Incarto n.
15.2007.46

Lugano

7 settembre 2007

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 21 aprile 2007 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

PI 1

rappr. da: RA 1

 

 

 

in tema di comminatoria di fallimento;

 

 

viste le osservazioni 3 maggio 2007 dell’CO 1;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                          A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 16 aprile 2007 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di  fr. 1’883.-- oltre accessori.

                                                 L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 17 aprile 2007.

 

 

 

                                          B.   Con tempestivo ricorso 21 aprile 2007 RI 1 chiede di annullare la comminatoria di fallimento, argomentando che il credito vantato dalla procedente nei suoi confronti sarebbe inesistente.

 

 

 

                                          C.   Delle osservazioni 3 maggio 2007 del’CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

                                         1.     Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

                                                 –   l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione     ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

 

                                                 –   l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

 

                                                 –   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

 

                                                 –   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

 

                                                 –   l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

 

 

 

                                          2.    Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

 

 

3.    Argomentando che il credito della procedente sarebbe inesistente, la debitrice allega unicamente una questione di merito. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.

 

 

 

                                          4.    Il ricorso 21 aprile 2007 di RI 1 è quindi respinto.

                                                 Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

 

pronuncia:                     1.    Il ricorso 21 aprile 2007 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                          2.    Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                          3.    Intimazione:

                                                 - __________, __________, per RI 1;

                                                 - __________, __________.

                                                   Comunicazione all'CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.