Incarto n.
15.2007.3

Lugano

14 maggio 2007

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2006 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PI 1

 

 

 

viste le osservazioni:

- 12 gennaio 2007 di PI 1 __________;

- 8 gennaio 2007 dell’CO 1;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                     A.      Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 14 dicembre 2006 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'514.40 oltre accessori.

                                              L’atto esecutivo è stato notificato al debitore il 15 dicembre 2006.

 

 

B.           Con tempestivo ricorso 23 dicembre 2006 RI 1 si è opposto all’emissione della comminatoria di fallimento perché egli il 22 dicembre 2006 sarebbe stato cancellato dal registro di commercio .

 

 

                                      C.      Delle osservazioni 8 gennaio 2007 dell’CO 1 e 12 gennaio 2007 diPI 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                     1.       Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:

 

                                              –                                l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione      ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

 

                                              –     l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

 

                                            –       è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

 

                                              –     la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

 

                                              –     l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

 

 

                                     2.      Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

 

                                      3.      RI 1 allega ritualmente una questione di forma, sostenendo di non essere soggetto all’esecuzione in via di fallimento perché dal __________ 2006 non sarebbe più iscritto nel registro di commercio.

 

 

                                     4.      Per i combinati art. 39 cpv. 1 n. 5 e 40 cpv. 1 LEF, il socio gerente di una società a garanzia limitata resta soggetto alla procedura di fallimento anche dopo la cancellazione dal registro di commercio, per sei mesi dalla pubblicazione della cancellazione nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC). Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento (art. 40 cpv. 2 LEF).

 

 

                                     5.      Dall’estratto del registro di commercio si evince che la società a garanzia limitata __________, di cui il ricorrente era socio e gerente con diritto di firma individuale, è stata radiata d’ufficio il __________ 2006 con pubblicazione sul FUSC n. __________ di __________ __________ 2006. Per gli art. 39 cpv. 1 n. 5 e 40 cpv. 1 LEF RI 1 è rimasto soggetto all’esecuzione in via di fallimento per un termine di sei mesi dalla pubblicazione sul FUSC e pertanto fino al __________ 2006. Avendo la creditrice chiesto di proseguire l’esecuzione con domanda dell’__________ dicembre 2006, ossia prima dello scadere del predetto termine di sei mesi, l’CO 1 si è correttamente determinato proseguendo l’esecuzione in via di fallimento. La comminatoria di fallimento del 14 dicembre 2006 è pertanto conforme ai prescritti di diritto esecutivo.

 

 

                                     6.      Il ricorso 23 dicembre 2006 di RI 1 è respinto.

                                              Non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso 23 dicembre 2006 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                          3.    Intimazione:

                                                 - RI 1, __________;

                                                 - PI 1, __________.

                                                 Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.