Incarto n.
15.2007.70

Lugano

3 luglio 2007

CJ/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 19 giugno 2007 di

 

 

 RI 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro le istanze 24 maggio 2007 d’iscrizione a registro fondiario quale nuova proprietaria delle part. n° __________ e __________ RFD __________ e n° __________ RFD __________ di

 

 

PI 1

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che il 1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità giacente fu PI 1;

 

                                         che il 24 marzo 2005, la Segretaria assessore della Pretura __________ ha accolto le azioni presentate il 28 giugno 2001 da alcuni cessionari dei diritti della massa (__________, __________, __________ e __________) tendenti alla revoca di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della figlia RI 1, e ha di conseguenza ordinato a quest’ultima la retrocessione alla massa fallimentare dei fondi part. n° __________ e __________ RFD __________ e n° __________ RFD __________ (inc. OA.2001.453/454, doc. B e C);

 

                                         che la II Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto gli appelli presentati contro dette sentenze il 18 agosto 2006 (inc. 12.2005.90/91, doc. D e E), mentre i ricorsi per riforma sono stati respinti dal Tribunale federale il 16 maggio 2007 (inc. 5C.231 e 323/2006, doc. F e G);

 

                                         che sulla base di queste decisioni, l’CO 1, il 24 maggio 2007, ha chiesto agli uffici del registro fondiario competenti l’iscrizione della massa fallimentare quale nuova proprietaria delle menzionate particelle;

 

                                         che RI 1 ha contestato le avvenute iscrizioni sia con il ricorso qui in esame sia con istanze di rettifica del registro fondiario giusta l’art. 977 CC;

 

                                         che l’Ufficiale dei registri di __________, il 25 giugno 2007, ha sospeso la procedura di rettifica in attesa della decisione dell’autorità di vigilanza;

 

                                         che giusta l’art. 291 cpv. 1 LEF, chi per un atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli;

 

                                         che il termine di “restituzione” è improprio, nella misura in cui il beneficiario dell’atto revocabile è tenuto solo a tollerare la realizzazione forzata del diritto patrimoniale trasferitogli (Peter, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 291);

 

                                         che la pretesa della massa fallimentare contro il beneficiario è di natura personale e non reale (Schüpbach, Droit et actions révocatoires, Basilea/Francoforte sul Meno 1997, n. 13 e 17 ad art. 291; Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 291), gli effetti civili del negozio giuridico revocato rimanendo impregiudicati (DTF 98 III 46; Bauer, op. cit., n. 10 ad art. 291);

 

                                         che il diritto patrimoniale trasferito in modo revocabile non fa quindi ritorno nel patrimonio del fallito/defunto, ma rimane in quello del beneficiario fino all’aggiudicazione (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 16 ad art. 291);

 

                                         che quando la revocazione verte su un immobile, la sua realizzazione forzata avviene pertanto senza preventiva rettifica del registro fondiario (DTF 55 III 167; Peter, op. cit., loc. cit.);

 

                                         che di conseguenza i provvedimenti impugnati vanno annullati;

 

                                         che l’ufficio dei fallimenti, onde prevenire un’eventuale alienazione dell’immobile a un terzo in buona fede che potesse danneggiare la massa in caso d’insolvibilità del beneficiario, può solo chiedere al giudice civile di ordinare l’annotazione di una restrizione del diritto di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 CC (cfr. Schüpbach, op. cit., n. 153 e segg. ad art. 289; Gilliéron, op. cit. loc. cit.), ritenuto che questa norma concerne sia le pretese contestate che quelle – come nel caso di specie – esecutive;

 

                                         che in concreto – perché non è oggetto dell’impugnazione – rientra nella competenza dell’Ufficio la decisione di eventualmente chiedere l’annotazione di tale misura conservativa, ricordato che la pretesa dei cessionari del diritto di revocazione risulta comunque tuttora oggetto di un’annotazione provvisoria in virtù dell’art. 961 CC (dg __________, risp. __________);

 

                                         che il ricorso va pertanto accolto;

 

                                         che non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 291 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 19 giugno 2007 di RI 1, __________, è accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza, le istanze 24 maggio 2007 agli uffici del registro fondiario di __________ e di __________ sono annullate.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. RA 1, __________;

                                         – avv. __________, __________, per __________, __________, __________ e __________.

                                                                           

                                          Comunicazione a:

                                          – CO 1;

                                          – Ufficio del registro fondiario del Distretto __________, sede;

                                          – Ufficio del registro fondiario del Distretto __________, __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.