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Incarto n. |
Lugano 31 marzo 2008 EC/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2007 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
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PI 1, __________ rappr. da__________ RA 1, __________
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procedura interessante anche
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PI 2 es. n. __________ PI 3 es. n. __________ PI 4 es. n. __________
, __________ rappr. da: __________, PI 5 es. n. __________ e n. __________ PI 6 es. n. __________ PI 7 es. n. __________ PI 8 es. n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ PI 9 es. n. __________ |
in tema di stato di riparto;
viste le osservazioni:
- 16 novembre 2007 di PI 1, __________;
- 22 novembre 2007 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 30 ottobre 2007 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 12 settembre / 12 ottobre 2006 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 8'648.72 oltre accessori;
che quale titolo di credito la procedente indica: “Contributi alimentari. Decreto 12.12.2005 del Tribunale di __________ sez. I”;
che l’escusso ha ritirato l’opposizione al precetto in occasione dell’udienza di discussione del 21 novembre 2006, tenutasi presso la Pretura di __________;
che il 30 novembre 2006 la creditrice ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
che il 1° dicembre 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento;
che il 19 gennaio 2007 l’Ufficio ha pignorato, nell’esecuzione n. __________ e in tre ulteriori esecuzioni promosse contro il ricorrente, l’autovettura __________, evidenziando che tale bene era già stato pignorato nell’ambito di altre procedure esecutive;
che così richiesto dai creditori, il 2 ottobre 2007 l’Ufficio ha venduto ai pubblici incanti quanto pignorato;
che il 23 ottobre 2007 l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto nell’ambito delle varie esecuzioni contro l’escusso, assegnando a PI 1 l’importo di fr. 8'865.55 a saldo dell’esecuzione n. __________;
che con ricorso 25 ottobre 2007 RI 1 chiede che il pagamento a favore dell’esecuzione promossa da PI 1 venga sospeso perché, per quanto comprensibile dal confuso allegato ricorsuale, egli avrebbe interposto tempestivo ricorso contro la decisione del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a versare fr. 1’780.-- mensili per alimenti alla figlia;
che la sentenza del Tribunale di __________ dovrebbe essere riformata perché emessa senza che egli potesse presentarsi in Tribunale, non avendo ricevuto le relative convocazioni;
che egli mai avrebbe guadagnato l’importo mensile di Euro 6'500.--, preso in considerazione dal Tribunale per la determinazione degli alimenti;
che con osservazioni 16 novembre 2007 PI 1 chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché il ricorrente non contesta un atto dell’Ufficio di esecuzione bensì il fondamento della sua pretesa;
che delle osservazioni 22 novembre 2007 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, essendo un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva, ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo;
che la contestazione sollevata dal ricorrente, secondo cui la sentenza sulla quale PI 1 fonda il proprio credito dovrà essere riformata perché viziata da errori procedurali e sostanziali, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;
che in concreto tale eccezione doveva semmai essere fatta valere e sostanziata nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione promossa dalla procedente contro RI 1, procedura che è sfociata nel decreto di stralcio del 21 novembre 2006, a seguito del ritiro dell’opposizione da parte dello stesso ricorrente;
che il ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1 è pertanto inammissibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 19 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1, __________, è inammissibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-RI 1, __________;
-__________ RA 1, __________;
-PI 2, __________;
-RA 2, __________, __________;
-PI 4, __________;
-__________, __________, __________;
-PI 6, __________, __________;
-PI 7, __________;
-PI 8, __________;
-PI 9, __________
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il segretario:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.