Incarto n.
15.2007.41

Lugano

7 settembre 2007

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 4 aprile 2007 di

 

 

RI 1 già in, ora in __________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

 

PI 1

rappr. da RA 1

 

 

 

viste le osservazioni:

- 23 aprile 2007 di PI 1, __________;

- 24 aprile 2007 dell’CO 1, __________;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Nell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 da PI 1, il 22 febbraio 2007 l’CO 1 ha pignorato vari beni mobili che la debitrice ha dichiarato essere di proprietà di __________, __________.

 

 

 

                                      B.      Con ricorso 4 aprile 2007 RI 1 chiede l’annullamento del pignoramento. La ricorrente rileva innanzitutto che il verbale di pignoramento violerebbe la legge laddove indica che la vendita può essere domandata dal 25 marzo 2007: questo innanzitutto perché il giorno a decorrere dal quale può essere chiesta la vendita non potrebbe predecere la trasmissione del verbale di pignoramento alle parti, in concreto avvenuta solo il 27 marzo 2007, e poi anche perché questo giorno dovrebbe essere determinato in modo tale che non venga a cadere prima che sia scaduto il termine di ricorso contro il pignoramento.

                                               RI 1 afferma di aver consegnato all’Ufficio copia del contratto di mutuo stipulato con __________, dal quale risulterebbe che tutti mobili di cui al verbale di pignoramento sarebbero di proprietà di quest’ultimo e quindi non potrebbero essere pignorati. La ricorrente sostiene di aver ricevuto nel 2004 da __________ un mutuo di fr. 100'000.-- e che, quale controprestazione, ella avrebbe ceduto al mutuante la proprietà di tutti i suoi mobili, che comunque lo stesso le avrebbe lasciato ancora utilizzare. Ora, a richiesta di __________, i mobili sarebbero stati “rimossi e messi al sicuro a suo favore”.

 

 

 

                                     C.      Il 10 aprile 2007 l’Ufficio ha assegnato a PI 1 il termine di 10 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà di __________ sui beni pignorati. Nel termine assegnatole la creditrice ha contestato la pretesa del rivendicante, cosicché il 24 aprile 2007 l’Ufficio ha assegnato a quest’ultimo il termine di 20 giorni per promuovere contro PI 1 l’azione di accertamento del suo diritto.

 

 

 

                                     D.      Con osservazioni 23 aprile 2007 PI 1 chiede che il ricorso venga respinto. La creditrice evidenzia che dal ricorso parrebbe che la debitrice abbia distratto i mobili oggetto del pignoramento: per questo motivo chiede di verificare se i mobili pignorati siano tutt’ora a disposizione della debitrice.

 

 

 

                                     E.      Delle osservazioni 24 aprile 2007 dell’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

                                      1.       Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). A differenza di quanto preteso dalla ricorrente il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore o, ancor dopo, trascorso il termine di ricorso contro lo stesso pignoramento (Frey, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 32 ad art. 116; DTF 115 III 109). Ne consegue che l’Ufficio ha correttamente operato, stabilendo che la creditrice può domandare la realizzazione dei beni mobili pignorati, decorso un mese dall’avvenuto pignoramento degli stessi.

 

 

 

                                      2.1.   RI 1 argomenta che i beni pignorati non sarebbero di sua proprietà e che pertanto essi non avrebbero potuto essere pignorati.

 

2.2.   La questione della proprietà di quanto pignorato non può essere decisa dall’organo di esecuzione, non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito. Per gli art. 106 e segg. LEF infatti l’Ufficio deve dare avvio alla procedura di rivendicazione quando come in concreto il debitore sostiene che l’oggetto del pignoramento (rispettivamente del sequestro) è proprietà o pegno di un terzo rispettivamente quando un terzo fa valere sul bene un diritto di proprietà o di pegno o altro diritto incompatibile con il pignoramento (rispettivamente con il sequestro) e la pretesa del terzo sia contestata dal debitore o dal creditore. In concreto quindi l’CO 1 pignorando dapprima tutti i beni oggetto della rivendizione e avviando poi la procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg. LEF si è determinato correttamente.

 

 

 

                                     3.      Con riferimento ai beni pignorati al debitore è fatto divieto, sotto minaccia di pena (art. 169 CP), di disporne senza autorizzazione, atteso che atti di disposizione compiuti senza autorizzazione sui beni pignorati sono privi di validità nei confronti del creditore (art. 96 LEF).

                                              Allo scopo di assicurare i beni pignorati entrano in considerazione le misure cautelari degli art. 98 e segg. LEF. In particolare per l'art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e i titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio. Gli altri beni mobili sono invece di regola lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore, con l'obbligo di tenerli pronti ad ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), a meno che l'ufficio non reputi opportuno prendere in custodia anche questi beni, atteso che su questo punto l'ufficio dispone di un largo potere di apprezzamento, da esercitare tenendo conto delle particolarità della fattispecie, in particolare anche dell'affidabilità del debitore (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., n. 10 e seg. ad art. 98). I beni pignorati devono invece essere sempre presi in custodia qualora il creditore ne faccia esplicita domanda, giustificandone la necessità per garantire i diritti costituiti in suo favore dal provvedimento esecutivo (art. 98 cpv. 3 LEF) e anticipandone le spese (art. 68 LEF; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 98; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., Vol. I, n. 12 ad art. 98). La marginale dell'art. 98 LEF ("D. Misure cautelari / 1. Per i beni mobili") indica chiaramente che l'Ufficiale deve disporre tutte quelle misure conservative a tutela degli interessi dei creditori, affinché i beni sottoposti a pignoramento restino nella sfera dell'escusso e non vengano ceduti a terzi in buona fede (cfr. art. 96 cpv. 2 LEF).

                                              A fronte dell’affermazione dell’escussa, secondo cui i mobili pignorati sarebbero stati “rimossi e messi al sicuro”, l’Ufficio deve procedere ad accertare dove essi attualmente si trovano e ad ordinare, se lo riterrà necessario, le misure conservative adatte alla fattispecie. In caso di reticenza dell’escussa, l'Ufficio notificherà il caso al Ministero pubblico, dandone copia all'Autorità di vigilanza.

 

 

 

                                      4.      Il ricorso 4 aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 68, 96, 98, 106 e segg., 116 cpv. 1 LEF; 169 CP; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                      1.      Il ricorso 4 aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                      2.      È fatto ordine all'CO 1 di determinarsi come al cons. 3.

 

                                     3.      Intimazione a:

                                              - RI 1, __________;

                                              - __________ RA 1, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.