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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sull’istanza 21 dicembre 2006 di
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RI 1
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tendente alla determinazione della sua remunerazione quale Amministrazione speciale e alla proroga del termine per chiudere il fallimento di
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CO 1
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esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto:
A. Il fallimento in oggetto è aperto dal 2 gennaio 1995.
Il 30 aprile 1996 la prima assemblea dei creditori ha nominato la società RI 1 quale amministrazione speciale del fallimento.
Nella stessa occasione è stata designata una delegazione dei creditori composta degli avv. __________, __________, __________ e del signor __________.
Per evitare la sospensione del fallimento per mancanza di attivo, i maggiori creditori ipotecari (__________ e __________ si sono dichiarati disposti a garantire le spese di liquidazione.
B. In occasione della seconda adunanza del 16 settembre 1998, i creditori presenti o validamente rappresentati (23 su 38) hanno accettato il conto dei costi dell’amministrazione fallimentare (stato al 31 luglio 1998), pari a fr. 665'157,20 (ossia fr. 571'070,70 per ATAG, fr. 88'035,60 per la delegazione dei creditori e fr. 6’050,90 per spese diverse), preso atto che la nota dell’amministrazione, dopo deduzione degli anticipi versati dalle banche, rimaneva scoperta nella misura di fr. 149'816,30 (trattanda 4, doc. K). Inoltre, essi hanno rifiutato di autorizzare l’amministrazione a compensare i suoi onorari e i costi con i ricavi per gli affitti, ma hanno accettato che il pool di banche che già garantivano i costi del fallimento versasse all’amministrazione degli anticipi rateizzati (“Abschlagszahlungen”), quest’ultima avendo precisato di applicare la fascia media-bassa della tariffa fiduciaria svizzera (ovvero fr. 170-180.--/ora) e di riconoscere per la delegazione dei creditori una remunerazione oraria di fr. 200.-- (trattande 15-16). L’assemblea ha d’altronde anche deciso di sostituire la delegazione dei creditori con una nuova delegazione composta del signor __________ (__________), dell’avv. __________ (in rappresentanza della creditrice __________) e del signor __________ (__________, in rappresentanza della creditrice __________).
C. Il 31 ottobre 2000, in seguito alla cessione dei crediti ipotecari delle banche alla società P__________ e al consecutivo ritiro dei loro rappresentanti in seno alla delegazione dei creditori, l’amministrazione speciale ha proposto ai creditori in via di circolare una nuova delegazione composta degli avv. __________ (in rappresentanza di P__________), __________ (per la signora __________ e per il proprio credito) e del signor __________ (per i creditori chirografari tedeschi). Nella seduta del 10 novembre 2000, la nuova delegazione dei creditori ha autorizzato l’amministrazione a prelevare i suoi onorari scoperti (fr. 272'377,40) e gli onorari di avvocati esterni (fr. 36'869,75) dal conto affitti e l’avv. __________, a nome di P__________, si è impegnato a garantire lo scoperto nella misura dei ricavi realizzati all’asta (trattanda 3, doc. S).
D. Con lettera circolare 13 agosto 2004 (doc. U), l’amministrazione speciale ha comunicato ai creditori l’importo dell’offerta globale 22 luglio 2004 (doc. Z) proposta da P__________ e da altre società e persone fisiche vicine al presidente del suo consiglio d’amministrazione, __________, per l’acquisto di tutti i fondi e di parte dell’inventario della fallita, ovvero per fr. 15'341'251,26 (pari grosso modo al valore di stima peritale dei fondi), precisando che gli aggiudicatari avrebbero pagato le spese della liquidazione (fr. 1'107'550,26), compreso un dividendo di fr. 60'000.-- a favore dei creditori chirografari (corrispondente circa al 6% dei loro crediti), e avrebbero compensato la rimanenza del prezzo con parte dei propri crediti garantiti da pegno (per un importo complessivo di fr. 28'993'480,36, cfr. doc. Z). E’ stato impartito un termine ai creditori per formulare offerte superiori. L’aggiudicazione ha avuto luogo il 15 settembre 2004 alle condizioni stabilite nell’offerta 22 luglio 2004 (doc. Y).
E. L’importo di fr. 60'000.-- è poi stato distribuito ai creditori chirografari – esclusi alcuni di essi vicini agli aggiudicatari giacché avevano rinunciato al loro dividendo – secondo la tabella di cui al doc. BB. Dall’offerta 22 luglio 2004 (doc. Z) si evince che i costi dell’amministrazione speciale sono stati concordati forfetariamente con i creditori ipotecari in fr. 1'410'771,15 per il periodo 1996-2004 e sono stati pagati in parte con gli anticipi versati dal pool delle banche e in parte con gli affitti dei fondi della fallita. Gli aggiudicatari hanno inoltre versato fr. 79'363,15.-- supplementari (compresi nell’importo di fr. 1'107'550,26 di cui sopra) a copertura dei costi di chiusura del fallimento.
F. Con l’istanza in esame, RI 1 chiede “la piena conferma della distinta degli onorari e spese maturati nel fallimento CO 1”, allegata quale doc. CC, da cui si evince che il totale degli onorari e spese dal 30 aprile 1996 al 15 dicembre 2006 ammonta a fr. 2'503'640,39 (ripartiti in fr. 1'442'088,35 di onorari e fr. 1'061'552,14 di spese), escluso un “margine per onorari e costi futuri fino alla chiusura del fallimento” di fr. 20'260,39. L’istante sottolinea come il fallimento sia stato interamente autofinanziato dalle banche (con mezzi liquidi esterni al fallimento) e dal creditore pignoratizio aggiudicatario degli immobili (con i mezzi liquidi che gli sarebbero spettati).
G. Visto che la distinta presentata (doc. CC) comprendeva anche spese e onorari di terzi (delegazione dei creditori, perito immobiliare, avvocati, notai, ecc.), la Camera ha richiesto l’allestimento di una nuova distinta, impostata in modo da indicare gli onorari riferiti solo all’operato dell’amministrazione speciale, da una parte, e della delegazione dei creditori dall’altra. L’istante ha prodotto il documento l’8 gennaio 2007. Ne risulta che gli onorari per i delegati ammontano a fr. 74'991.-- e quelli dell’amministrazione speciale a fr. 1'382'809,80.
Considerando in diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso dell'art. 19 aLEF (ora dell’art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) (art. 2 OTLEF).
2. L’art. 47 OTLEF disciplina la remunerazione straordinaria dovuta nelle procedure complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1. Giusta l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2 OTLEF).
2.2. Con “tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di complessità accresciuta (con una graduazione dipendente dal tipo di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3. L’autorità di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF, nonché l’importo della remunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100, cons. 2; 114 III 44, cons. 2; 108 III 69 cons. 2; 103 III 67 ad 3 e 68 ad 4).
2.4. Riservata la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione speciale.
3. Nel caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi dell’art. 47 OTLEF, in considerazione dell’elevato numero di fondi da realizzare (4 particelle in proprietà, 21 quote di comproprietà e 26 particelle in proprietà per piani) e della loro natura, che ne ha complicato la realizzazione (cfr. doc. E), dell’esistenza di blocchi LAFE, della necessità di sorvegliare la gestione alberghiera affidata alla società C__________ SA e delle numerose cause giudiziarie a cui l’amministrazione speciale ha dovuto far fronte (cfr. doc. L).
3.1. La tariffa oraria esposta dagli amministratori, che sembra corrispondere alla fascia media-bassa della tariffa fiduciaria svizzera (ovvero fr. 170-180.--/ora: cfr. doc. K) (le distinte prodotte indicano tuttavia solo importi in franchi senza menzione del dispendio di tempo lavorativo in ore), è conforme a quella massima ammessa dalla giurisprudenza cantonale per le prestazioni di complessità accresciuta. La documentazione allegata all’istanza non permette però di determinare se l’amministrazione speciale ha correttamente calcolato i suoi onorari ripartendo le prestazioni nelle tre categorie di attività definite dalla giurisprudenza e applicandovi la relativa tariffa oraria (ovvero, per le mansioni contabili tra fr. 50.--/80.--/ora e per i lavori di segretariato tra fr. 30.--/50.--, cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004 [15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.). Già per questo motivo, gli atti andrebbero retrocessi all’istante affinché producesse una “distinta particolareggiata” conforme a quanto previsto dall’art. 84 RUF.
3.2. D’altronde, alcuni importi esposti dall’istante non potrebbero essere integralmente ammessi: è il caso di operazioni il cui dispendio orario appare eccessivo rispetto ai criteri di economicità insiti nella OTLEF, come ad esempio l’esame delle insinuazioni, l’allestimento della graduatoria, degli elenchi oneri e dell’inventario, il cui costo supera fr. 220'000.--.
Anche le prestazioni per la preparazione e la presenza alla seconda assemblea dei creditori, fatturate in fr. 38'400.-- (la tassa ordinaria è di fr. 1'000.--, art. 45 OTLEF), così come la presenza alle sedute della delegazione dei creditori, fatturate in quasi fr. 240'000.--, appaiono ineconomiche, in particolare per la presenza in talune occasioni di cinque rappresentanti di RI 1 a una singola seduta. D’altronde, la maggior parte dei colloqui avuti con rappresentanti della Camera o dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano non riguardavano operazioni necessarie dal punto di vista istituzionale. Non si può nemmeno non ricordare – come già fatto in precedenza (cfr. CEF 13 marzo 2006 [15.06.3]) – che gli atti effettuati a favore dell’aggiudicatario dopo l’aggiudicazione non possono essere posti a carico di tutti i creditori.
3.3. Ciò nonostante, l’istante sottolinea come il fallimento sia stato interamente autofinanziato, in una prima fase, dalle banche creditrici ipotecari (con mezzi liquidi esterni al fallimento) e poi dai creditori pignoratizi aggiudicatari degli immobili (con mezzi liquidi che gli sarebbero comunque spettati). Ricorda inoltre che tutti i creditori, nella seconda adunanza, hanno ammesso il conto degli onorari e delle spese dell’amministrazione fallimentare e della delegazione dei creditori (doc. K, trattanda 4), e che la maggioranza di essi ha accettato che l’amministrazione prelevasse i costi non coperti dalle banche dai ricavi dell’affitto dovuto da C__________ SA, (doc. K, trattande 15 e16). L’istante ha d’altronde rilevato che nessun creditore si è opposto all’offerta globale del 22 luglio 2004 la quale già precisava l’importo complessivo degli onorari e delle spese di amministrazione, né i creditori chirografari si sono opposti al riparto in loro favore dell’importo di fr. 60'000.--, pur essendo stati informati che i costi di amministrazione erano stati in parte pagati con i ricavi della liquidazione.
3.4. Viste le circostanze concrete del caso, occorre chiedersi se, come implicitamente sostenuto dall’istante, il consenso unanime dei creditori sia un motivo perché si possa derogare all’esigenza posta all’art. 47 OTLEF secondo cui nelle procedure complesse la remunerazione dell’amministrazione fallimentare è fissata dall’autorità di vigilanza.
a) Al riguardo, è ovvio che solo un’approvazione unanime ed esplicita dei creditori e del fallito può entrare in considerazione. La legge impone infatti una verifica d’ufficio prima del deposito dello stato di riparto: ciò significa che il controllo ufficiale voluto dal legislatore e inteso a proteggere i creditori e il fallito contro remunerazione eccessive (cfr. lettera 30 novembre 1977 del Tribunale federale all’autorità di vigilanza di Ginevra, DTF 103 III 67 ad 2) – il cosiddetto carattere “sociale” della OTLEF (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2; DTF 108 III 69 cons. 2) – mira anche alla salvaguardia degli interessi dei creditori minoritari e che l’assenza di contestazione dello stato di riparto definitivo depositato, in contrasto con l’art. 84 RUF, prima che l’autorità di vigilanza abbia determinato la remunerazione dell’amministrazione, non può validamente essere considerata quale approvazione tacita dei costi di liquidazione.
Nel caso di specie, se la decisione sulla trattanda 4 adottata nella seconda adunanza dei creditori potrebbe essere considerata quale valida accettazione della remunerazione chiesta da RI 1 per le prestazioni fornite fino a quel momento – ancorché non sia documentato l’accordo dei rappresentanti della fallita –, manca una simile risoluzione per quanto concerne gli onorari successivi.
b) Dallo scopo dell’art. 47 OTLEF va però dedotto che la determinazione degli onorari dell’amministrazione a cura dell’autorità di vigilanza non ha senso per quanto concerne quei creditori che non subirebbero comunque nessun danno concreto anche se la remunerazione dell’amministrazione superasse i limiti posti dalla stessa norma. Ciò si verifica in particolare per i creditori che non percepirebbero nessun dividendo anche nell’ipotesi in cui la remunerazione dell’amministrazione fosse ridotta a quella ammissibile in virtù dell’art. 47 OTLEF.
Nel caso in esame, l’importo dell’offerta globale per l’acquisto dei fondi gravati da pegno (di fr. 14'233'701.--, doc. Z ad 2), pari grosso modo al loro valore di stima peritale, è ben lungi dal coprire i crediti ipotecari iscritti negli elenchi oneri, il cui importo, al 2 gennaio 1995, ammontava a fr. 28'993'480.36 (doc. Z). In altre parole, qualsiasi riduzione delle spese di amministrazione non avrebbe comunque permesso alcun versamento di dividendo ai creditori chirografari. Certo può lasciare perplessi il fatto che i fondi liberi da pegno, stimati in fr. 1'104'126 (con il rilievo però che il loro valore economico è strettamente legato alle altre proprietà del complesso), e le altre posizioni dell’inventario, in particolare le pretese scoperte nei confronti di C__________ SA, pari a fr. 432'344,30, siano stati pagati solo fr. 60'000.-- (cfr. doc. Z, ad I p. 1 terzo punto e p. 2 quinto punto, nonché ad II/5, primo punto: da notare che gli altri impegni sono relativi a spese che almeno in parte risultavano verosimilmente a carico dei creditori ipotecari giusta l’art. 262 cpv. 2 LEF). Fatto sta comunque che i creditori chirografari non hanno contestato l’offerta globale, né hanno proposto offerte migliori per quanto concerne anche solo gli attivi non gravati da pegno, sicché un’eventuale riduzione della remunerazione di RI 1 andrebbe esclusivamente a favore dei creditori ipotecari e non già dei creditori chirografari.
c) In queste condizioni, ritenuto che i creditori ipotecari hanno accettato l’offerta globale con piena cognizione della remunerazione chiesta dall’istante, una verifica della stessa è inutile, giacché una eventuale modifica della nota di RI 1 lederebbe gli accordi contrattuali senza giustificazione dal punto di vista della ratio legis dell’art. 47 OTLEF. Né si possono ipotizzare violazioni degli interessi della società fallita, che verrà cancellata dopo la chiusura del fallimento. Rimane comunque salva la facoltà dei terzi non parte alla procedura fallimentare, quali gli amministratori e altri terzi nei confronti dei quali sono state iscritte nell’inventario (sub n. 67-74) pretese di responsabilità, di contestare l’accettazione da parte dei creditori ipotecari di onorari eventualmente non conformi ai dettami dell’art. 47 OTLEF.
4. Le stesse considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda la remunerazione dei membri della delegazione dei creditori, con riferimento all’art. 47 cpv. 2 OTLEF. Si prescinde pertanto anche in questo caso di controllare gli onorari versati loro.
5. L’art. 47 OTLEF si applica solo alle prestazioni fornite dai membri dell’amministrazione speciale e delle delegazione dei creditori. Non appare direttamente applicabile alle prestazioni delegate a terzi, sebbene la OTLEF ne determini in linea di principio anche la remunerazione (DTF 103 III 45 e segg.). In assenza di ricorso, questa Camera non deve pertanto d’ufficio verificare le note d’onorario esposte da ausiliari dell’amministrazione (cfr. CEF 14 luglio 2005 [15.05.55], cons. 5).
6. In occasione dell’inoltro dell’istanza, RI 1 ha anche chiesto la proroga del termine per chiudere il fallimento giusta l’art. 270 LEF. Al di là del fatto che l’istante abbia rispettato solo in parte le indicazioni contenute nella precedente decisione di proroga (CEF 13 marzo 2006 [15.06.3]), occorre concederle un’ultima proroga fino alla fine del corrente anno, affinché depositi lo stato di riparto definitivo, ne dia avviso ai creditori, allestisca e spedisca gli attestati di carenza di beni e la relazione finale, presenti al Pretore che ha pronunciato il fallimento istanza di chiusura del fallimento, pubblichi la relativa decisione sul FUC e sul FUSC e depositi l’incarto all’__________ (cfr. foglio informativo allegato alla Circolare CEF n° 31/2005 sulle amministrazioni fallimentari speciali).
Richiamati gli art. 237 cpv. 2, 241 e 270 LEF, 84, 97 RUF, 47 OTLEF;
pronuncia:
1. L’istanza 21 dicembre 2006 di RI 1, __________, è accolta, nel senso che per la determinazione della remunerazione dell’istante, quale amministrazione speciale del fallimento di CO 1, e della delegazione dei creditori fa stato la distinta al 15 dicembre 2006 (prodotta quale doc. CC), senza che sia necessaria una verifica dell’autorità di vigilanza.
2. L’istanza di RI 1, tendente alla proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare di PI 1, è accolta.
2.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2007 per l'evasione delle incombenze di cui al considerando 6.
3. Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.