Incarto n.
15.2008.72

Lugano

17 ottobre 2008

CJ/fp/sc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2008 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 , nella procedura fallimentare diretta nei confronti di

 

 

PI 1

 

atteso che la ricorrente si oppone alla realizzazione dell’inventario fisso della fallita (datole in affitto dall’amministrazione del fallimento), che a suo parere dovrebbe essere venduto in blocco con il fondo, di cui sarebbe un accessorio;

 

ritenuto che al momento attuale l’Ufficio non risulta aver ancora determinato il modo di realizzazione né le condizioni d’asta;

 

considerato che il ricorso è di conseguenza prematuro e va dichiarato irricevibile, come pure la richiesta di effetto sospensivo;

 

ritenuto che si può prescindere dal notificare il ricorso e la sentenza agli altri creditori visto l’esito dell’impugnazione (art. 9 cpv. 2 LPR);

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Intimazione a RI 1, __________.

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.