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Incarto n. |
Lugano 26 agosto 2008 EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 30 giugno 2008 di
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RI 1 RI 2 __________, __________ (tutti patrocinati dall’__________ __________, __________)
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________promossa da
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__________
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contro
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PI 1
composta dei tre ricorrenti e di: PI 2, __________ (patrocinata dall’__________ __________, __________)
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viste le osservazioni:
- 8 luglio 2008 del PI 2;
- 22 luglio 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 14 maggio 2008 dell’CO 1 il __________ ha escusso la Comunione ereditaria fu __________ per l'incasso di complessivi fr. 9'517.55 oltre accessori.
Nel precetto esecutivo è stata indicata la signora PI 2 quale rappresentante della successione.
B. Il precetto esecutivo è stato notificato a PI 2 il 18 maggio 2008. L’opposizione interposta da quest’ultima è stata rigettata dal Segretario assessore della Pretura di __________ con decisione dell’8 maggio 2008.
C. Il 12 giugno 2008 il creditore ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione ed il 19 giugno 2008 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.
D. Con ricorso 30 giugno 2008 RI 1, RI 2 e RI 3 chiedono di annullare l’avviso di pignoramento perché non sarebbe stato loro notificato il precetto esecutivo.
E. Delle osservazioni 8 luglio 2008 del __________ e 22 luglio 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Per l’art. 49 LEF fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la mancanza di personalità giuridica, la norma citata riconosce la capacità dell'eredità di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 1 ad art. 49).
Secondo l'art. 65 cpv. 3 LEF se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi.
Nella domanda di esecuzione diretta contro l'eredità il creditore deve indicare l'eredità (quale debitrice) e in più il rappresentante dell'eredità oppure, nel caso questi non fosse conosciuto, gli eredi, ai quali vanno notificati gli atti esecutivi (Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 37 ad art. 67).
2. Le ricorrenti sostengono che l’avviso di pignoramento deve essere annullato perché non sarebbe stato loro notificato il precetto esecutivo. Dalle precedenti considerazioni si evince che l'eredità, nonostante non possegga personalità giuridica, fino alla divisione o alla costituzione di un'indivisione o alla liquidazione d'ufficio può essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti. Nel caso di specie non risulta che l'eredità sia stata divisa, né che sia stata costituita un'indivisione e nemmeno che sia stata liquidata d'ufficio, per cui le indicazioni che appaiono sul PE: “__________, Comunione ereditaria” sono corrette, mentre non occorre l'elencazione dei singoli membri della comunione ereditaria.
In concreto poi la comunione ereditaria escussa è composta anche di PI 2, alla quale è stato notificato il precetto esecutivo perché ritenuta rappresentante della successione. Indipendente dalla sua effettiva qualità di rappresentante, la notifica del precetto all’erede PI 1 e l’immediata opposizione interposta all'atto esecutivo sono conformi al diritto esecutivo federale: infatti al momento della ricezione del PE n. __________ e della dichiarazione di volontà di opporsi allo stesso la coerede PI 1 si è determinata come rappresentante della successione.
3. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 49, 65 cpv. 3 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________ RA 1
- __________ __________, __________;
- __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.