Incarto n.
15.2007.11

Lugano

16 aprile 2007

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 24 gennaio 2007 di

 

 

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

PI 1

rappr. da RA 2 , __________

 

viste le osservazioni 26 gennaio 2007 e 20 febbraio 2007 dell’CO 1;

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 30 gennaio 2007 di concessione dell’effetto sospensivo;

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                      A.      Con PE n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 738.60 oltre accessori.

 

 

 

                                      B.      Il precetto esecutivo è stato emesso il 25 agosto 2006 ed è stato notificato all’escussa il 31 agosto 2006. Al PE è stata interposta opposizione.

 

 

 

                                      C.      Il 5 dicembre 2006 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione allegando alla richiesta la decisione 18 settembre 2006, cresciuta in giudicato, con la quale è stata rigettata l’opposizione interposta al PE n. __________. Il 2 gennaio 2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento contro RI 1.

 

 

 

D.            Con tempestivo ricorso 24 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento perché l’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo non sarebbe stata rigettata.

 

 

 

                                     E.      Con osservazioni 26 gennaio 2007 e 20 febbraio 2007 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

 

 

 

                                     F.      Dagli atti prodotti dalla PI 1 risulta che la raccomandata contenente la decisione 18 settembre 2006 che rigetta l’opposizione al PE n. __________ non è stata ritirata.

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                    1.   L'Ufficio di esecuzione, e su ricorso l'Autorità di vigilanza, prima di dare seguito a una domanda di proseguimento dell'esecuzione, devono d'ufficio verificare che un'eventuale opposizione sia stata definitivamente rigettata o ritirata, sotto pena della nullità dei successivi atti esecutivi, in conformità con l’art. 22 LEF (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290], confermata dal Tribunale federale in DTF 7B.29/2002, cons. 2c).

 

 

 

                                    2.   La decisione di rigetto definitivo (o diventato definitivo), al pari di una qualsiasi altra sentenza o decisione amministrativa, non è opponibile ai destinatari cui non è stata intimata (CEF 5 febbraio 2003 [15.2003.7]; Jaques, La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, Fn 22; Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pp. 217 segg. ad d; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 et 124 ad art. 80). Le autorità di esecuzione devono d'ufficio respingere la domanda di prosecuzione dell'esecuzione allorquando constatano l'esistenza di un simile vizio (cfr. Jaques, op. cit., Fn 46).

 

 

 

                                    3.   Un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione dell’aprile 2006, a condizione che un avviso di ritiro ai sensi del numero 2.3.7a. delle medesime condizioni generali sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella casella postale) del destinatario (DTF 116 III 61 c. 1b).

 

 

 

                                    4.   La prova del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 [14.01.55], cons. 3; TRAM 28 maggio 1971 in re B.; GAT, 139; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata come non avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep. 1944, 356; CEF 26.4.1991 in re Franke AG c/ di Bari e figli, consid. 1f; 15 maggio 2000 [14.99.101], cons. 1b; 23 gennaio 2002 [14.01.98], cons. 1b; Donzallaz, op. cit., n. 1250 s., con rif.).

 

 

 

                                    5.   Nel caso concreto dagli atti trasmessi dalla PI 1 risulta che la sentenza di rigetto dell’opposizione è stata trasmessa alla ricorrente per mezzo di invio raccomandato. La ricorrente tuttavia non ha ritirato la raccomandata e la stessa è stata ritornata alla PI 1. La ricorrente non lamenta però di non aver ricevuto l’avviso di ritiro: per questo motivo la decisione 18 settembre 2006 va considerata come validamente notificata. In ogni caso l’aver rifiutato l’invio raccomandato in questa procedura nonché due invii raccomandati in un’altra procedura promossa da un altro creditore e pure pendente presso l’Autorità di vigilanza con un atto di ricorso fondato sulle stesse argomentazioni, potrebbe denotare un atteggiamento defatigatorio da parte della ricorrente.

 

 

 

                                    6.   L’CO 1 ha pertanto agito correttamente emettendo l’avviso di pignoramento 2 gennaio 2007, essendo la decisione 18 settembre 2006, con la quale è stata rigettata l’opposizione al precetto esecutivo n. __________, cresciuta in giudicato.

 

 

 

                                    7.   Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1 è respinto.

                                          Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22 LEF; 61 e 62 OTLEF;

 

 

 

pronuncia:                 

 

1.      Il ricorso 24 gennaio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                          3.   Intimazione a:

                                                -    __________ RA 1, __________;

                                               -    PI 1, __________, __________.

                                               Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.