Incarto n.
15.2008.25

Lugano

7 aprile 2008

EC/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa

 

 

 

PI 1

 

 

 

 

 

 

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

 

 

PI 2

 

 

nonché nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta

 

 

PI 3

 

composte di:

 

 

PI 1, __________

PI 6, __________

PI 4, __________

PI 5, __________

questi due ultimi rappr da: __________ __________, __________

 

 

 

nelle varie esecuzioni di cui ai gruppi di pignoramento n. __________, n. __________ e n. __________ dell’IS 1 promosse contro l’escussa da

 

 

__________, __________

__________, __________

entrambe rappr. dal PI 7, __________

PI 8__________________

rappr. daPI 8, __________

PI 9, __________

rappr. dalla __________, __________

PI 10, __________

 

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1 e di cui ai gruppi di pignoramento n. __________, n. __________ e n. __________ , l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nelle eredità indivise ed in comunione, relitte dai defunti __________ e __________, composte di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5.

                                               L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni la quota di comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________ e la particella n. __________ di __________. Nel verbale di pignoramento non è stato indicato il valore di quanto pignorato.

 

 

 

 

                                     B.      Avendo creditori procedenti presentato le domande di vendita, il __________ dicembre 2007 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il __________ gennaio 2008. All’udienza, alla quale era assente l’escussa e parte dei creditori, nessuna conciliazione è stata raggiunta. In tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore delle quote pignorate a PI 1 in complessivi Fr. 45’000.--

                                              L’__________ febbraio 2008, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione delle quote ereditarie dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

 

 

 

C.            Il 5 marzo 2008 l’IS 1 ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nelle eredità indivise relitte dai defunti __________ e __________, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto:

 

 

                                     1.      Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nelle comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ composte di PI 1PI 6

 

 

 

                                     2.      La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

 

 

 

                                     3.      L’Ufficio ha determinato che la quota parte dell’escussa è di 3/32 della comunione ereditaria fu __________ e di 1/8 della comunione ereditaria fu __________ e che il valore delle quote parte dell’escussa nelle menzionate comunioni ereditarie  assomma a fr. 45'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del __________ gennaio 2008 trasmesso a tutti gli interessati unitamente allo scritto __________ febbraio 2008). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

 

 

 

                                     4.      Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che le masse ereditarie sono costituite dalla quota di comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________ e dalla particella n. __________ RFD di __________ di un valore complessivo di fr. 450'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del __________ gennaio 2008). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alle quote pignorate di pertinenza dell’escussa il valore di fr. 45'000.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso il verbale dell’udienza di conciliazione. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte di 3/32 rispettivamente di 1/8 spettante all’escussa nella vendita dei fondi di proprietà delle comunioni ereditarie.

                                     5.      L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è pertanto accolta.

                                               Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);

 

 

pronuncia:

 

                                     1.      L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è accolta.

 

1.1.      Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1 nella divisione della comunione relitta da __________ e nella divisione della comunione relitta da __________ composta di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5. __________          

    2.         Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                     3.      Intimazione all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.