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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/lw
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 16 maggio 2007 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di salario e di mobili eseguito il 14 febbraio 2007 a favore del gruppo di creditori n. 1, composta di:
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1. PI 1 Basilea (es. n. __________) 2. PI 2 (es. n. __________) 3. PI 3 (es. n. __________)
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viste le osservazioni 15 giugno 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 14 febbraio 2007, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Introiti debitore fr. 6'000.--
Minimo base fr. 1'550.--
Figli minorenni fr. 350.--
Locazione fr. 1'400.--
Totale fr. 3'300.--
Eccedenza pignorabile: fr. 2'700.--
Il ricorrente chiede che la trattenuta venga diminuita da fr. 2'700.-- a fr. 674.--, in funzione del seguente calcolo:
Minimo base fr. 1'550.--
Figli minorenni fr. 350.--
Locazione fr. 2'500.--
Cassa malati fr. 826.--
Trasporti fr. 100.--
Totale fr. 5'326.--
2. Per quanto riguarda le proprie spese di locazione, RI 1 sostiene che l’importo preso in considerazione dall’Ufficio sia insufficiente, nella misura in cui, avendo un’attività lucrativa indipendente, l’appartamento gli servirebbe anche come ufficio.
2.1. Dal calcolo allegato all’avviso di “pignoramento di salario in proprio” spedito al ricorrente il 22 febbraio 2007, si evince che l’Ufficio ha ritenuto la pigione di fr. 2'500.-- (oltre fr. 250.-- di spese) attualmente corrisposta dall’escusso sproporzionata alle sue possibilità finanziarie e l’ha ridotta a fr. 1'400.-- ai fini del calcolo del suo minimo di esistenza in applicazione della giurisprudenza federale (DTF 104 III 38 e segg.). Non risulta dagli atti, e nemmeno dalle osservazioni dell’Ufficio, che esso si sia esplicitamente determinato sulle allegazioni di RI 1. Orbene, secondo giurisprudenza (DTF 112 III 18, cons. 4; CEF 6 marzo 2001 [15.00.200], cons. 3.3) e dottrina (Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 ad art. 93), le spese di affitto di un locale commerciale indispensabile all’attività professionale dell’escusso, qualora essa sia razionale e concorrenziale (Vonder Mühll, op. cit., loc. cit. e il rinvio al n. 18 ad art. 92), sono da considerare necessarie ai sensi dell’art. 93 LEF. D’altronde, il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: il canone può essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b) solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; CEF 17 luglio 2006 [15.06.53], cons. 5; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 130 p. 41), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 ss.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52 s.; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 117 ad art. 93).
2.2. Occorre pertanto retrocedere l’incarto all’Ufficio affinché determini se l’escusso abbia davvero necessità di disporre di un locale supplementare per l’esercizio della sua attività professionale e, in caso di risposta positiva, se il relativo costo supplementare non sia già stato dedotto dai suoi redditi (accertati in fr. 6'000.-- netti). Se così non fosse, l’Ufficio dovrà ancora stabilire se il canone di fr. 2'500.-- corrisponde al prezzo conforme all’uso locale per un’abitazione di quattro locali. Infine, qualora il canone pagato dall’escusso dovesse rivelarsi eccessivo, l’Ufficio modificherà il calcolo del minimo di esistenza alla data di scadenza del termine di disdetta di 3 mesi previsto dal contratto di locazione. Nel frattempo, il minimo di esistenza dell’escusso va determinato in fr. 4'400.-- (= fr. 3'300.-- + [fr. 2'500.-- ./. fr. 1'400.--), ovvero tenendo conto di un canone di locazione di fr. 2'500.--.
3. Per quanto riguarda le spese di cassa malati e di trasporto di cui il ricorrente chiede l’inserimento nel calcolo del suo minimo di esistenza, occorre ricordare che solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato possono essere prese in considerazione (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93). Nel caso concreto, RI 1 non ha provato di pagare effettivamente i premi della cassa malati (anzi, ha dichiarato in sede di pignoramento di non pagarli e non ha dato seguito all’invito dell’ufficio del 24 marzo 2007 di produrre la prova dell’eventuale pagamento dei premi LAMal) né ha sostanziato l’importo di fr. 100.-- che allega a titolo di spese di trasporto (importo che secondo ogni verosimiglianza è già dedotto dai suoi redditi professionali). Di conseguenza, il ricorso va respinto su tale punto, fermo restando che l’escusso può in ogni tempo chiedere il riesame del pignoramento producendo la prova di avere spese indispensabili effettive non prese in considerazione dall’Ufficio (art. 93 cpv. 3 LEF).
4. Il ricorrente contesta inoltre il pignoramento di tutti i beni mobili (posizioni n. 1 a 15), ribadendo la loro appartenenza a terzi, in particolare alla moglie __________ e alla signora M__________. A prescindere dal fatto che l’escusso non ha nessun interesse degno di protezione a contestare il pignoramento di beni che afferma non essere di sua proprietà, occorre osservare che l’Ufficio ha correttamente pignorato beni che non apparivano chiaramente appartenere a terzi e, nel verbale di pignoramento, ha impartito ai creditori il termine dell’art. 108 LEF per contestare giudizialmente la rivendicazione. Un’eventuale liberazione dei beni mobili dal pignoramento è d’altronde senza oggetto, già per il fatto che essi sono stati lasciati in custodia dell’escusso e di sua moglie. D’altronde, gli oggetti di cui alle cifre 4, 11, 12, 18, 19 e 21 sono nel frattempo stati venduti a trattative private a M__________ per fr. 4'600.-- in adempimento di una rogatoria di realizzazione presentata dall’Ufficio di esecuzione __________. Per quanto concerne le altre posizioni, non appare determinante che la rivendicazione sia stata decisa a favore della PI 2 con sentenza 23 maggio 2007 del Giudice di pace del circolo di Locarno (inc. n. 114), con cui è stata accertata la pignorabilità dei beni elencati sul verbale di pignoramento dal n. 1 al n. 15. In effetti, si evince dagli atti dell’incarto della Giudicatura di pace che l’azione della PI 2 – che tendeva “all’assegnazione di termine ai sensi dell’art. 108 LEF” (termine che però l’Ufficio aveva già assegnato ai creditori nel verbale di pignoramento) – non è stata promossa, in violazione dell’art. 109 cpv. 2 LEF, contro la persona indicata come rivendicante, ovvero la moglie dell’escusso, bensì contro quest’ultimo. La petizione non è pertanto stata notificata alla rivendicante. Poiché essa non è stata messa in condizione di rispondere, la decisione della Giudicatura di pace sembra assolutamente nulla nei suoi confronti (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 ad art. 146; Appendice 2000/2004, n. 3 e 5 ad art. 146), sicché la sua pretesa pare dover essere riconosciuta nell’esecuzione in atto (art. 108 cpv. 3 LEF). La questione andrà comunque risolta dall’CO 1 quando si determinerà sulla domanda di realizzazione formulata dalla PI 2 il 30 maggio 2007.
5. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93, 109 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 16 maggio 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, il minimo di esistenza di RI 1 nell’ambito del pignoramento a favore delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ è determinato in fr. 4'400.-- fino ad un’eventuale nuova decisione dell’CO 1 ai sensi del dispositivo n. 1.2.
1.2. L’CO 1 si determinerà sull’importo delle spese locative da considerare nel minimo di esistenza in conformità delle indicazioni di cui al considerando 2.2.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RA 2, __________;
– RA 1, __________;
– PI 3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.