Incarto n.
15.2007.35

Lugano

27 settembre 2007

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 30 marzo 2007 di

 

 

RI 1

rappr. da RA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PI 1

 

 

viste le osservazioni:

- 12 aprile 2007 di PI 1, __________;

- 3 aprile 2007 e 23 aprile 2007 dell’CO 1;

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 4 aprile 2007 di concessione dell’effetto sospensivo;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                      A.      Il 23 marzo 2007 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti di RI 1, __________, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 1672.--, sulla base del seguente conteggio:

 

                                               Minimo di esistenza:

                                               persona sola                                  fr.               1100.--

                                               Cassa malati                                  fr.                 327.--

                                               Spese accessorie giustificate     fr.                 245.--

                                               Totale deduzioni                            fr.               1672.--

 

                                              Quali spese accessorie giustificate l’Ufficio ha riconosciuto fr. 120.-- per le spese di trasferta, fr. 65.-- per gli occhiali non pagati dalla cassa malati e fr. 60.-- per le spese degli abiti professionali.

 

 

 

B.            Con tempestivo ricorso 30 marzo 2007 RI 1 insorge contro il pignoramento. Egli argomenta che il proprio minimo vitale assommerebbe a fr. 2997.16 mensili e sarebbe così composto:

                          - fr. 1100.--                                       fabbisogno per una persona sola,

                        - fr. 327.40                                          premi LAMal,

                          - fr. 500.--                                          imposte arretrate del Canton __________,

                          - fr. 309.71                                        veicolo a motore (fr. 36.83 per l’imposta di circolazione, fr. 112.88 per l’assicurazione e fr. 160.-- per la benzina),

                          - fr. 180.--                                          imposte (fr. 75.-- per le comunali, fr. 75.-- per le cantonali e fr. 30.-- per le federali),

                          - fr. 40.84                                          fiori per la tomba della moglie,

                          - fr. 65.83                                          occhiali non pagati dalla cassa malati,

                          - fr. 35.90                                          operazione laser agli occhi,

                          - fr. 104.15                                        spese accessorie locazione,

                          - fr. 83.33                                          abiti da cuoco,

                          - fr. 250.--                                          spese per il trasloco dal Canton __________ al Canton Ticino, avvuto nell’aprile-maggio 2006 con un costo di fr. 3000.--.

 

                                            Il ricorrente spiega di essere cuoco e gerente della pensione __________ di __________ e di necessitare l’autovettura per recarsi ogni giorno a fare la spesa. In merito alle spese per il trasloco egli non produce alcun documento giustificativo, reputando che la cifra indicata rispecchierebbe la comune esperienza e sarebbe un fatto notorio che non necessita di essere provato.

                                               RI 1 postula infine l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.

 

 

 

                                     C.      Delle osservazioni dell’CO 1 e di PI 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

 

                                     1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

 

                                     2.      Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

 

 

 

3.             Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

 

 

 

                                      4.      In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al verbale di pignoramento allestito dall’Ufficio va rilevato.

 

 

                                      4.1.   Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

                                               Tale indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

                                               E’ di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di fr. 500.-- mensili per le imposte arretrate dovute al Canton __________, di fr. 180.-- mensili per le imposte federali, cantonali e comunali correnti, di fr. 490.10 annui per le spese avute per la cura e la manutenzione della tomba della moglie non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a Confederazione, Cantoni e Comune, rispettivamente a chi si è occupato della cura della tomba della moglie.

                                               Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

 

 

4.2.      L’importo base mensile per persona sola di fr. 1’100.-- di cui al punto I.1. della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, pubblica sul FUCT n. 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74 seg., contiene già i costi che il debitore deve affrontare per l’abbigliamento alfine di poter mantenere un aspetto dignitoso.

              Al punto II.4.c) è comunque previsto che all’escusso, attivo in determinati settori lavorativi in cui è necessario indossare particolari abiti, va riconosciuto un importo massimo di fr.   60.-- al mese. Nel caso di specie l’Ufficio ha già riconosciuto al ricorrente l’importo massimo consentito dalla Tabella, per cui la richiesta di RI 1 di fr. 83.33 deve essere respinta.

 

 

                                      4.3.   Dallo stipendio di RI 1 la datrice di lavoro deduce fr. 980.-- a titolo di locazione. Come emerge dal contratto di locazione agli atti questo importo si compone di fr. 880.-- per il canone di locazione e di fr. 100.-- per l’anticipo delle spese accessorie. Orbene dal conteggio delle spese accessorie per il 2006 emerge che all’appartamento locato all’escusso sono addebitati fr. 104.15 al mese per le spese accessorie. Ritenuto che il ricorrente paga ogni mese fr. 100.-- di acconto a tal riguardo, a RI 1 vanno ancora riconosciuti fr. 4.15 mensili per il pagamento del conguaglio.

 

 

                                     4.4.   Quando, a pignoramento già avvenuto, l’escusso cambia abitazione per quanto riguarda le spese del trasloco egli ha la facoltà di chiedere un riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), dimostrando all’Ufficio le sue effettive necessità. Nel caso di specie l’escusso ha traslocato dal Canton __________ a __________ nel mese di aprile - maggio 2006 per poter iniziare la propria attività lavorativa il 1° maggio 2006 presso la Pensione __________. Essendo determinanti le circostanze al momento dell’esecuzione del pignoramento, avvenuta solo il 23 marzo 2007, ossia quasi un anno dopo il trasloco, le spese che l’escusso avrebbe sostenuto a tale scopo non possono essere considerate nella determinazione del suo minimo vitale al momento del pignoramento.

 

 

                                     4.5.   Le spese legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento devono essere incluse nel minimo vitale se non sono prese a carico dall’assicurazione malattia: anche le spese per le cure dentarie e l’ammontare della franchigia, ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato, può essere incluso nel minimo vitale, dopo che l’importo annuale è stato suddiviso per i dodici mesi dell’anno, quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 s.; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 203 p. 62; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 144 e 145 ad art. 93).

 

                                               L’escusso richiede di conteggiare nella determinazione del minimo vitale, l’importo di fr. 35.90 per un’operazione laser che egli avrebbe effettuato agli occhi. Dal conteggio delle prestazioni emesso dalla cassa malattia il 17 marzo 2007 per il periodo intercorrente tra il 23 gennaio 2007 ed il 9 febbraio 2007 riferito all’escusso emerge che egli ha effettivamente sostenuto costi legati alla salute per complessivi fr. 430.85, importo composto di parte dell’ammontare complessivo della franchigia 2007 a carico dell’assicurato. Tale importo non può però essere conteggiato nella determinazione del minimo vitale dell’escusso, in quanto la spesa è stata sostenuta prima del pignoramento, ossia nei mesi di gennaio - febbraio 2007.

 

 

4.6.      È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 171 ss).

                                            RI 1 postula il riconoscimento dell’importo di fr. 309.71 per le spese connesse all’uso dell’autoveicolo e così composto: fr. 36.83 (doc. B) per l’imposta di circolazione, fr. 112.88 (doc. B) per i costi d’assicurazione e fr. 160.-- per la benzina. Egli argomenta di necessitare, quale cuoco e gerente della pensione in cui lavora, l’autovettura per recarsi ogni giorno a fare la spesa. Dalla documentazione agli atti è emerso che il veicolo privato è effettivamente necessario all’escusso per l’esercizio della sua professione: infatti con scritto 15 marzo 2007 (doc. B) la datrice di lavoro ha dichiarato che egli senza l’autovettura perderebbe il lavoro. Dal conteggio di salario del 22 febbraio 2007 emerge poi che nessun costo viene rimborsato al ricorrente per l’utilizzo della propria autovettura. Le spese correnti per l'autovettura, necessaria a RI 1 per l'esercizio della sua professione, devono quindi essere riconosciute. Nel calcolo del suo minimo di esistenza  vanno di conseguenza computate le spese per l’assicurazione dell’auto di fr. 112.90, per la tassa di circolazione di fr. 36.85, per la benzina di fr. 160.--. Considerato che tutte le spese notificate dall’escusso in relazione all’utilizzo dell’autovettura sono riconosciute, dal suo minimo vitale deve essere di conseguenza stralciato l’importo di fr. 120.-- che l’Ufficio aveva conteggiato a titolo di spese di trasferta.

 

 

 

                                     5.      Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza del debitore è determinato in fr. 1865.86, così calcolati:

 

                                               Minimo di esistenza:

                                              persona sola                                  fr.               1100.--

                                              Cassa malati                                  fr.                 327.--

                                              Spese abbigliamento                    fr.                   60.--

                                              Spese accessorie locazione        fr.                     4.15

                                              Occhiali                                           fr.                    65.--

                                               Spese autovettura                         fr.                 309.75

                                               Totale deduzioni                            fr.               1865.90

 

                                            E’ pertanto pignorata la quota del reddito eccedente il minimo di esistenza di PI 1, determinato in fr. 1865.90. Considerato che oggetto del pignoramento è ogni provento del lavoro (art. 93 cpv. 1 LEF) e che quindi anche la tredicesima e le gratifiche, se percepite, fanno parte del salario e vanno anch'esse prese in considerazione nel calcolo di un’eccedenza pignorabile, nel pignoramento della quota eccedente fr. 1865.86 sono comprese anche le gratifiche e la tredicesima mensilità.

 

 

 

                                     6.      Il ricorso 30 marzo 2007 di RI 1, __________, è quindi parzialmente accolto.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

                                     7.      RI 1 chiede l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e la concessione del gratuito patrocinio.

 

                                     7.1.   L’assistenza giudiziaria può essere concessa, visto il principio della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio.

                                              Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative seguenti:

                                               –     il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

                                               –     la procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

                                               –     per il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia:

                                                       –   la persona richiedente non è in grado di procedere con

                                                           atti propri, o

                                                       –   la designazione di un patrocinatore è necessaria alla

                                                           corretta tutela dei suoi interessi, oppure;

                                                       –   la causa presenta difficoltà particolari.

                                              La necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.

 

                                     7.2.   L’assistenza di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso dell’art. 17 LEF, che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10, cons. 2c; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 20a). Ne consegue che – salvo casi particolari – un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato rispettivamente di un pensionato o di un invalido non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l’interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia. In concreto non sono dunque date le condizioni per giustificare la concessione del gratuito patrocinio: la richiesta formulata al riguardo da RI 1 deve così essere respinta.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92, 93 LEF; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

 

pronuncia:

 

 

                                      1.      Il ricorso 30 marzo 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

 

                                      1.1.   Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 1'865.90.

 

 

                                      2.      L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.

 

 

                                     3.      Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

 

 

                                     4.      Intimazione a:

                                              - __________ RA 1, __________;

                                              - PI 1, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                                            Il segretario:

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.