Incarto n.
15.2007.38

Lugano

8 giugno 2007

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 10 marzo 2007 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento allestito il 1° febbraio 2007 a favore del gruppo di esecuzione composto dei seguenti creditori:

 

 

1. PI 1

2. PI 2

     entrambi rappr. dall’RA 1

3. PI 3

     rappr. da RA 2

4. PI 4

     rappr. dal suo Municipio

 

viste le osservazioni 30 marzo 2007 dell’RA 1, 3 aprile 2007 del PI 4 e 13 aprile 2007 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che la tempestività del ricorso appare dubbia;

                                         che non è necessario approfondire la questione, dal momento che se il provvedimento impugnato dovesse, come pare sostenere il ricorrente, ledere il suo minimo di esistenza, esso sarebbe da considerare nullo e andrebbe annullato d’ufficio (art. 22 LEF);

 

                                         che anche la ricevibilità formale del ricorso si presta a dubbi, visto che il ricorrente, contrariamente a quanto esige l’art. art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR, non indica esplicitamente le sue domande (ossia l’importo del suo minimo d’esistenza che ritiene corretto) né motiva l’impugnativa, neanche sommariamente, specificando quali siano le violazioni della legge e/o gli errori d’apprezzamento di cui l’Ufficio si sarebbe reso responsabile;

 

                                         che come detto in ingresso il calcolo dell’Ufficio va nondimeno verificato d’ufficio;

 

                                         che a questo riguardo, i parametri utilizzati dall’Ufficio sono quelli riconosciuti dalla giurisprudenza e corrispondono in particolare a quelli contenuti nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 (Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss.);

 

                                         che va da sé che qualora dovesse effettivamente cessare di convivere con la moglie, l’escusso potrebbe chiedere la riconsiderazione della decisione impugnata (art. 93 cpv. 3 LEF);

 

                                         che i premi correnti della cassa malati possono essere presi in considerazione nel minimo di esistenza solo se vengono effettivamente e regolarmente pagati, ciò che l’escusso deve dimostrare (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 125; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 82 ad art. 93);

 

                                         che un differimento della realizzazione è possibile al massimo per un anno, qualora l’escusso renda verosimile di essere in grado, in quell’intervallo di tempo, di estinguere tutti i suoi debiti oggetto di un’esecuzione pervenuta allo stadio della domanda di realizzazione (art. 123 LEF; Bettschard, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 e 17 ad art. 123);

 

                                         che nel caso concreto, l’importo delle rate proposto dal ricorrente (fr. 500.--/mese) è insufficiente ad estinguere i suoi debiti (pari a fr. 8'181,25 alla data del verbale di pignoramento) nel termine di un anno;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 93, 123 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso 10 marzo 2007 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – RA 1, __________;

                                                                   – RA 2, __________;

                                                                   – PI 4, sede.

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                 Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.