Incarto n.
15.2008.47

Lugano

11 agosto 2008

CJ/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Ermotti

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull’istanza 28 maggio 2008 di

 

 

IS 1

 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

 

 

PI 1

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

 

                                   1.   In seguito alla revoca della moratoria concordataria concessa per la prima volta il 24 ottobre 2005 (cfr. inc. CEF 14.06.97), il Pretore __________, il 22 gennaio 2007, ha decretato il fallimento di PI 1 (e parallelamente delle società T__________ e P__________, che con la fallita fanno parte del cosiddetto gruppo __________). Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento e __________, __________ e __________ quali membri della delegazione dei creditori. IS 1 è stato d’altronde nominato amministratore speciale delle altre due società sorelle.

 

                                   2.   Così come richiamato da questa Camera il 13 maggio 2008, l’amministratore speciale ha presentato il 28 maggio 2008 istanza di proroga del termine per terminare la liquidazione. Egli vi espone la situazione degli attivi e dei passivi della fallita, riferisce di due riunioni con la delegazione dei creditori (il 14 maggio e il 4 settembre 2007) e produce un inventario aggiornato al 30 aprile 2008, la graduatoria e l’elenco oneri riferito al fondo part. n. __________ RFD __________ (che sono stati depositati il 30 aprile 2008) e una tabella con l’indicazione dei ricavi e dei debiti e costi della massa dal 19 gennaio 2007 al 26 maggio 2008.

                                         L’amministratore speciale precisa di aver già venduto i beni mobili soggetti a deperimento o furto, ovvero, il 10 settembre 2007, tutti i veicoli della fallita (in blocco) e il 9 aprile 2008 il mobilio custodito a __________ (per fr. 23'120.--), e di aver incassato una parte dei crediti della fallita per forniture e prestazioni (per fr. 12'456,20). Il lavoro di verifica dei conti e delle rispettive liquidazioni finanziarie dei cinque consorzi a cui partecipava la fallita non è tuttora concluso.

                                         Nell’inventario sono inoltre iscritti tutta una serie di attivi che sono oggetto di contestazioni, segnatamente diversi conti presso la Banca __________ in merito ai quali la stessa ha eccepito la compensazione, crediti per forniture e prestazioni (per fr. 85'112,05, oltre un importo indefinito per le opere magari non fatturate per il rifacimento della casa di abitazione di __________ a __________), ricavi da consorzi ancora da definire, crediti contro le altre società del gruppo __________, pretese con l’ex commissario concordatario (PI 2) per importi incassati apparentemente senza giustificazione, pretese contro l’azionista e verso terzi, partecipazioni, attivi mobili trattenuti da terzi o irreperibili, ecc. L’istante giudica questi attivi di difficilissimo ricupero e ne valuta prudenzialmente l’importo complessivo in fr. 95'212,40 (allegato 2). La linea da seguire per la loro realizzazione sarà da definire in occasione della prossima (seconda) assemblea dei creditori.

                                         Tra i lavori ancora da eseguire l’istante cita la realizzazione del fondo part. n. __________ RFD __________ e di pochi rimanenti mobili, il cui valore è stimato in meno di fr. 2'000.--, nonché la ricostruzione dei movimenti dei debiti di massa durante la moratoria concordataria, dal momento che non è riuscito finora ad ottenere la contabilità relativa a tale periodo (24 ottobre 2005 a fine dicembre 2006).

 

                                   3.   In virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

 

                               3.1.   In concreto, l’istante ha depositato la graduatoria più di un anno dopo la scadenza del termine d’insinuazione, ovvero ben oltre il termine fissato all’art. 247 cpv. 1 LEF. Interpellato telefonicamente dall’ispettore della Camera, l’istante ha fatto valere, oltre alla propria ignoranza della norma in questione, il gran numero d’insinuazioni che sono dovute essere verificate (per l’esattezza 128, di cui 22 in prima classe) e il tempo necessario all’allestimento di un elenco oneri. Tale controllo ha del resto comportato un laborioso lavoro di corrispondenza con i sindacati per evitare doppie insinuazioni, dal momento che alcuni dipendenti avevano insinuato personalmente il proprio credito e che le insinuazioni per salario non tenevano conto delle indennità per insolvenza versate ai dipendenti dall’Istituto delle assicurazioni sociali (che a sua volta aveva insinuato le pretese salariali trasferitegli in virtù dell’art. 54 LADI). Ciò ha comunque permesso di limitare le ammissioni in prima classe a un importo complessivo di fr. 2'448'756,63 (a fronte d’insinuazioni per un totale di fr. 3'396'565,30). Anche la determinazione delle quote di perdita nei consorzi cui partecipava la fallita ha necessitato particolari verifiche per evitare che le venissero addebitate le intere perdite. L’istante ha inoltre riferito di numerosi cambiamenti intervenuti in corso di procedura in seguito alla presentazione d’insinuazioni tardive e ha precisato di aver dato precedenza, all’inizio del suo mandato, alla ricostruzione della contabilità della fallita e alla riconciliazione dei dati e della documentazione contabile a disposizione, compito reso molto difficile dalla mancata collaborazione del commissario concordatario e dalla disorganizzazione della società fallita.

 

                               3.2.   Anche se va dato atto all’istante che le difficoltà oggettive che pone la liquidazione in questione (e più generalmente delle tre società del gruppo) verosimilmente avrebbero giustificato la concessione di una o più proroghe ai sensi dell’art. 247 cpv. 4 LEF, si ribadisce l’importanza di un celere deposito della graduatoria, rinviando alle considerazioni espresse ai considerandi 3.2 e 3.3 della decisione relativa a T__________ (inc. 15.08.45).

 

                               3.3.   Ciò posto, e tenuto conto della dimensione e della complessità del fallimento in questione, l’istanza va accolta, ma l’istante è invitato a procedere il più rapidamente possibile alla tenuta della seconda assemblea dei creditori. Per quanto riguarda la preparazione di tale assemblea, la risoluzione dei problemi segnalati nell’istanza e la questione degli onorari dell’istante, ci si può limitare a rinviare ai considerandi 3.4 a 3.7 della decisione parallela relativa a T__________ SA.

 

 

                                   4.   Ricordato il potere generale di vigilanza che viene riconosciuto a questa Camera anche nei confronti delle amministrazioni fallimentari speciali (art. 13 e 241 LEF, 10 cpv. 3 LALEF), nei successivi considerandi si vuole, a futura memoria, attirare l’atten­zione dell’istante su alcuni problemi, la cui esistenza è emersa in occasione dell’esame degli atti del fallimento.

 

                               4.1.   I crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del fallimento, vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto di speciale decisione da parte dell'amministrazione (art. 63 cpv. 1 RUF). L’istante ha invece contestato l’insinuazione di __________ (n. 90), in merito al quale era pendente un processo al momento dell’apertura del fallimento. Egli ha tuttavia già annunciato che procederà a ridepositare la graduatoria per correggere tale errore. A questo proposito, va precisato che in caso di modifica della graduatoria durante il termine di contestazione (art. 65 cpv. 2 RUF) oppure nel corso della causa di contestazione nel senso di un’ammissione parziale o totale della pretesa dell’attore, l’amministrazione deve ridepositarla limitatamente alla decisione modificata (art. 65 cpv. 2, rispettivamente 66 cpv. 2 RUF). Per contro, le insinuazioni relative a crediti per i quali né la massa né i creditori (giusta l’art. 260 LEF) hanno continuato il processo pendente all’apertura del fallimento oppure nei quali sono risultati soccombenti devono essere iscritti definitivamente nella graduatoria per l’importo e il grado che risultano dall’insinuazione, rispettivamente dalla sentenza (art. 63 cpv. 2 e 64 cpv. 2 RUF), senza che sia necessario ridepositare la graduatoria (Jaques, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 249 e n. 70 ad art. 250).

 

                               4.2.   Per il resto, si rinvia al considerando 4 della decisione parallela relativa a T__________ SA e ai considerandi 4.1 e 4.2 della decisione relativa a P__________ SA, in cui sono espresse alcune considerazioni formali sull’allestimento dell’inventario, della graduatoria e degli elenchi oneri, nonché sul carattere oneroso della consultazione di atti e della fornitura d’informazioni, che trovano anche applicazione nella procedura in esame.

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

 

 

decreta:                       

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2009.

 

 

                                   2.   Intimazione a IS 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario