Incarto n.
15.2007.15

Lugano

24 aprile 2007

CJ/sc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 9 febbraio 2007 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell'CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento di salario allestito il 1-2 febbraio 2007 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

 

 

1. PI 1 (L)

rappr. dall’ RA 1

 

2. PI 2

rappr. dall’ RA 2

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 13 febbraio 2007 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale, nel senso che il pignoramento è stato limitato ai redditi del ricorrente che eccedono l’importo mensile di fr. 6'190.--;

 

viste le osservazioni 12 marzo 2007 dell’CO 1;

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                      

                                  A.   PI 1 e PI 2 procedono per l’incasso di crediti di fr. 786'803,60, rispettivamente di fr. 836'347.--, oltre accessori.

 

                                  B.   Il 25 gennaio 2005, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

 

                                         Introiti                                             

                                         Totale mensile                                  fr. 31'044,25

 

                                         Minimo esistenza

                                         minimo base                                     fr.  1'100.--

                                         cassa malati                                     fr.     749,90

                                         trasferte + pasti fuori domicilio         fr.     340.--

                                         Totale                                                fr.  2'189,90

 

                                  C.   Con ricorso 9 febbraio 2007 RI 1 si è aggravato contro tale calcolo rimproverando all’Ufficio di non aver preso in considerazione l’importo di € 12'000.-- (pari a fr. 19'830.--), che egli pretende di pagare a titolo di alimenti a sua moglie e suo figlio, che vivono in Spagna, né dei costi relativi alla sua abitazione, “non da ultimo quelli di riscaldamento, pari a fr. 14'000.-- all’anno (fr. 1'166.-- mensili)”.

 

                                  D.   Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

 

 

Considerando

 

in diritto:                        

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

                                   2.   Sotto riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (cfr. CEF 3 luglio 2002 [15.02.70], cons. 2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 107 III 76 s. cons. 1; 111 III 19, cons. 6; 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 e 29 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93).

 

                               2.1.   Nel caso concreto, da un esame dell’incarto più approfondito rispetto a quello compiuto in sede di decisione della domanda di effetto sospensivo, si evincono dubbi sul fatto che il ricorrente paghi effettivamente l’importo di € 12'000.-- a sua moglie e al figlio. E ciò, da una parte, perché non vi è la prova certa che gli addebiti di circa € 12'000.-- (registrati con la dicitura “ordine di pagamento permanente” nell’estratto relativo al conto n ° __________ EUR dell’escusso presso __________) siano stati bonificati a favore della moglie e del figlio, in assenza di prova che l’ordine permanente 24 luglio 2006 a favore di __________ sia stato veramente spedito alla banca, e d’altra parte perché ad ogni addebito di circa € 12'000.-- corrisponde, quasi simultaneamente, un accredito di € 12'000.--.

                                         Inoltre, la somma delle entrate sui due conti per i quali il ricorrente ha prodotto un estratto (n° __________ EUR e __________ CHF), in media mensile, supera di quasi fr. 15'000.-- il salario mensile di fr. 31'044,25 da lui dichiarato in sede di pignoramento. La censura di RI 1 va pertanto respinta, anche se dalle cifre testé citate gli alimenti da lui asseritamente pagati (ovvero € 12'000.-- pari a fr. 19'830.--), non risultano interamente coperti: come si vedrà al prossimo considerando, solo una parte degli alimenti possono infatti essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza.

 

                               2.2.   Non può essere seguito l’Ufficio laddove si oppone al ricorso perché la convenzione tra l’escusso e la moglie sugli alimenti non è convalidata da alcuna sentenza giudiziaria. In effetti, qualora l’escusso alleghi di essere tenuto al pagamento di alimenti in virtù del diritto di famiglia, l’Ufficio, se essi non sono stabiliti in una decisione giudiziaria, deve tenerne conto d’ufficio (cfr. supra cons. 1) nel calcolo del minimo di esistenza, purché l’escusso dimostri che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.). Tuttavia, secondo la giurisprudenza federale (DTF 130 III 45 ss.), l’Ufficio non è vincolato dagli accordi delle parti sulla determinazione dell’importo degli alimenti, ma deve considerare solo la parte degli alimenti necessaria al creditore per coprire il suo proprio minimo di esistenza ai sensi dell’art. 93 LEF. Nel caso di specie, già si è detto, nel decreto di effetto sospensivo, che il minimo di esistenza della moglie e del figlio dell’escusso non dovrebbe superare i fr. 4'000.--. Tenuto conto che i redditi effettivi dell’escusso superano di ben più di fr. 4'000.-- il salario dichiarato (cfr. cons. 2.1), la decisione dell’Ufficio va confermata, ancorché per altro motivo. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), la Camera rinuncia ad assumere altre prove non già agli atti onde determinare se, come sembra, il ricorrente dispone di altre fonti di reddito non rivelate all’Ufficio e in quale misura alimenti che egli dovesse versare effettivamente e regolarmente potrebbero essere computati nel minimo di esistenza. In ogni caso, rimane salvo il potere dell’Ufficio di completare il pignoramento e di segnalare eventuali reati penali alla competente autorità come quello di riesaminare queste questioni in occasione di una revisione del pignoramento (segnatamente se il ricorrente dovesse nuovamente chiedere il computo di alimenti nel calcolo del minimo di esistenza in base agli esiti della causa di divorzio, cfr. scritto 21 febbraio di RI 1) o di ulteriori pignoramenti.

 

 

                                   3.   È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93). Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto nessun giustificativo in merito agli asseriti costi relativi alla sua abitazione, se non una tabella intitolata “gasolio __________ e serra 2005 / 2006 /2007”, redatta di proprio pugno e che in quanto tale non assume nessun valore probatorio. Anche questa censura va pertanto respinta.

 

 

                                   4.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 9 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – RI 1, __________;

                                         – avv. RA 1, __________;

                                         – avv. RA 2, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.