Incarto n.
15.2008.29

Lugano

3 marzo 2010

CJ/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 10 marzo 2008 di

 

 

RI 1 (I)

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione di assegnazione di termine giusta l’art. 108 LEF emessa il 27 febbraio 2008 nella procedura di sequestro n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di:

 

 

PI 1 (I)

rappr. dall’ RA 2

 

procedura che concerne anche, quale terzo rivendicante dei beni sequestrati:

 

 

PI 2, __________ (I)

rappr. dall’avv. RA 3, __________

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                      

                                  A.   Con istanza 11 febbraio 2008 diretta contro PI 1, RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 e n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a PI 2, segnatamente, ma non solo, il conto n. __________401 ed il conto n. __________347 siccome dagli atti risultanti in realtà averi di PI 1”, presso Banca __________, __________. Il tutto fino a concorrenza di fr. 168'579'827.– (ossia € 105'315'000.– al tasso di conversione Euro/CHF valido per quel giorno) oltre interessi del 5% dal 13 dicembre 2005.

 

 

                                  B.   Il 12 febbraio 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per un importo pari a fr. 168'579'827.– (€ 105'315'000.–) oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2005. È stato immediatamente eseguito dall’CO 1, che ha poi allegato al verbale di sequestro la comunicazione 13 febbraio 2008 della banca, secondo cui “alla data del sequestro il sig. PI 2 è esclusivamente titolare della relazione __________401 PI 2 (relazione nominativa)” e che “sulla relazione bancaria __________401 PI 2 sono depositati complessivi Euro 7'281'165,43”.

 

 

                                  C.   Il 22 febbraio 2008 PI 2 ha formulato opposizione al sequestro e nel contempo ha rivendicato presso l’CO 1 l’appartenenza dei beni sequestrati.

 

 

                                  D.   Il 27 febbraio 2008, l’Ufficio ha assegnato alla creditrice sequestrante un termine di 20 giorni giusta l’art. 108 LEF per promuovere contro il terzo rivendicante azione di contestazione della sua pretesa sul conto n. __________401, pena il riconoscimento della medesima nella procedura in atto.

 

 

                                  E.   Con ricorso 10 marzo 2008, RI 1 contesta quest’ultimo provvedimento, ritenendo che il termine per agire in giudizio vada semmai impartito a PI 2, e che comunque l’avvio di una procedura di rivendicazione sia prematura, dal momento che il sequestro non è (non era) ancora definitivo, stante l’opposizione formulata dallo stesso rivendicante. Sostiene infatti che il diritto del debitore sequestrato sul conto sequestrato sia più verosimile, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 n. 2 LEF, di quello del terzo rivendicante, dal momento che la sua formale intestazione a PI 2 – un semplice prestanome – risulta abusiva e dunque irrilevante, come dimostra il fatto che il Pretore __________, ne abbia decretato il sequestro nell’ambito di una procedura diretta contro PI 1. A titolo abbondanziale, la ricorrente fa valere argomenti analoghi a quelli che – come si vedrà appresso – svilupperà nella procedura di opposizione al sequestro.

 

 

                                  F.   Il 12 marzo 2008, il Presidente della scrivente Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

 

 

                                  G.   Il 25 marzo 2008, PI 1 ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni al ricorso, confermando la sua completa estraneità sia formale (titolarità), sia sostanziale (economica) in relazione ai conti bancari (ed eventuali averi che vi fossero depositati) oggetto di contestazione.

 

 

                                  H.   Nelle proprie osservazioni, PI 2 si oppone all’accoglimento dei ricorso, rilevando di essere l’unico avente diritto economico sulle relazioni n. __________ e __________, come si evince dai formulari A 19 giugno 2001 e 29 novembre 2004, e l’unica persona autorizzata a disporre dei conti. L’opponente afferma poi di aver sempre operato su questi conti in prima persona, a titolo personale, e di essere del tutto estraneo ad ogni e qualsiasi ipotesi di illecito civilistico o penale rispetto alle esposizioni avversarie, con argomenti analoghi a quelli presentati in sede di opposizione al sequestro, segnatamente per quanto concerne l’accordo transattivo da lui proposto il 24 luglio 2007 e accettato dalla sequestrante con modifiche il 4 ottobre 2007, secondo cui egli s’impegnava a versare € 4'000'000.-- alla banca ma avrebbe poi potuto liberamente disporre del saldo del conto, ciò che comporterebbe riconoscimento da parte della banca dell’esclusiva titolarità di PI 2 su tale saldo. Egli si oppone d’altronde alla sospensione della procedura di rivendicazione in attesa dell’esito della procedura di opposizione al sequestro.

 

 

                                    I.   Con osservazioni 8 aprile 2008, l’CO 1 conferma la correttezza del proprio operato, evidenziando che le relazioni bancarie sono intestate a terzi, sicché la questione del possesso non può essere messa in discussione.

 

 

                                  L.   Con atto di replica 24 aprile 2008, la ricorrente, così come autorizzata dal decreto 10 aprile 2008 di questa Camera, ha presentato osservazioni sulle osservazioni di PI 2, incentrate sulla contestazione delle conclusioni avversarie relative all’accordo transattivo 24 luglio/4 ottobre 2007 e su tre altre affermazioni del resistente.

 

 

                                  M.   In duplica, PI 2 contesta l’ammissibilità della replica, le cui allegazioni nulla avrebbero a che vede con il tema ricorsuale e nemmeno verterebbero su aspetti di fatto di diritto nuovi, che non sarebbero già dovuti essere affrontati con il ricorso. Per il resto, il resistente contesta nel merito tutte le allegazioni di replica.

 

 

                                  N.   Il 2 ottobre 2009, PI 2 ha prodotto il nuovo formulario A relativo al conto n. __________401 da lui sottoscritto il 30 settembre 2009.

 

 

                                  O.   Con sentenza 13 ottobre 2009, il Pretore __________ ha respinto opposizione al sequestro, in quanto, dalla vertenza penale avviata dalla Procura __________ contro il debitore sequestrato PI 1 e due altri imputati __________ e __________) per reati contro il patrimonio, era emerso che i tre operavano su conti di clienti “privilegiati” – fra cui l'opponente appunto – con i quali erano state concordate modalità di spartizione dei guadagni così conseguiti. I documenti da cui risultava che quei conti erano intestati all'opponente, costituivano soltanto dichiarazioni scritte di parte. Questa Camera ha confermato la sentenza pretorile con sentenza del 7 gennaio 2010 (inc. 14.09.89), ricordando in particolare che anche PI 2 è stato coinvolto nel procedimento penale in corso in Italia, conclusosi con il patteggiamento della pena, nel quale si è riscontrato una sua responsabilità in merito alle operazioni illecite eseguite sul conto sequestrato (cons. 14). Tale sentenza è da poco passata in giudicato.

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   L’ammissibilità dei documenti prodotti da PI 2 il 2 ottobre 2009 è dubbia, visto che lo scambio degli allegati era già chiuso. In ogni caso, essi sono irrilevanti, siccome hanno il valore probatorio di semplici dichiarazioni di parte. Motivo per il quale non sono stati notificati a controparte.

 

 

                                   2.   Visto l’esito del ricorso, è inutile esaminare la ricevibilità – contestata – della replica.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 107 cpv. 1 LEF (n. 2), il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio d’esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo; in caso di contestazione nel termine impartito dall’ufficio, esso impartisce al terzo un termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento del proprio diritto nei confronti di colui che lo contesta (art. 107 cpv. 2 e 5 LEF). Viceversa, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, l’ufficio impartisce al creditore e/o al debitore il termine di 20 giorni per promuovere nei confronti del terzo azione di contestazione della sua pretesa (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF). Queste norme si applicano anche per analogia all’esecuzione dei sequestri (art. 275 LEF; DTF 110 III 62 cons. 2a).

 

                               3.1.   Secondo la dottrina e la giurisprudenza cantonale ginevrina, il diritto federale non vieta la coesistenza parallela della procedura di opposizione al sequestro (art. 278 LEF) e della procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. LEF. Il terzo rivendicante può però anche aspettare la fine della procedura di opposizione prima di formulare la sua rivendicazione sui beni sequestrati (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basi­lea/Ginevra/Monaco 2005, n. 22 ad art. 275, con rif.). Se invece egli la formula prima, l’ufficio d’esecuzione deve avviare la procedura subito. L’operato dell’CO 1 è quindi corretto sotto questo punto di vista.

 

                               3.2.   Nei casi in cui la decisione dell’ufficio d’esecuzione circa l’attri­buzione dell’onere d’inoltrare la causa dell’art. 109 LEF viene impugnata, ai sensi dell’art. 17 LEF, per motivi sostanzialmente analoghi a quelli fatti valere in sede di opposizione al sequestro, è di regola opportuno, per economia di procedura, che l’autorità di vigilanza statuisca sul ricorso solo una volta noto l’esito della procedura di opposizione al sequestro, in special modo quando l’opposizione – come nel caso in esame – non verte solo sulla questione dell’appartenenza dei beni ma anche su altri presupposti (esistenza ed esigibilità del credito, causa del sequestro), siccome il sequestro potrebbe essere annullato, di solito a breve termine (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF), rendendo così privo di oggetto il ricorso.

 

                               3.3.   Non è contestato che l’oggetto del sequestro in esame è un credito non incorporato in una cartavalore ai sensi degli art. 107 cpv. 1 n. 2 e 108 cpv. 2 n. 2 LEF, sicché il termine per promuovere azione va impartito applicando il criterio della miglior verosimiglianza.

 

                                  a)   L’azione dell’art. 109 LEF non tende a determinare chi è il titolare del credito sequestrato, ma se il diritto vantato dal terzo rivendicante è di natura a sottrarre il bene pignorato o sequestrato all’esecuzione forzata o è di natura (come ad esempio un diritto di pegno) ad influire sul risultato dell’esecuzione forzata (cfr. Tschumy, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 27 ad art. 109; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 6 ad art. 109). La questione della titolarità del credito, che viene esaminata solo in via pregiudiziale, non è necessariamente determinante, in particolare quando il terzo fa valere un diritto di distrazione su un credito di cui non è titolare (ad es. in virtù dell’art. 401 CO, cfr. Tschumy, op. cit., n. 3 ad art. 106). Non lo è nemmeno quando il terzo invoca il proprio diritto in modo abusivo o se lo stesso è revocabile ai sensi degli art. 285 segg. LEF.

 

                                  b)   In effetti, se dal punto di vista esecutivo, i rapporti patrimoniali vanno in linea di massima considerati in funzione di criteri giuridici e non economici, ogni persona rispondendo unicamente dei propri obblighi (principio della responsabilità personale), eccezioni sono ammesse in casi particolari, in cui il terzo si richiama abusivamente a tale principio con lo scopo d'impedire il sequestro del bene in questione (caso del prestanome o "uomo di paglia", cfr. CEF 18 ottobre 2005, inc. 14.05.67, cons. 3.1-3.2, RtiD I-2006 767 ss n. 83c) oppure quando il suo titolo di proprietà/tito­larità è inopponibile al creditore siccome revocabile ai sensi degli art. 285 segg. LEF (cfr. CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, cons. 5.1, RtiD I-2009, 729 s. n. 62c [massima], con rif.).

 

                                  c)   La questione che si pone in questa sede è tuttavia diversa e di portata molto più contenuta: si tratta unicamente di determinare se l’Ufficio ha impartito alla parte giusta il termine per promuovere azione ai sensi dell’art. 109 LEF, in altri termini se ha correttamente applicato l’art. 108 cpv. 2 LEF (in relazione con il cpv. 1 n. 2). Dal profilo concreto, la decisione è rilevante solo per la questione dell’anticipo delle spese di giustizia e non per quella dell’onere della prova nell’azione di rivendicazione o di contestazione di rivendicazione (cfr. Tschumy, op. cit., n. 1 ad art. 109, con rif.). Onde facilitare e velocizzare la decisione dell’ufficio d’esecuzione, ed evitare una discussione anticipata del merito della questione, il legislatore, per ripartire l’onere dell’azione, ha stabilito agli art. 107 e 108 LEF dei criteri (presunzioni) semplici, fondati sulla mera apparenza: il possesso per i beni mobili corporali, l’iscrizione a registro fondiario per gli immobili e la verosomiglianza della loro titolarità per i crediti (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 107). Per il rinvio dell’art. 275 LEF, questi criteri valgono anche in materia di sequestro, a prescindere dall’esito della procedura di opposizione al sequestro (art. 278 LEF) in merito alla questione dell’appartenenza dei beni sequestrati (esito che comunque, in casi analoghi a quello in esame, l’ufficio non è in grado di conoscere). Per quanto riguarda i crediti, l’ufficio d’ese­cuzione deve quindi stabilire, in modo sommario, se è più verosimile che il titolare della pretesa sia il debitore o se è più verosimile che lo sia il terzo debitore. L’ufficio può al riguardo fondarsi sulle apparenze senza dover esperire accertamenti più approfonditi (A. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 107). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a verificare la fondatezza della rivendicazione; deve unicamente risolvere la questione del miglior diritto apparente, ovvero determinare chi – dell’escusso o del terzo rivendicante – ha, secondo la più grande verosimiglianza, la qualità di creditore o è meglio in grado di disporre del credito o di esercitarlo, senza doversi chiedere se la fattispecie è o no conforme al diritto (STF 26 febbraio 2008, inc. 5A.588/2007, cons. 2.2; DTF 123 III 370, cons. 3b). Per i crediti contro una banca, il titolare è la persona a cui il conto è intestato, anche se il formulario A indica un’altra persona quale avente diritto economico (C. Jaques, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit économique, ZZZ 2005, 344 ad 3.5.3).

 

                                  d)   Nel caso concreto, è pacifico che PI 2 è l’unico titolare e avente diritto economico della relazione n. __________401 (l’unica oggetto della decisione impugnata) nonché l’unica persona abilitata a disporne formalmente nei confronti della banca. Ben si giustificava quindi impartire alla ricorrente il termine per contestare la rivendicazione del resistente giusta l’art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF. Il fatto che la formale intestazione del conto a PI 2 appaia abusiva e quindi inopponibile nei confronti della ricorrente non va preso in considerazione in questa sede, poiché è irrilevante rispetto al criterio di legge fondato sulla titolarità del credito (posto agli art. 107 e 108 LEF). Come per ogni altra decisione, vanno ovviamente riservati i casi di rivendicazione manifestamente abusiva (art. 2 cpv. 2 CC e Jaques, op. cit., note 265 e 266 ad p. 374). Per quanto attiene alla fattispecie, il carattere abusivo della rivendicazione di PI 2 – ritenuto verosimile in sede di opposizione al sequestro – non può dirsi manifesto, giacché è stato discusso in modo diffuso dalle parti e da questa Camera.

 

 

                                   4.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 107, 108, 109, 275 LEF, 2 cpv. 2 CC, 61 e 62 OTLEF;

 

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Intimazione a:      – avv. RA 1, __________;

                                                                      – avv. RA 3, __________;

                                                                      – avv. RA 2, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.