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Incarto n. |
Lugano 16 aprile 2007 EC/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 3 febbraio 2007 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
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PI 1 PI 2 entrambi rappr. da: RA 1, __________
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in tema di opposizione a precetto esecutivo;
viste le osservazioni 27 febbraio 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 31 ottobre / 16 novembre 2006 dell’CO 1, lo PI 2 e il PI 1 procedono contro RI 1 per l’incasso di un loro credito di complessivi fr. 8'603.90 oltre accessori.
B. Così richiesto dai creditori, il 18 gennaio 2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento. Ciò è avvenuto perché, come emerge dall’esemplare del precetto esecutivo destinato ai creditori, quest’ultimo sarebbe cresciuto in giudicato per mancata tempestiva opposizione.
C. Con ricorso 3 febbraio 2007 RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento perché, come risulterebbe dal precetto esecutivo in suo possesso, egli ha interposto opposizione al PE n. __________. L’escusso ha rilevato che presso l’Ufficio postale di __________, al momento della notifica, la funzionaria gli avrebbe presentato “l’originale e la copia” del precetto con gli spazi destinati alla notifica già completati con i dati necessari (data, nome del debitore e firma della funzionaria). Egli avrebbe verbalmente interposto opposizione ed inoltre avrebbe sottolineato la parola opposizione figurante in calce al precetto esecutivo, che avrebbe pure sottoscritto.
D. A sostegno della sua tesi, il ricorrente ha prodotto l’esemplare del precetto esecutivo per il debitore, sul quale figura la firma di RI 1 nella rubrica “OPPOSIZIONE” e la sottolineatura di tale parola.
E. Delle osservazioni 27 febbraio 2007 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Con scritto 20 aprile 2007 la funzionaria postale che aveva notificato il precetto esecutivo a RI 1 ha comunicato all’Autorità di vigilanza che, visto il numero di precetti esecutivi distribuiti ogni giorno e il tempo trascorso dalla notifica del PE n. __________, ella non ricorda se RI 1 avesse interposto opposizione al precetto.
Considerato
in diritto:
1. Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione.
2. L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).
3. Nel caso concreto, la funzionaria postale che ha notificato il precetto esecutivo all'escusso non è stata in grado di ricordare se quest’ultimo avesse o non avesse interposto opposizione. RI 1 non ha pertanto portato la prova che gli spettava, poiché la sottolineatura della parola “OPPOSIZIONE” e la sua firma nella rubrica “Opposizione” figuranti sul suo esemplare del precetto esecutivo sarebbero anche potute essere apposte solo dopo la notifica: e ciò già perché manca, su entrambi gli esemplari, la firma della funzionaria postale nella casella "opposizione". Infatti il modulo prevede esplicitamente che l'agente che procede alla notificazione deve certificare la conformità dell'opposizione con la sua firma, appunto per evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito alla determinazione del momento in cui l'opposizione è stata interposta. In un caso del genere, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere della prova, quindi a sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74), non essendovi spazio, su questa questione, per l'applicazione del principio "in dubio pro debitore" che il Tribunale federale e la dottrina hanno ammesso nella questione – diversa – dell'interpretazione delle dichiarazioni dell'escusso (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 26 ad § 18; critico: Bessenich, op. cit., n. 21 ad art. 74). Il principio "in dubio pro debitore" ha infatti la sua ragione di essere in particolare in materia d'interpretazione della volontà dell'escusso: ciò non può invece valere in tema di prova dell'avvenuta opposizione in sé stessa, altrimenti vi sarebbe il rischio che l'istituto dell'opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che l'escusso potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio esemplare del precetto una dichiarazione scritta di opposizione dopo la scadenza del termine di 10 giorni e facendo poi valere mesi dopo dubbi sull'operato dell'agente notificatore.
4. Il ricorso 3 febbraio 2007 di RI 1 è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 64 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 3 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione all’ CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.