Incarto n.
15.2008.22

Lugano

3 aprile 2008

CJ/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull’istanza 3 marzo 2008 di

 

 

IS 1

 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

 

 

PI 1

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

 

che il fallimento, decretato il 26 novembre 2004, è stato sospeso per mancanza di attivo il 10 gennaio 2005;

 

che la liquidazione è però stata continuata in procedura ordinaria con pubblicazione del __________ 2005 (FUC __________, __________), in seguito all’anticipo delle spese di liquidazione;

 

che l’istante è stato nominato amministratore speciale in occasione della prima assemblea dei creditori il 14 febbraio 2005, la quale ha pure designato una delegazione dei creditori composta dell’avv. __________, di __________ e di __________;

 

che la graduatoria è stata depositata il 29 ottobre 2007 (FUC 86/2007, p. 8257);

 

che l’11 dicembre 2007 si è tenuta la seconda assemblea dei creditori;

 

che dopo un richiamo del 14 dicembre 2007 di questa Camera, l’amministratore speciale, il 3 marzo 2008, ha presentato istanza di proroga del termine per ultimare la liquidazione;

 

che egli espone che la liquidazione ha conosciuto inattesi ritardi a causa delle trattative intervenute tra il creditore ipotecario (__________) e la conduttrice del capannone industriale che sorge sull’unico attivo della fallita, ovvero un diritto per sé stante e permanente iscritto su un fondo situato nella zona industriale di __________;

 

che le trattative erano legate al problema dello smaltimento di rifiuti industriali tossici depositati sul sedime in questione, che la conduttrice si era impegnata ad eseguire in cambio di una riduzione del canone locativo;

 

che le trattative vertevano anche sulla manutenzione del capannone (in particolar modo per quanto concerne il tetto) e sulla vendita a trattative private del diritto per sé stante e permanente alla stessa conduttrice;

 

che l’amministrazione fallimentare, non avendo i mezzi né per lo smaltimento dei rifiuti tossici né per la manutenzione del capannone, si è limitata a tentare di mediare le parti e a curare i rapporti con altri potenziali acquirenti dello stabile;

 

che l’eccessiva durata delle trattative ha condotto l’amministratore a proporre e a far decidere alla seconda assemblea dei creditori la vendita all’asta del diritto per sé stante e permanente nel 2008;

 

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

 

che in concreto non si può non rilevare come l’istante abbia aspettato più di 3 anni prima di chiedere la prima proroga;

 

che d’altronde non si spiega perché si sia atteso quasi 3 anni prima del deposito della graduatoria (ricordato il termine di 60 giorni previsto all’art. 247 cpv. 1 LEF);

 

che tale modo di procedere ha in particolare ritardato eccessivamente la convocazione della seconda assemblea dei creditori, privando questi ultimi della facoltà di decidere quanto richiedeva la gestione del fallimento (art. 253 cpv. 2 LEF), ovvero, nel caso di specie, di pronunciarsi sull’opportunità delle trattative tra conduttrice e creditrice ipotecaria (rispetto a una vendita immediata) e dell’intervento dell’amministratore, con un costo che, come rilevato nella sua relazione alla seconda assemblea, probabilmente assorbirà interamente le disponibilità della massa non gravate da pegno (con il rilievo che tutti gli onorari e le spese esposte per operazioni relative allo stabile dovranno comunque essere considerati quali spese di amministrazione del pegno ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF);

 

che l’omissione d’indicazioni precise nella graduatoria, giusta l’art. 60 cpv. 3 RUF, sulla questione di sapere se i macchinari fissati al terreno siano o no da considerare quali accessori del fondo e quindi siano o no gravati dai pegni immobiliari rischia di ritardare ulteriormente la procedura qualora vi siano contestazioni in sede di ripartizione;

 

che la procedura in esame non rispetta quindi l’imperativo di celerità posto dalla legge;

 

che tuttavia dev’essere rilevato che i creditori non sembrano essersi lamentati dei ritardi e anzi hanno avallato l’operato dell’amministrazione del fallimento in occasione della seconda assemblea;

 

che ora occorre che l’istante si attivi con celerità per mettere in atto la decisione della seconda assemblea dei creditori di porre all’asta il diritto per sé stante e permanente e i macchinari e per portare la liquidazione a termine;

 

che a questo scopo si concede la proroga richiesta, invitando l’istante, nel futuro, a rispettare con scrupolo le norme procedurali del diritto fallimentare.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

 

 

decreta:                     

                                   1.   L’istanza 3 marzo 2008 dell’avv. IS 1, amministratore speciale del fallimento di PI 1, è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 30 settembre 2008.

 

                                   2.   Intimazione all’avv. IS 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario