Incarto n.
15.2007.105

Lugano

31 marzo 2008

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 25 ottobre 2007 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PI 1, __________

rappr. da__________ RA 1, __________

 

 

procedura interessante anche

 

 

PI 2

es. n. __________

PI 3

rappr. da: RA 2 , __________

es. n. __________

PI 4

es. n. __________

 

 

, __________

rappr. da: __________, PI 5

es. n. __________ e n. __________

PI 6

es. n. __________

PI 7

es. n. __________

PI 8

es. n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________

PI 9

es. n. __________

 

 

in tema di stato di riparto;

 

 

viste le osservazioni:

- 16 novembre 2007 di PI 1, __________;

- 22 novembre 2007 dell’CO 1;

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 30 ottobre 2007 di concessione dell’effetto sospensivo;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                              che con precetto esecutivo n. __________ del 12 settembre / 12 ottobre 2006 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 8'648.72 oltre accessori;

 

                                              che quale titolo di credito la procedente indica: “Contributi alimentari. Decreto 12.12.2005 del Tribunale di __________ sez. I”;

 

                                               che l’escusso ha ritirato l’opposizione al precetto in occasione dell’udienza di discussione del 21 novembre 2006, tenutasi presso la Pretura di __________;

 

 

                                              che il 30 novembre 2006 la creditrice ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

 

 

                                              che il 1° dicembre 2006 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento;

 

 

                                              che il 19 gennaio 2007 l’Ufficio ha pignorato, nell’esecuzione n. __________ e in tre ulteriori esecuzioni promosse contro il ricorrente, l’autovettura __________, evidenziando che tale bene era già stato pignorato nell’ambito di altre procedure esecutive;

 

 

                                              che così richiesto dai creditori, il 2 ottobre 2007 l’Ufficio ha venduto ai pubblici incanti quanto pignorato;

 

 

                                               che il 23 ottobre 2007 l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto nell’ambito delle varie esecuzioni contro l’escusso, assegnando a PI 1 l’importo di fr. 8'865.55 a saldo dell’esecuzione n. __________;

 

 

                                              che con ricorso 25 ottobre 2007 RI 1 chiede che il pagamento a favore dell’esecuzione promossa da PI 1 venga sospeso perché, per quanto comprensibile dal confuso allegato ricorsuale, egli avrebbe interposto tempestivo ricorso contro la decisione del Tribunale di __________ con la quale è stato condannato a versare fr. 1’780.-- mensili per alimenti alla figlia;

 

 

                                              che la sentenza del Tribunale di __________ dovrebbe essere riformata perché emessa senza che egli potesse presentarsi in Tribunale, non avendo ricevuto le relative convocazioni;

 

 

                                              che egli mai avrebbe guadagnato l’importo mensile di Euro 6'500.--, preso in considerazione dal Tribunale per la determinazione degli alimenti;

 

 

                                               che con osservazioni 16 novembre 2007 PI 1 chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché il ricorrente non contesta un atto dell’Ufficio di esecuzione bensì il fondamento della sua pretesa;

 

 

                                               che delle osservazioni 22 novembre 2007 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso si dirà, per quanto necessario, in seguito;

 

 

                                              che il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, essendo un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva, ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo;

 

 

                                              che la contestazione sollevata dal ricorrente, secondo cui la sentenza sulla quale PI 1 fonda il proprio credito dovrà essere riformata perché viziata da errori procedurali e sostanziali, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;

 

 

                                              che in concreto tale eccezione doveva semmai essere fatta valere e sostanziata nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione promossa dalla procedente contro RI 1, procedura che è sfociata nel decreto di stralcio del 21 novembre 2006, a seguito del ritiro dell’opposizione da parte dello stesso ricorrente;

 

 

                                               che il ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1 è pertanto inammissibile;

 

 

          che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

 

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 19 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso 25 ottobre 2007 di RI 1, __________, è inammissibile.

 

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                          3.    Intimazione:

                                                 -RI 1, __________;

                                                 -__________ RA 1, __________;

                                                 -PI 2, __________;

                                                 -RA 2, __________, __________;

                                                 -PI 4, __________;

                                                 -__________, __________, __________;

                                                 -PI 6, __________, __________;

                                                 -PI 7, __________;

                                                 -PI 8, __________;

                                                 -PI 9, __________

 

                                                 Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.