|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano EC/sc/fb |
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
|
segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sull’istanza 4 novembre 2007 di restituzione del termine per interporre opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF) di
|
|
RI 1
|
|
|
|
|
|
nell’ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ del 26/28 settembre 2007 dell’CO 1, fatto spiccare contro di lei da
|
|
PI 1
|
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 9’684.90 oltre accessori.
B. Il PE è stato emesso il 26 settembre 2007 ed è stato notificato all’escussa il 28 settembre 2007. Al precetto non è stata ritualmente interposta opposizione.
C. Il 4 novembre 2007 RI 1 ha presentato all’Autorità di vigilanza un’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione, argomentando che l’istanza dovrebbe essere accolta sulla base della sentenza del __________ ottobre 2007 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. 36.2007.__________) statuente sul ricorso presentato da lei e dal marito contro la decisione della procedente in tema di prestazioni relative alla copertura per l’assicurazione obbligatoria della cure medico-sanitarie.
Considerato:
in diritto:
1. Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.
2. In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 e segg. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
L’esigenza della motivazione ed il termine per presentare l’istanza sono chiaramente indicati anche sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3).
3. RI 1 argomenta in sostanza che la propria istanza dovrebbe essere accolta perché con sentenza del __________ ottobre 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. 36.2007.__________) ha accolto il ricorso presentato da lei e dal marito contro la decisione della cassa malattia di sospensione del pagamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Ella non indica però quali sono stati i motivi che le avrebbero impedito di interporre tempestiva opposizione.
La motivazione è presupposto irrinunciabile dell’istanza avuto riguardo al principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l’istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre l’istituto della restituzione dell’art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva. Per questo motivo quindi l’istanza di RI 1 va dichiarata inammissibile per carenza della motivazione richiesta all’art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione LEF.
4. A prescindere dal fatto che la sentenza del __________ ottobre 2007 del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha per oggetto una decisione di sospensione di prestazioni da parte della cassa malattia e non l’accertamento della fondatezza delle pretese avanzate dalla stessa cassa malattia contro RI 1 con il PE n. __________, a titolo abbondanziale va rilevato che in concreto -nonostante l’escussa abbia ricevuto questa sentenza solo quanto il termine per interporre opposizione era oramai scaduto- considerato che l’opposizione non necessita di alcuna motivazione, RI 1 era perfettamente in grado di interporre opposizione al precetto esecutivo entro il termine di dieci giorni dalla sua notifica.
5. A RI 1 va tuttavia segnalato, che se ella ritiene di nulla dovere alla procedente, per l’art. 85a LEF può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di pagamento.
6. Visto l’esito si prescinde per ragioni di economia processuale dalla notifica dell’istanza alla controparte per le osservazioni.
7. L’istanza 4 novembre 2007 di RI 1 è inammissibile per carente motivazione.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 33 cpv. 4, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza 4 novembre 2007 di RI 1, __________, di restituzione del termine per interporre opposizione al PE n. __________ del 26/28 settembre 2007 dell’CO 1 è respinta.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1, __________;
- RA 1, __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.