Incarto n.
15.2007.2

Lugano

13 marzo 2007

CJ/sc/kc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 19 dicembre 2006 di

 

 

  RI 1

RI 3

RI 4

RI 2

(rappr. dall’  RA 1 , nella sua qualità di commissario nelle procedure di moratoria concordataria)

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’emissione nei confronti dell’avv. RI 1, il 13 dicembre 2006, dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ a richiesta di

 

 

  PI 1  

 

a nome delle tre società ricorrenti;

 

 

preso atto che l’avv. RI 1, con scritto 3 gennaio 2007, ha ritirato il ricorso, osservando come lo stesso fosse diventato privo di oggetto dopo la cancellazione delle tre esecuzioni decretata dal Pretore __________ il 28 dicembre 2006;

 

ritenuto che il ritiro è intervenuto prima della pubblicazione – il 5 gennaio 2007 – della revoca delle moratoria concordatarie, ovvero a un momento in cui l’avv. RI 1 era ancora iscritto a registro di commercio quale unico organo delle società ricorrenti con diritto di firma individuale ed era pertanto legittimato a rappresentarle;

 

considerato come la desistenza del ricorrente ponga fine alla controversia e comporti lo stralcio del ricorso dai ruoli (art. 24c LPR);

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

atteso che la sentenza va comunicata anche all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, nella sua qualità di amministratore del fallimento delle società ricorrenti;

 

richiamati gli art. 17, 20a LEF; 24c LPR; art. 61 e 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 19 dicembre 2006 dell’avv. RI 1, di RI 3, di RI 4 e di RI 2 è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. RI 1, __________;

                                         – avv. PI 1, __________;

                                         – Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.