Incarto n.
15.2006.96

Lugano

21 settembre 2006

EC/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 21 luglio 2006 di

 

 

 RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1;

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 di cui meglio si dirà in seguito;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                              che con atto denominato ricorso 21 luglio 2006 RI 1 - facendo seguito a precedente scambio di corrispondenza con la scrivente autorità di vigilanza, e segnatamente facendo seguito allo scritto 18 luglio 2006, con cui l’autorità di vigilanza ha ricordato alla ricorrente che la competenza della CEF in via di ricorso è data solo quando l’ufficio ha preso delle decisioni - si è espressa nei seguenti termini: “con la presente faccio ricorso presso di voi per la verifica del mio calcolo del minimo di esistenza e tutto quello che è stato richiesto nelle lettere precedenti”;

 

 

                                              che con ordinanza presidenziale 2 agosto 2006 è stato fissato alla ricorrente un termine di 10 giorni per completare il ricorso, ritenuto che lo stesso non adempie i requisiti stabiliti dall’art. 7 LPR, mancando segnatamente l’indicazione e una copia del o dei provvedimenti impugnati oppure l’indicazione precisa dell’atto o degli atti che l’Ufficio esecuzione rifiuta o omette di compiere, le domande ricorsuali, la motivazione del ricorso eventualmente i mezzi di prova già disponibili;

 

 

                                              che sia con il successivo scritto 8 agosto 2006 che con la lettera inviata il 17 marzo 2006 all’CO 1, allegata allo stesso, RI 1 si è sostanzialmente limitata a chiedere all’ufficio e all’autorità di vigilanza delle informazioni, senza dare seguito a nessuna delle richieste contenute nell’ordinanza del 2 agosto 2006;

 

 

                                               che secondo l’art. 7 cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, i mezzi di prova: inoltre deve essere prodotto il provvedimento impugnato (art. 7 cpv. 3 LPR);

 

 

                                               che nel caso di specie RI 1 si è sostanzialmente limitata a formulare delle richieste d’informazione, senza indicare il provvedimento impugnato e il motivo per il quale essa si opporrebbe all’operato dell’Ufficio;

 

 

                                               che risultando la motivazione del ricorso pertanto insufficiente, lo stesso va dichiarato irricevibile;

 

 

                                               che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17 LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

 

 

pronuncia:

 

 

                                          1.   Il ricorso 21 luglio 2006 di RI 1, __________, è irricevibile.

 

 

                                          2.   Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

 

                                          3.  Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

                                           4.  Intimazione a:

                                              - RI 1, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario