Incarto n.
15.2007.88

Lugano

28 novembre 2007

CJ/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 13 agosto 2007 di

 

 

RI 1

rappr. dall’ RA 3

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ decretati contro il ricorrente a favore di

 

 

PI 1

rappr. dall’RA 1 , rispettivamente

dal RA 2

 

viste le osservazioni 22 agosto e 14 settembre 2007 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                   1.   Il 25 e il 31 luglio 2007, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato nei confronti del ricorrente il sequestro del credito vantato da quest’ultimo contro la società di assicurazioni __________ “a dipendenza della liquidazione del furto di beni mobili di cui al sinistro No 2007-__________ polizza no __________”. I medesimi giorni, l’Ufficio ha eseguito il sequestro di tale credito e diffidato l’assicurazione ai sensi dell’art. 99 LEF.

 

                                   2.   Con un “ricorso in appello”, l’escusso contesta parzialmente entrambi i sequestri, facendo valere che tra gli oggetti rubati nel maggio 2007 vi erano una somma di denaro in contanti di fr. 1'400.--, destinata al pagamento della pigione mensile e del premio della cassa malati, nonché un televisore stimato in fr. 3'300.--. Secondo il ricorrente, questi oggetti sono impignorabili. Chiede pertanto che i sequestri siano limitati all’importo residuo dell’importo forfettario di fr. 9'000.-- da versare dall’assicurazione, ovvero fr. 4'300.--.

 

                                   3.   Malgrado l’errata denominazione dell’impugnazione, non vi sono dubbi che si tratta di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF, dal momento che il ricorrente chiede di liberare dal sequestro parte dell’importo che ritiene assolutamente impignorabile. Così facendo, egli rimprovera all’Ufficio, ancorché solo implicitamente, una violazione dell’art. 92 LEF, che anche in materia di sequestro deve essere fatta valere con ricorso (cfr. art. 275 LEF e CEF 24 giugno 2002 [15.02.84]).

 

                                   4.   Secondo dottrina e giurisprudenza, il televisore non è un oggetto indispensabile ai sensi dell’art. 92 n. 1 LEF, salvo in casi eccezionali, ad esempio se l’escusso è invalido (vonder Mühll, n. 11 ad art. 92; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 84 ad art. 93, con rif.; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 75 ad art. 92). Nel caso concreto, il ricorrente non allega circostanze particolari che possano giustificare il carattere impignorabile che egli attribuisce al televisore né dimostra di non disporre dei mezzi finanziari per comprare un televisore consono alla propria situazione economica. La censura non può quindi essere accolta.

 

                                   5.   Per quanto riguarda la parte del risarcimento destinata a compensare l’importo in contanti di fr. 1'400.--, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 92 LEF non prevede l’impignorabilità assoluta del canone di locazione e dei premi della cassa malati, per il buon motivo che non sono attivi bensì passivi. Tutt’al più si considera che tali spese, a determinate condizioni – una delle quali essendo il fatto che vengano effettivamente e regolarmente pagate – fanno parte del minimo di esistenza dell’escusso ai sensi dell’art. 93 LEF. Tuttavia, l’indennità di assicurazione in questione non può essere considerata né come reddito (ovvero provento di un’attività lavorativa dipendente o indipendente), né come usufrutto, né come rendita vitalizia, né come prestazione destinata a risarcire una perdita di guadagno o ad assicurare il mantenimento dell’escusso giusta l’art. 93 LEF. Tale indennità è quindi illimitatamente pignorabile. A titolo aggiuntivo, occorre del resto rilevare che il ricorrente non ha dimostrato – e nemmeno allegato – di non aver potuto far fronte al pagamento del canone di locazione e dei premi della cassa malati di aprile o di maggio 2007. D’altronde, poiché egli non ha provato di aver pagato regolarmente queste spese prima e dopo il furto, non vi è alcuna garanzia che l’importo che chiede di lasciargli a libera disposizione andrebbe effettivamente utilizzato allo scopo indicato. Di conseguenza, anche questa seconda censura dev’essere respinta.

 

                                   6.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 92, 93, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 13 agosto 2007 di RI 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:  – avv. RA 3, __________;

                                                                   – RA 1, __________;

                                                                   – RA 2, __________.

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1, sede.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.