Incarto n.
15.2008.60

Lugano

13 ottobre 2008

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5 agosto 2008 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

 

 

IS 1 __________

 

 

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

 

                                         __________

composta di

 

 

CO 1

__________, __________

__________, __________

 

 

nelle varie esecuzioni dell’IS 1promosse contro l’escusso da

 

 

PI 2

es. n. __________, n. __________

PI 3

es. n. __________, n. __________, n. __________, n. __________PI 4

es. n. __________

(questi due ultimi rappresentati dal RA 1)

PI 5 __________

(rappresentata da PI 5, __________, __________)

es. n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________

PI 6

es. n. __________

__________, __________

es. n. __________

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                     A.      Nell’ambito delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1, l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nell’eredità indivisa ed in comunione, relitta dal defunto __________, composta di CO 1, __________ e __________.

 

                                              L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione le particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________. Negli ultimi due verbali di pignoramento, ossia in quello del 15 gennaio 2008 e del 24 giugno 2008, l’Ufficio ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza pignorata.

 

 

 

                                     B.      Avendo creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 19 maggio 2008 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 13 giugno 2008. All’udienza, alla quale era presente __________ ma erano assenti l’escusso e tutti i creditori, nessuna conciliazione è stata raggiunta.

 

                                              Il 17 giugno 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

 

C.            Il 5 agosto 2008 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1 nell’eredità indivisa relitta dal defunto __________, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                     1.      Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 1, __________ e __________.

 

 

 

                                     2.      La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

 

 

 

                                     3.      L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria fu __________ assomma a fr. 1.-- (cfr. verbali di pignoramento del 15 gennaio 2008 e del 24 giugno 2008). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

 

 

 

                                     4.      Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita dalle particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________ gravate da oneri ipotecari (cfr. verbale di pignoramento del 24 giugno 2008). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 1.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali sono stati trasmessi i verbali di pignoramento. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della comunione ereditaria, fondi gravati da diritti di pegno immobiliare.

 

 

 

                                     5.      Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

 

 

pronuncia:

 

                                     1.      L’istanza è accolta.

 

1.1.      Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione relitta da __________ composta di CO 1, __________, __________. __________                                  2.                                             Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                     3.      Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                      Il segretario

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.