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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 26 aprile 2007 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale del pignoramento di salario eseguito il 23 aprile 2007 a favore del gruppo n. __________, composto di
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1. PI 1 (es. n. __________ e __________)
2. PI 2
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viste le osservazioni 9 maggio 2007 dell’RA 1 e 21 maggio 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Tenendo conto del fatto che la ricorrente convive con un’altra persona, l’CO 1 ha computato nel suo minimo di esistenza solo la metà del canone di locazione mensile, ovvero fr. 565.-- invece di fr. 1'130.--. RI 1 contesta tale decisione, facendo valere che il contratto di locazione è intestato solo a suo nome e che soltanto lei paga le pigioni mediante un ordine di pagamento permanente relativo a un conto aperto a suo nome.
1.1. Stante l’assenza di obbligo legale di mutuo mantenimento tra concubini (DTF 128 III 159, cons. 3b; 109 III 102, cons. 2), il Tribunale federale ha stabilito che per un debitore che vive in concubinato l’importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di quello previsto per coniugi, ossia fr. 775.-- (DTF 130 III 768, cons. 2.4). Da questa sentenza si evince inoltre che la quota parte del mantenimento comune da porre a carico dell’escusso deve essere determinata secondo criteri meramente economici, ossia dipende dalla misura in cui egli effettivamente vi partecipa, fermo restando che tale quota ammonta almeno alla metà del minimo di base. Non in tutti i casi è possibile tenere conto solo della metà del minimo vitale comune. Ciò è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il convivente dell’escusso, con i propri redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Se non è il caso, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente penalizzato rispetto ai debitori che vivono soli (l’escusso che convive con una persona senza redditi dovrebbe mantenersi con un importo effettivo di fr. 775.-- invece di fr. 1'100.--). D’altra parte, dal momento che l’escusso deve sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti, viceversa nemmeno il convivente deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo tutti gli oneri indispensabili comuni. Da questi principi, la Camera ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il convivente non percepisce redditi, l’importo del minimo di base dell’escusso deve essere limitato al massimo all’importo riconosciuto per una persona sola (ossia fr. 1'100.--) (CEF 6 agosto 2007 [15.07.37], cons. 2.4). In sintesi, il minimo di base di un debitore che vive in concubinato varia tra fr. 775.-- e fr. 1'100.-- (o fr. 1'250.-- se convive con un figlio che non è anche figlio del convivente), a dipendenza dell’importo dei redditi del concubino.
1.2. Le spese locative relative all’abitazione comune dei conviventi devono essere computate nel minimo di esistenza dell’escusso secondo gli stessi principi di quelli testé esposti per la determinazione del minimo di base (cons. 1). Tali spese devono quindi essere di regola ripartite a metà tra i concubini (cfr. DTF 109 III 102; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 ad art. 93). Quando però i redditi del convivente dell’escusso sono insufficienti a coprire la sua quota parte alle spese comuni, la quota dell’escusso deve essere aumentata di conseguenza, ma non oltre l’importo delle spese che fossero sue se vivesse da solo. Di conseguenza, a dipendenza dell’ importo dei redditi del convivente, la pigione computabile nel minimo di esistenza dell’escusso varia tra la metà del canone locativo effettivo (purché esso sia conforme all’uso locale riferito a un alloggio per due persone) e l’intero canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che un debitore che vive da solo si accontenti in circostanze analoghe a quelle del caso in esame.
1.3. Nel caso concreto, RI 1 non nega di convivere con un’altra persona, ma si limita a sostenere che il suo “convivente” non paga l’affitto (ricorso, p. 1). Non è rilevante che, come affermato nello scritto 30 maggio 2007 (atto comunque tardivo), la ricorrente sia “formalmente” una persona sola, dal momento che, come ricordato sopra (cons. 1.1), il calcolo del minimo di esistenza va eseguito secondo criteri meramente economici. Per il medesimo motivo, poco importa a chi sia intestato il contratto di locazione, poichè conta solo la disponibilità reddituale complessiva dei conviventi. Le convenzioni interne sul riparto delle spese comuni non sono opponibili ai creditori.
1.4. L’Ufficio ha preso in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza dell’escussa solo la metà del canone di locazione riferito all’abitazione comune, senza verificare se il convivente avesse mezzi finanziari sufficienti per far fronte al pagamento dell’altra metà delle spese locative. L’incarto va pertanto retrocesso all’Ufficio affinché accerti questa circostanza e determini l’importo da computare nel minimo vitale in conformità dei principi esposti in questa sentenza. Qualora il convivente non dovesse avere redditi sufficienti e s’imponesse di tenere conto di una pigione inferiore a quella attualmente corrisposta dall’escussa, la decurtazione potrà essere concretamente attuata solo nel rispetto dei termini contrattuali (cfr. DTF 119 III 73; Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 130 p. 41), salvo che essi siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 e segg.; Ochsner, Comm. romand de la LP, 2005, n. 115 s. ad art. 93).
2. La ricorrente contesta inoltre l’importo del suo salario indicato sul verbale di pignoramento, facendo valere che lo stesso non è fisso ma varia da un mese all’altro a dipendenza dell’ammontare della trattenuta effettuata dal suo datore di lavoro per le spese delle comunicazioni private, eseguite con il cellulare della ditta. A prescindere dal fatto che le spese telefoniche sono già prese in considerazione nel minimo vitale di base (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93), la censura è comunque da ritenere irricevibile per carenza d’interesse, poiché l’importo del reddito riportato sul verbale di pignoramento, così come l’eccedenza mensile pignorabile menzionata (in fr. 500,45), hanno valore unicamente indicativo, ovvero servono per dare un’indicazione dell’importo scoperto per il quale il verbale di pignoramento potrà valere quale attestato di carenza di beni provvisorio ai sensi dell’art. 115 cpv. 2 LEF (CEF 22 settembre 2005 [15.05.88], cons. 4). In realtà, il pignoramento verte sulla quota di salario “eccedente il minimo di esistenza fissato in fr. 2'892.00 mensile” (cfr. avviso di notificazione di pignoramento di salario indirizzato a __________ SA). In altri termini, l’esito del pignoramento non dipende dalla cifra del salario riportato sul verbale di pignoramento.
3. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 21 cpr. 4 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 26 aprile 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, il pignoramento di salario eseguito dall’CO 1 il 23 aprile 2007 a favore del gruppo n. __________ è annullato.
1.2. L’incarto è retrocesso all’CO 1 per nuova decisione nel senso dei considerandi 1.2 e 1.4.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RA 1, __________;
– RA 3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.