Incarto n.
15.2008.56

Lugano

26 agosto 2008

EC/fp/sc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

 

statuendo sul ricorso 7 luglio 2008 di

 

 

RI 1

(patrocinata da PA 1)

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

__________, __________

 

 

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                               che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;

                                               che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);

 

                                               che il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato passa in giudicato formale nella procedura in corso (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205);

 

                                               che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);

 

                                               che nel caso in esame l'CO 1, con provvedimento del 15 luglio 2008, ha accolto la richiesta formulata dalla ricorrente RI 1 con l’atto di ricorso del 7 luglio 2008;

 

                                               che nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione del 15 luglio 2008;

 

                                               che di conseguenza il ricorso 7 luglio 2008 è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;

 

                                               che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

 

Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia:                     

 

 

                                           1.  Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.

 

 

                                           2.  Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

 

                                           3.  Intimazione a:

                                                - __________ PA 1, __________;

                                               - __________, __________.

                                               Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.