stato. Inoltre, sostiene che, in assenza di riconoscimento a Singapore delle decisioni fiscali di richiesta di garanzie, questi provvedimenti non potrebbero comunque esplicare effetti vincolanti nei confronti della ricorrente.
a) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (ad es. DTF 128 III 474, cons. 3.1; 118 III 10, cons. 4; 116 III 109, cons. 5b; 114 III 32; 109 III 90, cons. 1; 107 III 147, cons. 4) e la dottrina quasi unanime (ad es. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a éd., Zurigo 1997/1999, n. 3 ad art. 272; Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 272; Stoffel/Chabloz, n. 40 ad art. 272), i crediti vantati da un escusso con domicilio o sede in Svizzera possono essere qui sequestrati anche se il terzo debitore ha il domicilio o la sede all’estero (per una formulazione chiara della regola: STF 20 marzo 2005 [7B.228/2005], cons. 2.2). L’CO 1, nel circondario del quale PI 1 è domiciliato, era pertanto competente per procedere al sequestro di tutti i suoi crediti non incorporati in cartevalori né garantiti da pegni situati all’estero.
b) Questa giurisprudenza non lede il principio della territorialità, dal momento che la Svizzera può legittimamente pretendere di esercitare la propria sovranità sull’escusso per il fatto che egli ha il domicilio o la sede sul territorio nazionale (cfr. Nagel/ Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 5a ed., Münster/Colonia 2002, n. 69 ad § 17). Ciò è tanto più vero in casi come quello in esame in cui la sede principale del terzo debitore si trova in Svizzera, atteso che la sovranità svizzera si estende allora anche sulla persona del terzo debitore, così come sui suoi beni mobili ed immobili situati in Svizzera. In effetti, il foro esecutivo dell’esecuzione che l’ufficio, in base all’art. 100 LEF, un aggiudicatario o un cessionario (ai sensi dell’art. 131 LEF) dei crediti dell’escusso dovesse promuovere contro la banca si trova in Svizzera (art. 46 cpv. 2 LEF; cfr. pure infra cons. 3.6).
c) Tale conclusione non muta pur volendo considerare la succursale estera di una banca svizzera come una persona giuridica indipendente – ciò che non è (cfr. infra cons. 4.1/a) –, giacché anche il pignoramento di crediti diretti contro un terzo debitore all’estero non lede la sovranità dello Stato in cui ha il domicilio o la sede (cfr. DTF 52 III 1; Audétat, op. cit., p. 101 ad I/c, p. 105 e p. 107 ad III, con rif.; R. Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, 5a ed., Colonia 2005, n. 3211 ss.). I crediti non hanno infatti dimensione spaziale e il loro collegamento a uno Stato piuttosto che a un’altro dipende da criteri soggettivi. E in ogni caso lo Stato in cui è domiciliato il terzo debitore può liberamente decidere se ammettere o no gli effetti giuridici del sequestro decretato nello Stato in cui ha domicilio l’escusso (cfr. Geimer, op. cit., n. 3208; Nagel/Gottwald, op. cit., n. 65 ad § 17). La dottrina che, onde prevenire conflitti di competenza positivi, propugna una (auto)limitazione della competenza delle autorità esecutive dello Stato in cui l’escusso ha il domicilio o la sede (Staehelin, op. cit., p. 262 ad II; Markus, Drittschuldners Dilemma, BlSchK 2005, p. 12 ad b), misconosce il pericolo inverso di conflitti di competenza negativi e il fatto che il rischio di doppio pagamento che incombe sul terzo debitore, perché insito nei sistemi giuridici che applicano il principio di territorialità in modo stretto, non può essere risolto in modo astratto ma va affrontato al momento in cui si pone concretamente (cfr. Jaques, Appunti sulla notifica di atti giudiziari all’estero e dall’estero in materia civile e commerciale, RtiD I-2006, p. 806-807; cfr. pure Geimer, op. cit., n. 3268 e 3257).
d) Il fatto poi che le ingiunzioni dell’ufficio di esecuzione indirizzate – nel caso concreto: indirettamente – al terzo debitore all’estero (senza riguardo al fatto che esso sia una persona fisica, una persona giuridica oppure una succursale) possano eventualmente rimanere senza effetti nello Stato del suo domicilio o della sua sede non è determinante; e ciò per diversi motivi.
aa) Anzitutto, la validità del sequestro (e del pignoramento) è indipendente dall’esistenza o dall’inesistenza di misure conservative ai sensi dell’art. 99 LEF (ad. es. DTF 107 III 70; 109 III 11, cons. 2a; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 10 ad art. 99; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 99; de Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 91).
bb) D’altronde, i crediti dell’escusso contro la banca possono, in linea di massima, essere fatti valere in un’esecuzione promossa contro la stessa al foro della sua sede principale (art. 46 cpv. 2 LEF; cfr. pure supra cons. 2.1/b e infra cons. 4.1/c).
cc) In ogni caso, il sequestro o il pignoramento, seppure non possa essere intimato al terzo debitore – segnatamente quando lo Stato dov’egli è domiciliato rifiuta di trasmettergli l’avviso dell’art. 99 LEF (cfr. DTF 74 III 3) –, non rimane senza effetti. L’escusso perde infatti il diritto di disporre del credito sequestrato o pignorato (art. 96 et 275 LEF) : egli non è quindi più abilitato ad incassarlo né a cederlo. Inoltre è tenuto a consegnare all’ufficio le somme che il terzo debitore gli ha eventualmente versato o gli verserà e si espone a sanzioni penali se disattende questi obblighi (art. 169 CP). Il debitore deve inoltre collaborare all’esecuzione del sequestro o del pignoramento, fornendo informazioni sui propri beni (art. 91 cpv. 1 LP) – compresi quelli situati all’estero – e consegnandoli all’ufficio (cfr. Jeandin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n° 7 e 10 ad art. 91), il quale può anche esigere dal debitore il versamento del saldo attivo dei suoi conti. Vero è che se il terzo debitore, con domicilio o sede all’estero, rifiuta di fornire la sua prestazione, l’ufficio svizzero non potrà esercitare alcun potere di costrizione sui suoi beni situati all’estero né sulla sua persona per mezzo di una denuncia penale (riservati i casi in cui si può far capo all’assistenza giudiziaria in materia penale, cfr. Staehelin, op. cit., p. 275 ad A e p. 281 ad C), ma gli rimane comunque la possibilità di aggiudicare o di cedere il credito all’escutente o a un terzo affinché questo promuova un’esecuzione nello Stato di domicilio del terzo debitore, ritenuto che non si può a priori escludere che gli effetti materiali dell’aggiudicazione avvenuta in Svizzera possano essere riconosciuti all’estero (Nagel/Gottwald, op. cit., n. 23 ad § 17; nello stesso senso nella situazione – speculare – di un’aggiudicazione all’estero, Heini, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 18 ad art. 13). Ad ogni modo, la semplice eventualità di problemi giuridici che non si siano ancora concretizzati al momento attuale non può certamente giustificare l’annullamento del sequestro.
3.5. La censura fondata sul fatto – peraltro non dimostrato – che il luogo d’esecuzione degli obblighi della banca ricorrente si troverebbe presso la “sede” della sua succursale di Singapore è irrilevante. Non si può porre a carico del creditore sequestrante l’onere di provare che il luogo di esecuzione del credito da sequestrare – luogo che le parti possono determinare in ogni momento a propria discrezione – si trova nel circondario del giudice adito (cfr. DTF 107 III 151, cons. 4b; Jeanneret/De Both, op. cit., pp. 180 s. ad 3; nello stesso senso per quanto riguarda il pignoramento di crediti: Audétat, op. cit., p. 87-88 ad 1 e p. 90 ad IV). Per i medesimi motivi, sono pure indifferenti, per quanto riguarda la competenza territoriale dell’Ufficio, sia il foro giudiziario per i litigi derivanti dalle relazioni contrattuali fra il cliente e la banca, sia il diritto applicabile ai crediti sequestrati, fermo restando che le pattuizioni delle parti relative al luogo di adempimento e al foro giudiziario sono invece vincolanti per l’aggiudicatario e il cessionario (cfr. Nagel/Gottwald, op. cit., n. 70 ad § 17; Geimer, op. cit., n. 3213).
3.6. L’art. 50 cpv. 1 LEF prevede sì un foro esecutivo al luogo (detto anche “sede” in senso non tecnico) dove la succursale di una società con sede all’estero è iscritta in Svizzera, ma tale foro non è esclusivo. Anzi, alla condizione di cui all’art. 166 cpv. 2 LDIP, il fallimento decretato alla sede principale estera prevale sull’esecuzione promossa alla “sede” (svizzera) della succursale in virtù dell’art. 50 cpv. 1 LEF. In ambito bancario, il semplice fatto che una procedura di riconoscimento del fallimento di una banca estera sia pendente in Svizzera è addirittura sufficiente ad escludere l’apertura del fallimento delle sue succursali al foro dell’art. 50 LEF (cfr. Bollettino CFB 48/2006, p. 223 ad art. 3). Non si può pertanto trarre da questa norma la conclusione alla quale giungono i ricorrenti. In ogni caso, risulta chiaramente dall’art. 46 cpv. 2 LEF che il foro di un’esecuzione diretta contro una banca con sede in Svizzera si trova presso quella sede, indipendentemente dal luogo dove le sue succursali – che sono prive di personalità giuridica e di patrimonio proprio (cfr. infra cons. 4.1/a) – hanno la “sede” (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 46).
3.7. Nemmeno la sentenza (non pubblicata) dell’Obergericht di Zurigo del 17 dicembre 2004 giova alla tesi della ricorrente. Oltre che contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 128 III 473 e segg.), essa concerne infatti un’ipotesi diversa di quella qui in esame, ossia il caso di un debitore (e titolare del credito sequestrato) domiciliato all’estero. PI 1 è invece domiciliato in Svizzera e quindi sottostà alla giurisdizione delle autorità svizzere.
3.8. Infine, la sentenza 13 settembre 2006 del Tribunale federale penale si riferisce a un sequestro penale e non a un sequestro disciplinato dalla LEF. Essa accerta una violazione della sovranità estera senza esame della natura giuridica (civile) dei diritti sequestrati e segnatamente senza che venga affrontato il problema della localizzazione dei crediti. Orbene, come già menzionato (supra ad cons. 3.4/c), la situazione in ambito civile è diversa. La censura fondata sulla violazione della sovranità estera perde comunque ogni rilevanza qualora il sequestro venga notificato, come nel caso in esame, nello Stato in cui è stato decretato il sequestro presso la sede principale del terzo debitore (cfr. Nagel/Gottwald, op. cit., n. 69 ad § 17).
3.9. A titolo sussidiario, RI 1 si oppone d’altronde specificatamente al sequestro dei beni di cui PI 1 è solo avente diritto economico. Anche tale censura è da respingere. È ben vero che, secondo la giurisprudenza, è nullo il sequestro di conti il cui avente diritto economico è il debitore, qualora l'identità dei titolari dei conti non sia indicata nel decreto di sequestro (DTF 130 III 579 ss.; CEF 26 gennaio 2006 [15.05.115], cons. 3.3). Queste sentenze riguardano però situazioni in cui il decreto di sequestro non precisava il numero del conto da sequestrare, ossia sequestri generici (“Gattungsarreste”). Nel caso in esame, invece, la relazione bancaria (n° __________) è statè designatè con precisione. Il suo sequestro va pertanto confermato, indipendentemente dal fatto di sapere se PI 1 ne sia il titolare o l’avente diritto economico, perché la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati rientra nell’esclusiva competenza dell’autorità di sequestro, rispettivamente del giudice competente ai sensi degli art. 106 e segg. LEF.
4. Nel suo ricorso, PI 1 chiede che: 1) siano dichiarate nulle le quattro notificazioni di sequestro intimate dall’CO 1 il 14 luglio 2006 a RI 1, __________, aventi per oggetto il conto n. __________ presso RI 1, 2) sia fatto ordine all’Ufficio di stralciare dal verbale del sequestro del 25 luglio 2006 la posizione n. 3 e 3) sia accertata l’incompetenza dell’CO 1 di sequestrare crediti di pertinenza dell’escusso incorporati in cartevalori depositate o detenute al di fuori del territorio svizzero.
4.1. Il ricorrente fonda la sua contestazione degli avvisi di sequestro di crediti (art. 99 e 275 LEF) sul fatto che le succursali estere di RI 1 sarebbero da considerare, dal punto di vista bancario, economico ed esecutivo, entità indipendenti dalla sede principale – al pari di società figlie –, di modo che questi avvisi sarebbero dovuti essere trasmessi, in via rogatoriale, direttamente alle succursali e non alla sede principale.
a) In realtà, le succursali, al contrario delle società facenti parte di un gruppo, non hanno personalità giuridica propria (cfr. ad es. Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9a ed., Berna 2004, n. 12 ad § 23) né un patrimonio proprio (cfr. Gauch, op. cit., n. 2145 ss.; Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, n. 33 ad cap. II e n. 69 ad cap. IV) e nemmeno una sede nel senso giuridico del termine (Meier-Hayoz/Forstmoser, op. cit., n. 18 ad § 23). L’intero patrimonio della società, compresi i suoi beni in Svizzera, garantiscono tutti i suoi debiti, inclusi quelli contratti da rappresentanti di succursali (cfr. art. 3 cpv. 1 e 2 dell’Ordinanza sul fallimento bancario, RS 952.812.32). Anche dal profilo bancario la debitrice dei clienti delle succursali risulta essere la banca in quanto tale e non le succursali medesime.
b) Gli avvisi di cui all’art. 99 LEF potevano pertanto validamente essere comunicati alla sede (principale) della banca a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (cfr. art. 65 cpv. 1 n. 1 LEF per analogia). Una notifica in via rogatoriale all’indirizzo della succursale estera non era necessaria (cfr. Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de la Haye, 3a ed., L’Aia 2006, n. 39 a contrario). Non si verifica quindi nessuna violazione del principio di territorialità, l’ingiunzione essendo indirizzata alla sede principale, alla quale appartiene la scelta degli averi (in Svizzera o all’estero) da utilizzare per far fronte ai suoi obblighi nei confronti dell’escusso.
c) Il ricorrente sostiene inoltre che la sede principale della banca non sarebbe in grado di dare seguito all’ordine dell’CO 1, in quanto il “rigoroso” segreto bancario previsto dal diritto di Singapore vieterebbe alla succursale di trasmettere alla sede principale svizzera informazioni riguardanti la clientela e le relazioni bancarie con quest’ultima. Tale affermazione, priva di dimostrazione, non figura nel ricorso della banca. Non è comunque necessario verificarne il fondamento. In effetti, l’Ufficio, in virtù dell’art. 99 LEF, era tenuto ad avvisare la banca dell’esistenza del sequestro e delle sue conseguenze civili indipendentemente dall’esito del provvedimento. Spetterà se del caso alla banca dimostrare all’Ufficio di non essere praticamente e giuridicamente in grado di esigere dalle sue succursali estere informazioni sulle relazioni sequestrate. Se così fosse, l’Ufficio valuterà se realizzare i crediti dell’escusso quali crediti contestati, dopo aver tentato, se necessario, di ottenere informazioni tramite PI 1 (interrogatorio, ispezione del domicilio e degli uffici) e/o tramite l’autorità (Amministrazione federale delle contribuzioni) incaricata dell’inchiesta penale amministrativa diretta contro il debitore per sottrazione d’imposta, rispettivamente per frode fiscale (cfr. doc. F). Potrà anche chiedere al debitore di autorizzare la sede principale svizzera della banca a chiedere informazioni alle sue succursali estere sui conti che gestiscono per conto del medesimo. Del resto, in ogni modo, l’ingiunzione fondata sull’art. 99 LEF dev’essere confermata affinché la banca sia obbligata a bloccare e a consegnare all’Ufficio ogni somma che venisse trasferita dai conti aperti presso le succursali estere su conti in essere presso la banca in Svizzera e intestati a PI 1 o che RI 1 sa essere riconducibili al debitore.
d) Per il resto, gli altri argomenti di PI 1 (luogo d’esecuzione dei crediti sequestrati e diritto applicabile, art. 50 LEF) sono già stati respinti ai considerandi 3.5 e 3.6. Inoltre, pare piuttosto dubbia la facoltà del creditore di poter promuovere un’esecuzione contro l’escusso a Singapore, già per il solo fatto che vanta crediti di diritto pubblico (imposte). D’altronde, non è detto che il diritto di Singapore preveda un foro esecutivo nei casi in cui, come nella fattispecie, il debitore è domiciliato all’estero (la LEF, per esempio, non prescrive un foro esecutivo per il solo motivo che beni del debitore si trovino in Svizzera ma esige un legame sufficiente tra il suo territorio e la pretesa vantata dal creditore, art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). Il sequestro, per quanto riguarda gli eventuali crediti di PI 1 contro RI 1 non incorporati in titoli depositati all’estero, va pertanto confermato.
4.2. PI 1 rileva a ragione che eventuali crediti e diritti suoi incorporati in cartevalori (in particolare azioni e obbligazioni emesse dalla stessa banca) depositate materialmente all’estero sono da considerare situati all’estero (cfr. ad es. DTF 92 III 24 ss., cons. 3; Stoffel/Chabloz, n. 39 ad art. 272) e non possono pertanto, in quanto tali, essere sequestrati in Svizzera. Per contro, l’Ufficio può validamente sequestrare il diritto dell’escusso nei confronti della banca alla restituzione di tutti i titoli di sua proprietà, sia quelli depositati materialmente all’estero che quelli dematerializzati (cfr. DTF 108 III 98, cons. 3; 105 III 121, cons. 2c; 102 III 94, cons. 4-5; Stoffel/Chabloz, n. 41 ad art. 272; Gilliéron, op. cit., n. 43 ad art. 272; O. Favre, Die Berechtigung von Depotkunden an auslandsverwahrten Effekten, tesi Zurigo 2002, p. 201 s. ad B.1 e p. 204 ad C). Il ricorso va pertanto accolto su questo punto, ancorché solo parzialmente.
5. I due ricorso vanno di conseguenza parzialmente accolti.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 275 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 24 luglio 2006 di RI 1, __________, e 4 agosto 2006 di PI 1, __________, sono congiunte.
2. Il ricorso 24 luglio 2006 (inc. 15.06.89) di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
2.1. Di conseguenza, la posizione n. 3 dei verbali di sequestro n. __________, __________, __________ e __________ è modificata come segue:
“il credito vantato nei confronti RI 1, __________ (ed in tutte le sue succursali) che non sia incorporato in cartevalori depositate materialmente al di fuori del territorio svizzero. In particolare il conto n. __________ presso RI 1 Singapore Branch, __________, del quale il debitore risulta essere l’intestatario e/o l’avente diritto economico; il sequestro verte anche su eventuali diritti di PI 1 nei confronti della banca in restituzione di titoli di sua proprietà.”
3. Il ricorso 4 agosto 2006 (inc. 15.06.100) di PI 1, __________, è parzialmente accolto.
3.1. Di conseguenza, la posizione n. 3 dei verbali di sequestro n. __________, __________, __________ e __________ è modificata come segue:
“il credito vantato nei confronti RI 1, __________ (ed in tutte le sue succursali) che non sia incorporato in cartevalori depositate materialmente al di fuori del territorio svizzero. In particolare il conto n. __________ presso RI 1 Singapore Branch, __________, del quale il debitore risulta essere l’intestatario e/o l’avente diritto economico; il sequestro verte anche su eventuali diritti di PI 1 nei confronti della banca in restituzione di titoli di sua proprietà.”
3.2. Le notificazioni dei sequestri n. __________, __________, __________ e __________ effettuate dall’CO 1 il 14 luglio 2006 all’indirizzo di RI 1, __________, sono modificate nel senso che l’oggetto del sequestro è indicato con la stessa formulazione di cui al dispositivo 3.1 di cui sopra.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Intimazione a:
– avv. __________, St. legale RA 1, __________;
– avv. __________, __________;
– RA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione; il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.