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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/rgc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 3 agosto 2007 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento di reddito eseguito il 16 luglio 2007 nei confronti del ricorrente a favore del gruppo n. __________ composto di:
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1. PI 1 (es. n. __________) 2. PI 2 (es. n. __________) 3. PI 3 (es. n. __________)
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viste le osservazioni preliminari formulate il 6 agosto 2007 dall’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che RI 1 chiede che venga computata nel suo minimo di esistenza l’intera pigione di fr. 1'402,55 da lui pagata e non solo l’importo ridotto di fr. 461.-- (circa un terzo della stessa) preso in considerazione nella decisione impugnata;
che il motivo di tale riduzione non è indicato nel provvedimento impugnato;
che risulta però da una nota manoscritta dell’incarto dell’ufficio che l’affitto è stato considerato nella misura di un terzo per tenere conto della segnalazione 23 marzo 2007 del PI 1, secondo cui l’escusso vivrebbe nell’appartamento in questione con i genitori e con il fratello che, a detta del Comune, sarebbero economicamente autosufficienti;
che non si evince dall’incarto che l’Ufficio abbia verificato tale circostanza;
che in particolare non sono indicate le generalità delle persone che vivono nell’economia domestica dell’escusso, né qual’è la loro situazione finanziaria;
che già per questo motivo l’incarto va retrocesso all’Ufficio per i menzionati accertamenti;
che l’Ufficio non si è d’altronde determinato sulle spese supplementari allegate dal ricorrente (e in parte dimostrate) di cui egli chiede il computo nel suo minimo di esistenza (canone mensile per il posteggio autoveicoli, spese di riscaldamento, contributi AVS mensili e spese mediche);
che anche per tali spese occorre che l’Ufficio esegua accertamenti e si determini con un provvedimento motivato, fermo restando che spetta all’escusso produrre le prove relative all’effettivo pagamento delle spese che allega (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF per analogia; Isaak Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, Zurigo 2002, p. 32 e segg.; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 82 ad art. 93);
che segnatamente spetta a RI 1 produrre la prova del pagamento dei contributi AVS (ricevute o conferma della Cassa cantonale di compensazione) e delle sue asserite spese mediche, rispettivamente delle partecipazioni messe a suo carico dalla cassa malati;
che in attesa della nuova decisione dell’Ufficio il pignoramento va comunque confermato a concorrenza della parte dei redditi del ricorrente che eccede l’importo che egli ammette costituire il proprio minimo di esistenza, ovvero fr. 3'526,55;
che il ricorso va pertanto parzialmente accolto, sicché la domanda tendente alla concessione dell’effetto sospensivo diventa priva di oggetto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 21 cpv. 4 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 3 agosto 2007 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, il pignoramento di reddito eseguito il 16 luglio 2007 a favore del gruppo n. __________ è riformato nel senso che il minimo di esistenza di RI 1 viene determinato in fr. 3'526,55 fino a nuova decisione dell’Ufficio in conformità del dispositivo n. 1.2.
1.2. L’incarto è retrocesso all’CO 1 per nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;
– RA 2, sede;
– RA 3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.