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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/sc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sull’istanza 22 marzo 2007 di
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IS 1
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tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro
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PI 1
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letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la procedura fallimentare è aperta dal 25 novembre 2005, l’istante essendo stato nominato quale amministrazione speciale in occasione della prima assemblea dei creditori del 26 gennaio 2006;
che il 22 marzo 2007, l’istante ha chiesto di prorogare il termine per ultimare il fallimento fino al 31 dicembre 2007, esponendo che, grazie all’utile di fr. 36'192,68 realizzato durante l’esercizio 2006 e alle previsioni ottimistiche per l’esercizio in corso, si contava di poter risanare la società entro la fine del 2007;
che sollecitato a produrre i documenti relativi ai principali atti procedurali compiuti nel 2006 con scritti 11 aprile (smarrito dalla posta) e 14 giugno 2007, l’istante ha prodotto il 12 luglio 2007 il conto cassa del 2006;
che in seguito ad ulteriori scambi telefonici, il 5 novembre 2007 l’avv. __________ ha confermato per scritto di aver ricevuto fr. 130'000.-- dall’amministrazione fallimentare allo scopo di trattare con i creditori in vista della revoca del fallimento;
che il 22 gennaio 2008, l’avv. __________ ha comunicato che il totale dei crediti insinuati pari a fr. 209'326,80 si era nel frattempo ridotto, in seguito a pagamenti e rinunce, a fr. 34'258,45, i creditori avendo peraltro già dato la loro adesione per una liquidazione globale di tale saldo con fr. 17'422.09;
che nuovamente sollecitato a produrre la graduatoria, l’istante ha trasmesso l’11 marzo 2008 la “distinta riepilogativa della situazione delle insinuazioni”, evidenziando come tutti i crediti insinuati fossero stati saldati e chiedendo lo stralcio della procedura di fallimento;
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;
che in concreto, la procedura fallimentare, secondo l’istante, risulterebbe essere giunta al suo termine, in seguito all’estinzione di tutti i crediti insinuati;
che non spetta tuttavia a questa Camera statuire su una domanda di revoca del fallimento bensì al giudice del fallimento, ossia nel caso concreto la Pretura del Distretto di Bellinzona (art. 195 LEF);
che visto quanto precede, occorre prorogare il termine per ultimare la procedura di fallimento, ovvero per chiederne la revoca ai sensi dell’art. 195 LEF.
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza 22 marzo 2007 dello studio commerciale IS 1, amministratore speciale del fallimento di PI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare, è accolta.
1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 luglio 2008.
2. Intimazione allo studio commerciale IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario