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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 4 maggio 2007 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’aggiudicazione a suo favore, il 13 febbraio 2007, di un credito vantato dalla società PI 1, , ora cancellata dal registro di commercio, nei confronti di PI 2;
viste le osservazioni 21 maggio 2007 di PI 3, __________, e 25 maggio 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 13 novembre 2006, è stata decretata la sospensione per mancanza di attivo della procedura fallimentare a carico della società PI 1, __________;
che il 13 febbraio 2007, nell’ambito della successiva continuazione – giusta l’art. 230 cpv. 4 LEF – di diverse esecuzioni (es. __________, ecc.) promosse contro detta società prima del fallimento, l’CO 1 ha aggiudicato a favore della ricorrente RI 1 il “credito contestato di fr. 27'800.00 vantato [dalla PI 1] nei confronti dello Studio PI 2, , come da precetto esecutivo del 12 dicembre 2005 [n. __________]”;
che il 15 marzo 2007, la società PI 1 è stata cancellata dal registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC;
che il 12 aprile 2007, la ricorrente ha chiesto all’Ufficio di completare il verbale d’incanto 13 febbraio 2007, indicando quale debitore del credito aggiudicato, oltre alla direzione lavori PI 2 anche il committente PI 3;
che con provvedimento 25 aprile 2007, l’CO 1 ha comunicato alla ricorrente di non poter dare seguito alla sua domanda stante la chiusura dell’incanto;
che RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, affermando che esso vanificherebbe il recupero del credito in questione e che l’Ufficio sarebbe comunque tenuto ad incassarlo presso il committente o la direzione lavori nell’ambito del fallimento della PI 1;
che in quanto diretto contro l’aggiudicazione (avvenuta già il 13 febbraio 2007), il ricorso è manifestamente tardivo;
che l’Ufficio, nelle condizioni d’asta, ha escluso ogni garanzia sui beni messi all’incanto e non risponde pertanto dell’esistenza del credito che la ricorrente ha acquistato a suo rischio e pericolo;
che la ricorrente non fa d’altronde parte del gruppo di creditori a favore dei quali è stato eseguito l’incanto, sicché le mancherebbe ogni legittimazione per chiedere l’aggiudicazione di eventuali altri crediti dell’escussa;
che in ogni caso ulteriori atti esecutivi dell’Ufficio sono esclusi, dal momento che le esecuzioni si sono estinte con la cancellazione dell’escussa a registro di commercio (CEF 1° marzo 2001 [15.00.208], cons. 2.1);
che la ricorrente avrebbe semmai dovuto presentare le sue richieste d’incasso o di cessione del credito in questione nella procedura fallimentare a carico della PI 1, la quale è però stata chiusa già a fine del 2006;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 230 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 4 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione all’avv. RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.