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Incarto n. |
Lugano CJ/sc/kc |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2008 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 gennaio 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
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PI 1
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esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che per l'art. 7 cpv. 1 LPR, l'atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all'organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l'organo e per l'autorità di vigilanza);
che l'atto deve indicare, tra l'altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);
che il gravame deve essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze legali, entro il termine di ricorso;
che nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a scrivere la parola “opposizione” in calce alla comminatoria di fallimento;
che egli non ha d’altronde dato seguito allo scritto 30 gennaio 2008 dell’Ufficio, con cui gli è stato impartito un termine di 10 giorni per motivare il ricorso;
che il ricorso, nella misura in cui debba essere considerato tale, risulta pertanto irricevibile;
Richiamati gli art. 17 e 20a LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 28 gennaio 2008 di RI 1, __________, nell’esecuzione no. 325'341 è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
– RI 1, __________;
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.