Incarto n.
15.2008.32

Lugano

17 giugno 2008

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Ermotti

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 3 aprile 2008 di

 

 

RI 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro i sequestri n. __________, __________ e __________ eseguiti nei confronti di

 

 

PI 1

 

a favore di

 

 

1. PI 2, __________

2. PI 3 __________

3. PI 4, __________

tutti rappr. dall’RA 2, __________

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                      

                                  A.   Il 18 marzo 2008, l’RA 2, per conto della PI 4, della PI 3 e del PI 2, ha emesso tre richieste di garanzia nei confronti di PI 1 per fr. 545'000.--, rispettivamente 530'000.-- e fr. 720'000.--, a copertura delle imposte federali, cantonali e comunali 2003/2004 e “in aggiunta” a precedenti richieste di garanzia del 18 aprile 2005. Quale motivo delle richieste, l’autorità fiscale ha indicato che “nei confronti del contribuente è in corso un procedimento penale. Nell’ambito di questi accertamenti sono emersi importanti elementi non dichiarati e sottratti all’imposizione del fisco. L’attività del contribuente sembrerebbe essere strutturata in maniera tale da permettere a quest’ultimo di sottrarre, in modi diversi, i propri beni patrimoniali all’esecuzione del fisco rendendo la stessa più difficile. Il credito ed il pagamento sembrerebbero oggettivamente minacciati”.

                                         Lo stesso 18 marzo, l’RA 2 ha emesso tre decreti di sequestro, indicando quale titolo e causa del sequestro le summenzionate richieste di garanzia e quale oggetto da sequestrare “il mappale n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’RI 1, __________, __________, di cui PI 1 è il solo azionista ed amministratore unico, secondo la teoria della trasparenza rovesciata [...]”.

 

 

                                  B.   Sempre il 18 marzo 2008, l’CO 1 ha proceduto al sequestro del citato immobile, indicando in fr. 3'270'000.-- il suo valore di stima e in fr. 3'060'000.-- il relativo aggravio ipotecario nominale. Il 9 aprile 2008, l’Ufficio ha assegnato ai creditori il termine per promuovere azione di contestazione della rivendicazione di RI 1 secondo l’art. 108 LEF, ciò che essi hanno fatto con petizione del 29 aprile 2008. L’udienza preliminare è fissata per il 1° settembre 2008.

 

 

                                  C.   Il 3 aprile 2008, RI 1 ha presentato ricorso contro l’esecuzione dei sequestri, facendo valere che:

                                         –  essi sono nulli perché vertono su beni appartenenti a una persona, la ricorrente, diversa dall’asserito debitore, PI 1;

                                         –  i decreti e i verbali di sequestro, come pure le decisioni di tassazione riferite agli anni 2003 e seguenti, non sono state notificate né a PI 1 né alla ricorrente;

                                         –  gli avvisi di pignoramento/sequestro 27 marzo 2008 notificati alla Banca __________, nella sua qualità di creditrice ipotecaria, contengono vizi formali: mancanza di qualsiasi riferimento alle richieste di garanzia, indicazione del domicilio di PI 1 a __________ invece che nel Comune di __________, assenza di menzione della responsabilità del creditore per i danni ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF; sottoscrizione delle decisioni fiscali presumibilmente da persone non espressamente autorizzate a rappresentare le autorità fiscali procedenti;

                                         –  il valore dell’immobile sequestrato, unitamente a quanto sequestrato e pignorato in esecuzione di precedenti richieste di garanzia del 18 aprile 2005, valutati prudenzialmente in fr. 3'500'000.-- a fr. 4'000'000.--, supera di gran lunga i crediti vantati dal fisco.

 

 

                                  D.   Nelle sue osservazioni, l’RA 2 ritiene anzitutto il ricorso irricevibile, in quanto verterebbe su questioni di merito, da risolversi nella procedura di rivendicazione giusta l’art. 108 LEF, e quindi sottratte al potere di cognizione di questa Camera. A titolo aggiuntivo, le resistenti contestano la legittimazione a ricorrere di RI 1, in quanto essa invocherebbe abusivamente la propria indipendenza giuridica rispetto a PI 1. Non avrebbe d’altronde un interesse pratico ed attuale a dolersi del fatto che il valore dei beni sequestrati supera l’importo dei crediti posti in esecuzione. La censura sarebbe del resto infondata, ma l’obbligo alla preservazione del segreto fiscale impedirebbe le resistenti di contestare le affermazioni della ricorrente. Infine, la cosiddetta teoria della trasparenza rovesciata (“umgekehrter Durchgriff”) giustificherebbe il sequestro del fondo della ricorrente, stante l’identità economica esistente tra la società e il suo amministratore nonché azionista unico PI 1.

 

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni 4/29 aprile 2008, l’CO 1 evidenzia di aver ritenuto di poter eseguire i sequestri richiesti nella misura in cui nei decreti era chiaramente indicato che il debitore risultava essere unico azionista e proprietario di RI 1. La questione della proprietà andrà stabilita nella causa di rivendicazione ai sensi dell’art. 108 LEF. Gli immobili oggetto del sequestro sono gravati da pegno, sicché il ricavo, dopo il pagamento dei creditori ipotecari, potrebbe non coprire le pretese vantate dal fisco. I verbali di sequestro (al momento dell’inoltro del ricorso) non sono ancora stati notificati perché tutti gli accertamenti non sono ancora stati completati.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.). È legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Cometta, Commentario, p. 15 ad d; Gilliéron, n. 65 ad art. 17, con rif.).

 

 

                                   2.   Nel caso in esame, è evidente che RI 1 ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione a far annullare i sequestri, dal momento che essi vertono su un fondo di cui, almeno formalmente, essa è proprietaria. L’asserita identità economica tra la ricorrente e l’escusso nonché l’abuso di diritto che l’autorità fiscale denuncia non sono così manifesti da poter ritenere che la società non stia facendo valere un interesse proprio. La ricorrente dev’essere ammessa a difendersi contro il sospetto di abuso allegato dall’autorità fiscale. La questione verrà semmai esaminata e risolta nella procedura di rivendicazione. Intanto, il ricorso, su questo punto, dev’essere considerato ammissibile.

 

                                   3.   Quale premessa generale, occorre ricordare che l’escusso, come i terzi e le autorità, sono tenuti ad informare l’ufficio di esecuzione su tutti i diritti patrimoniali del primo (art. 91 cpv. 1, 4 e 5 LEF) senza potersi prevalersi di alcun obbligo di mantenere il segreto (Jeandin, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 16 ad art. 91), sia esso bancario o fiscale (cfr. art. 110 cpv. 2 LIFD e 183 cpv. 2 LT). D’altronde, chiunque renda verosimile un interesse può consultare gli atti dell’ufficio di esecuzione (art. 8a cpv. 1 LEF) per i quali ha concretamente dimostrato il proprio interesse (Dallèves, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 ad art. 8a; a favore di un diritto di consultazione in linea di principio illimitato: Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 8a; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 8a). Nel caso di specie, RI 1 ha ovviamente diritto a conoscere gli argomenti e i fatti sui quali l’autorità fiscale fonda la propria pretesa a far sequestrare il fondo n. __________ RFD di __________. Del resto, la ricorrente ne è venuta a conoscenza al momento della notificazione delle petizioni che l’autorità fiscale ha inoltrato alla Pretura di Lugano il 29 aprile 2008 in virtù dell’art. 109 LEF per contestare le rivendicazioni di RI 1.

 

 

                                   4.   L’autorità fiscale adduce un ulteriore motivo d’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la censura di RI 1, fondata sull’asserito proprio diritto di proprietà sul fondo sequestrato, solleva una questione di merito, che va risolta nella procedura di rivendicazione giusta l’art. 108 LEF, sicché sarebbe sottratta al potere di cognizione della Camera.

 

                               4.1.   A partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF). Tutte le censure che toccano i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nella competenza del giudice dell’opposizione (art. 278) (CEF 30 gennaio 2003 [15.2003.13], con rif.). L’autorità di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio 2003 [15.2003.13]; 22 novembre 2001 [15.2001.286]; 6 marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 275).

 

                               4.2.   Giusta l'art. 278 cpv. 1 LEF, chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro. La procedura è perlopiù disciplinata dal diritto cantonale (art. 25 n. 2 lett. a LEF), segnatamente per quanto concerne la competenza per materia. Tuttavia, secondo gli 170 cpv. 2 LIFD e 249 cpv. 2 LT, che hanno lo stesso contenuto, il rimedio giuridico dell’opposizione non è ammesso contro i decreti di sequestro fiscale. La conformità della norma cantonale al diritto federale risulta dall'art. 78 LAID (Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14), sebbene, per inavvertenza, il legislatore federale abbia omesso, dopo il 1° gennaio 1997, di sostituire il rinvio all'art. 279 vLEF (relativo all'azione di contestazione della causa del sequestro) con quello all'art. 278 nLEF (riferito al nuovo istituto dell'opposizione al sequestro). Il senso della norma è però indiscusso (cfr. Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad art. 271; G. Oberson, Le séquestre demandé par les autorités fiscales, Jusletter del 3 settembre 2007, Rz 53), giacché l’art. 170 cpv. 2 LIFD, che ha funto da modello all’art. 78 LAID, è stato esso adattato al nuovo diritto del sequestro.

 

                               4.3.   Visto che la via dell’opposizione è chiusa per i decreti di sequestro fiscali, non si può, a priori, considerare irricevibili i ricorsi inoltrati in virtù dell’art. 17 LEF, perlomeno nelle ipotesi in cui il ricorrente non ha avuto la facoltà di far valere le sue censure con un reclamo o un ricorso fiscali contro la richiesta di garanzia e/o contro il decreto di sequestro, ciò che si verifica nelle ipotesi in cui, come nel caso concreto, la censura esula dal potere di cognizione dell’autorità di ricorso fiscale – così la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati (cfr. ASA 66/1997, p. 475, cons. 3d). In questi casi, com’era il caso prima del 1° gennaio 1997 (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 50 ad § 51), l’autorità di vigilanza deve esaminare anche le censure di diritto materiale rivolte al decreto di sequestro – in particolare per quanto attiene alla proprietà dei beni sequestrati –, ma il suo potere di cognizione è limitato alla constatazione dei casi di nullità manifesta o perlomeno facilmente riconoscibile, se il difetto è particolarmente grave e l’ammissione della nullità non compromette seriamente la sicurezza del diritto (cfr. DTF 129 I 361 segg.; CEF 4 agosto 2006 [15.2006.65], cons. 6.3). Va del resto ricordato che il ricorso giusta l’art. 17 LEF ha natura sussidiaria (cfr. sopra cons. 1) e che la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati, per il rinvio dell’art. 275 LEF, dev’essere risolta nell’apposita procedura di rivendicazione prevista agli art. 106 segg. LEF.

 

                               4.4.   Nel caso di specie, il fatto che i decreti del 18 marzo 2008 indichino quale oggetto del sequestro un fondo intestato a una persona giuridica formalmente diversa dal debitore non basta a ritenerli manifestamente nulli. La giurisprudenza e la dottrina ammettono infatti che il creditore possa far sequestrare beni formalmente intestati a un terzo quando essi siano stati abusivamente incorporati nel patrimonio del terzo allo scopo d’impedire ai creditori di farli sequestrare (cfr. CEF 7 agosto 2003 [14.03.47], cons. 3.1 e 3.2/b, RtiD II-2004 768 segg. n. 91c). Indubbiamente vi sono nel caso concreto indizi a favore della tesi dell’autorità fiscale: da un canto PI 1 è amministratore unico di RI 1 (doc. H allegato al ricorso) e non ha contestato di esserne l’azionista unico, circostanza che del resto sembra a prima vista confermata dai doc. H e I prodotti dall’autorità fiscale a sostegno delle sue petizioni del 29 aprile 2008 in contestazione delle rivendicazioni della ricorrente giusta l’art. 109 LEF; d’altro canto il trapasso del fondo sequestrato è avvenuto nel 2004 (doc. G allegato al ricorso), ovvero in concomitanza con le sottrazioni fiscali che gli vengono rimproverate. I decreti di sequestro in questione non possono pertanto essere ritenuti manifestamente nulli. La ricorrente è rinviata a far valere le proprie ragioni nella procedura di rivendicazione promossa dagli escutenti con petizione del 29 aprile 2008.

 

 

                                   5.   Riguardo alla censura ricorsuale circa l’assenza di notifica dei decreti e dei verbali di sequestro, come pure delle richieste di garanzia, v’è da rilevare come la natura stessa di questi atti esclude una loro notificazione prima che siano stati effettivamente eseguiti. Per questo motivo, l’art. 276 cpv. 2 LEF prescrive la comunicazione del verbale di sequestro (e dell’allegato decreto di sequestro) al debitore e ad eventuali terzi colpiti dal provvedimento immediatamente dopo l’esecuzione del sequestro. Nel caso concreto, già il 27 marzo 2008 l’Ufficio ha spedito l’avviso di amministrazione coatta a RI 1 presso la sua sede di __________ (secondo l’indicazione figurante nel registro di commercio), con l’osservazione che i decreti e verbali di sequestro sarebbero stati intimati nel corso della settimana successiva. L’avviso è ritornato all’Ufficio con la menzione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”. La ricorrente può quindi biasimare solo sé stessa per non aver avuto conoscenza più presto di questi documenti. Essi sono poi comunque stati validamente intimati il 10 aprile 2008 al domicilio privato di PI 1 (cfr. art. 65 LEF), che secondo le indicazioni del registro di commercio risulta essere l’unico rappresentante della ricorrente (doc. H).

 

 

                                   6.   La ricorrente si duole del fatto che le decisioni di tassazione riferite agli anni 2003 e seguenti non sono ancora state notificate a PI 1. È dubbio che tale censura sia ammissibile, perché solo il contribuente ha la legittimazione per chiedere la notifica della tassazione fiscale che lo riguarda. Comunque sia, l’emissione della tassazione non è, dal punto di vista esecutivo, una condizione di validità del sequestro fondato su una richiesta di garanzia (e non su una decisione di tassazione definitiva). D’altronde, il fisco ha validamente convalidato i sequestri ai sensi dell’art. 279 LEF, promuovendo le esecuzioni n. __________ in prestazione di garanzia con domande giunte all’Ufficio il 15 aprile 2008 e chiedendo con istanze del 19 maggio 2008 il rigetto delle opposizioni interposte dal contribuente il 14 maggio 2008.

 

 

                                   7.   Gli avvisi di pignoramento/sequestro del 27 marzo 2008 notificati alla Banca __________ (doc. A-C), nella sua qualità di creditrice ipotecaria, non sono decreti di sequestro bensì, appunto, semplici avvisi ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lett. b RFF (in relazione con l’art. 275 LEF). Poco importa pertanto la mancanza di un riferimento dettagliato alle richieste di garanzia, l’indicazione del domicilio di PI 1 a __________ invece che nel __________ e l’assenza di menzione della responsabilità del creditore per i danni ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF.

 

 

                                   8.   La ricorrente, pur dichiarando di non aver conoscenza delle decisioni fiscali all’origine dei sequestri, contesta preventivamente il diritto di firma delle persone che le hanno sottoscritte. A torto. Sia le decisioni di richiesta di garanzia sia i decreti di sequestro risultano validamente firmati dal capo dell’RA 2 e dall’esattrice, conformemente a quanto disposto dagli art. 3 del Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL 2.4.1.8) e 20 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), in relazione con l’art. 169 cpv. 1 LIFD per le imposte federali e con l’art. 296 cpv. 4 LT per quelle comunali.

 

 

                                   9.   Secondo la ricorrente, il valore dell’immobile sequestrato, unitamente a quanto sequestrato e pignorato in esecuzione di precedenti richieste di garanzia del 18 aprile 2005, valutati prudenzialmente in fr. 3'500'000.-- a fr. 4'000'000.--, supererebbe di gran lunga i crediti vantati dal fisco. Per la resistente, tale censura sarebbe irricevibile perché la ricorrente non avrebbe alcun interesse pratico ed attuale a prevalersene.

 

                               9.1.   Secondo il Tribunale federale (DTF 112 III 79, cons. 1/c e 1/d), i terzi non sono abilitati a contestare la stima dei beni pignorati o sequestrati (art. 97 cpv. 1 LEF) né, a quanto sembra, a chiedere la limitazione del pignoramento o del sequestro a quanto necessario ad una sufficiente copertura del credito posto in esecuzione (art. 97 cpv. 2 LEF), tranne in due situazioni particolari che non si verificano nel caso concreto. I terzi devono difendere i propri diritti nella procedura di rivendicazione disciplinata dagli art. 106 segg. LEF. Con Gilliéron (Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 9 ad art. 97), si potrebbe non condividere la giurisprudenza federale, a maggior ragione per quanto attiene alla questione dell’estensione del pignoramento ai sensi dell’art. 97 cpv. 2 LEF, giacché essa è indipendente dalla questione della proprietà dei beni – il terzo potrebbe non opporsi al pignoramento o al sequestro dei propri beni, purché limitato all’importo del credito posto in esecuzione – e non può quindi essere evasa nella procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 segg. LEF. Non è tuttavia necessario risolvere il quesito nel caso in esame, poiché la censura della ricorrente è comunque infondata.

 

                               9.2.   In effetti, la ricorrente non allega (e meno ancora dimostra) di aver impugnato il verbale di pignoramento dell’11 ottobre 2006 eseguito nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gr. __________) (promosse a convalida dei sequestri n. __________, rispettivamente n. __________, decretati sulla base delle richieste di garanzia del 18 aprile 2005), che a fronte di crediti per un importo nominale totale di fr. 2'212'836.-- registra beni pignorati per un valore di stima complessivo di fr. 1'580'962,20. Di conseguenza, le esecuzioni promosse prima dei procedimenti in esame risultano ampiamente scoperte (a scanso di equivoci, si osserva che, come ammette la stessa ricorrente, i sequestri n. __________, anch’essi fondati sulle richieste di garanzia del 18 aprile 2005 [doc. M], sono stati ritirati il 7 febbraio 2006 [doc. L]). D’altronde, le richieste di garanzie emesse il 18 marzo 2008, sulle quali si fondano i sequestri più recenti, lo sono state “in aggiunta alle precedenti del 18.04.2005” per imposte, sempre maturate nel periodo fiscale 2003 e 2004, scoperte ulteriormente nell’ambito del procedimento penale tuttora in corso (cfr. supra ad A). Eventuali contestazioni su tale “aggiunta” devono o dovevano essere formulate con i rimedi giuridici previsti dal diritto fiscale. Dal punto di vista esecutivo, tenuto conto del fatto che il fondo sequestrato nel 2008, valutato in fr. 3'270'000.--, è gravato da ipoteche per oltre fr. 3'000'000.--, i nuovi crediti vantati dal fisco (nelle es. n. __________), per un valore nominale complessivo di fr. 1'790'000.--, appaiono a questo stadio della procedura ampiamente scoperti.

 

 

                                10.   Il ricorso va pertanto respinto.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 97, 106 segg., 275, 276 LEF; 110, 170 LIFD; 183, 249 LT; 61 e 62 OTLEF;

 

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:      – avv. RA 1, __________;

                                                                      – RA 2, __________;

                                                                      – PI 1, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.