Incarto n.
15.2006.98

Lugano

7 novembre 2006

CJ/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 7 agosto 2006 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n° __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

 PI 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

viste le osservazioni 14 agosto 2006 di PI 1 e 25 agosto 2006 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che il ricorso, interposto il 7 agosto 2006, pare a prima vista tardivo, siccome l’avviso di pignoramento contestato è stato spedito alla ricorrente già il 20 giugno 2006;

 

                                         che non è però necessario accertare la data in cui tale avviso è pervenuto nelle mani di RI 1, poiché il ricorso è comunque da ritenere d’acchito infondato;

 

                                         che infatti, come già il Presidente di questa Camera ha avuto modo di ricordare con scritto 4 luglio 2006, l’appello interposto dalla ricorrente il 5 maggio 2006 contro la sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione non ha sospeso l’esecuzione in oggetto, dal momento che essa non aveva chiesto – né di conseguenza ottenuto – alcun effetto sospensivo (cfr. art. 22 cpv. 3 LALEF);

 

                                         che d’altronde la Camera, in sede d’appello (cfr. inc. 14.2006.46), non ha accertato motivi di nullità (art. 22 LEF) – segnatamente una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente;

 

                                         che l’Ufficio ha quindi correttamente dato seguito alla domanda di proseguire l’esecuzione presentata dall’escutente il 31 maggio 2006 (art. 90 LEF);

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che tuttavia, in occasione della nuova fissazione del pignoramento, l’Ufficio terrà conto del parziale accoglimento dell’appello di RI 1 nel determinare l’importo del credito posto in esecuzione;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:               1.   Il ricorso 7 agosto 2006 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – avv. RA 1, __________.

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario