|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano EC/sc/fb |
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Walser e Lardelli, quest’ultimo in sostituzione di Pellegrini, assente |
|
segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ a convalida di sequestro, promossa contro la ricorrente da
|
|
__________, __________ rappr. da: PI 1, __________ |
viste le osservazioni 9 marzo 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il Giudice di pace del Circolo del __________ con decreto 9 giugno 2006 ha sequestrato per un credito di fr. 210.-- oltre accessori __________ nei confronti di RI 1, la “quota parte di proprietà della debitrice del fondo __________ PPP __________ sito nel Comune di __________”.
B. L’11 maggio 2006 l’CO 1 ha eseguito il decreto.
C. Il 31 maggio 2006, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro, al quale l’escussa ha interposto opposizione, rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del Circolo del __________ con decisione 13 settembre 2006.
D. Il 24 ottobre 2006 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 4 gennaio 2007 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per il 12 gennaio 2007.
E. Il 12 gennaio 2007 l’Ufficio ha pignorato l’interessenza spettante all’escussa nella comunione ereditaria comproprietaria in ragione di un mezzo della PPP n. __________, corrispondente ad una quota di valore di 17.140/1000 di comproprietà del fondo base particella n. __________ RFD di __________.
F. Con ricorso 4 febbraio 2007 RI 1 rileva di aver ricevuto l’avviso di pignoramento del 4 gennaio 2007 solo il 31 gennaio 2007 e chiede o di annullare lo stesso o di sospendere l’esecuzione, perché l’ente non vanterebbe alcun credito contro di lei, che non avrebbe ricevuto la sentenza sulla base della quale quest’ultimo fonda il proprio credito.
G. Delle osservazioni 9 marzo 2007 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata deve indicare le domande, la motivazione, i mezzi di prova (art. 7 cpv. 3 LPR) e deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso di specie, successivamente al ricorso del 4 febbraio 2007, la ricorrente ha trasmesso all’Ufficio un ulteriore scritto datato 17 febbraio 2007, in cui essa motiva ulteriormente il ricorso. Tale scritto, trasmesso quando il termine di dieci giorni per formulare e argomentare il ricorso era oramai decorso, risulta tardivo e va quindi estromesso dagli atti poiché proceduralmente irrito.
2. Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).
L'escusso è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).
3. La contestazione sollevata dalla ricorrente, secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione con il PE n. __________ sarebbe inesistente concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tale eccezione avrebbe dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione oppure, anche a questo stadio procedurale, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.
4. Il ricorso 4 febbraio 2007 di RI 1 è di conseguenza respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 19, 85a LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 4 febbraio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.